Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 22/04/1982 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 [...] |
Art. 2. Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive [...] |
Art. 3. Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente art. 1 sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
Art. 4. Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di [...] |
Art. 5. Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. [...] |
Art. 6. Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del [...] |
Art. 7. Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di [...] |
Art. 8. In deroga all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad [...] |
Art. 9. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con [...] |
Art. 10. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilità recate dall'art. 22 [...] |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.2.56 - Legge 22 aprile 1982, n. 168.
Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa
(G.U. 23 aprile 1982, n. 111)
Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'Imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreché gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data [2].
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'art. 2, receda dal contratto stesso, al locatario è concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove è sito l'immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'Imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti primo e secondo comma si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo art. 2.
Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 del
L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:
a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983 [4];
b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'art. 14 del
d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma del precitato art. 54, con riferimento alla presente legge;
e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini indicati nell'art. 1, nonché quello delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera e), concorrono alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento dell'intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'art. 76 del
Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente art. 1 sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 del
Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 del
Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di società a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonché nei confronti degli istituti autonomi delle case popolari, delle opere delle università e degli istituti superiori [6].
Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma, le plusvalenze realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel presente articolo devono essere reinvestite ai sensi, con le modalità e nei termini indicati nel precedente art. 2. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.
L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma del precedente art. 2.
In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi quinto e sesto, è in facoltà dei soggetti, che siano persone fisiche, di avvalersi della disposizione di cui all'art. 76 del
Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti della
Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.
Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 concessa ai locatari di cui al primo comma dell'art. 3, a condizione che il saggio d'interesse pattuito non sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica agli interessi relativi alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 4. Nell'atto di cessione o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo nonché quella concernente gli interessi.
Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della
(Omissis) [7].
Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985.
Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga all'art. 38 del
Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.
Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:
a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;
b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.
Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.
Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'art. 38 del
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 18, 19, 20 e 21 del
All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilità recate dall'art. 22 del
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 4 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 4 del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 4 del
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 4 del
[5] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 30 giugno 1984, dall'art. 4 del
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 4 del
[7] Comma abrogato dall'art. 4 del
[8] La percentuale di cui al presente comma è stata elevata al 300 per cento dall'art. 2 del