Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/05/1988 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del [...] |
§ 98.1.26483 - Legge 20 maggio 1988, n. 160.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(G.U. 21 maggio 1988, n. 118)
1. Il
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 11, 12 e 13";
al comma 3, sono premesse le parole: "A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli articoli 16 e 17 della
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonchè della entità di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 26 della
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "è disposta" sono aggiunte le seguenti: ", in coerenza con quanto previsto nell'art. 21, comma 6, della
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'art. 21 della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il comma 56 dell'art. 15 della
“56. La disciplina di cui all'art. 1 della
All'articolo 4:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il comma 1 dell'art. 16 della
“1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti''.
4-ter. L'art. 16 della
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della
4-quinquies. Il comma 9 dell'art. 16 della
4-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
al comma 3, dopo le parole: "istituiti nel suo ambito" sono aggiunte le seguenti: "sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a),"; e le parole: "commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 5";
al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica";
al comma 8, le parole: "o da persona da lui delegata" sono sostituite dalle seguenti: "o da un sottosegretario di Stato da lui delegato";
al comma 10, le parole: "540 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "533 miliardi".
All'articolo 7:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria";
al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: "a tempo determinato" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "31 maggio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1988"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'art. 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ``Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno''".
Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonchè il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'art. 4 della
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 5 della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'art. 1, comma 2, della
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, numero 2), della
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'art. 16, quarto comma, della
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'art. 1 della
2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 1 del
al comma 7, le parole: "a quello previsto al comma 1, calcolato sull'"; sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento dell'"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988";
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonchè alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1";
al comma 4, secondo periodo, le parole da: "e la consistenza dello stesso" fino a: "legge di approvazione del bilancio" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.