Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 24/06/1997 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 1. (Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) |
Art. 2. (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) |
Art. 3. (Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo) |
Art. 4. (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo) |
Art. 5. (Interventi specifici per i lavoratori temporanei) |
Art. 6. (Obblighi dell'impresa utilizzatrice) |
Art. 7. (Diritti sindacali) |
Art. 8. (Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità) |
Art. 9. (Norme previdenziali) |
Art. 10. (Norme sanzionatorie) |
Art. 11. (Disposizioni varie) |
Art. 12. (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato) |
Art. 13. (Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale) |
Art. 14. (Occupazione nel settore della ricerca) |
Art. 15. (Contratto di formazione e lavoro) |
Art. 16. (Apprendistato) |
Art. 17. (Riordino della formazione professionale) |
Art. 18. (Tirocini formativi e di orientamento) |
Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) |
Art. 20. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 1 del decreto legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995) |
Art. 22. (Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) |
Art. 23. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo) |
Art. 24. (Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro) |
Art. 25. (Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro) |
Art. 26. (Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno) |
Art. 26 bis. (Disposizioni fiscali) |
Art. 27. (Copertura finanziaria) |
§ 58.14.34 - L. 24 giugno 1997, n. 196.
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
(G.U. 4 luglio 1997, n. 154 - S.O. n. 136).
Art. 1. (Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) [1]
[1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati [2] .
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi [3];
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.]
Art. 2. (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) [4]
[1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea [5] ;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea [6] ;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività e ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
Art. 3. (Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo) [7]
[1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro cinque giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.]
Art. 4. (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo) [8]
[1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. [9]
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.]
Art. 5. (Interventi specifici per i lavoratori temporanei) [10]
[1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2. .
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2.]
Art. 6. (Obblighi dell'impresa utilizzatrice) [11]
[1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.]
Art. 7. (Diritti sindacali) [12]
[1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.]
Art. 8. (Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità) [13]
[1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.]
Art. 9. (Norme previdenziali) [14]
[1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura. [16]
3 bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del
3 ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della
Art. 10. (Norme sanzionatorie) [19]
[1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa fornitrice [20] .
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.]
Art. 11. (Disposizioni varie) [21]
[1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 [22] .
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede a una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.]
Art. 12. (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
Art. 13. (Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5 bis del regio
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a 24, oltre 24 e fino a 32, oltre 32 e fino a 36, oltre 36 e fino a 40 ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale a incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7 del
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede a una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
7. [24]
Art. 14. (Occupazione nel settore della ricerca) [25]
Art. 15. (Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "Enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Art. 16. (Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna. [26]
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per i settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in, lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17. (Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia [28] :
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) [destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art. 18. (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, con costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziane preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della
Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 20. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del
Art. 21. (Modifiche all'articolo 1 del
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato
"12 bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della
Art. 22. (Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine dell'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo III del
3 ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3 bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal
3 quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3 bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3 bis a 3 quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3 bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono estinte mediante ordinanze subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta e attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi successivi, al 50%, da adeguare, entro trentasei mesi, al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del
e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6 bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
3. [32].
Art. 24. (Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7, del
3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa [33] .
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del
5. È confermata l'esclusione dell'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.
Art. 25. (Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro e in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della
Art. 26. (Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano a incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 26 bis. (Disposizioni fiscali) [34]
1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del
Art. 27. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 quater del
c) dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 e a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[2] Comma così modificato dall'art. 64 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 64 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 117 della
[6] Lettera già modificata dall'art. 117 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[9] Comma così modificato dall'art. 64 della
[10] Articolo sostituito dall'art. 64 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[15] Comma così modificato dall'art. 55 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 69 della
[17] Comma inserito dall'art. 117 della
[18] Comma inserito dall'art. 117 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[20] Comma così modificato dall'art. 117 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, La Corte Costituzionale, con sentenza 16 febbraio 2006, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della
[21] Articolo abrogato dall'art. 85 del
[22] Comma così modificato dall'art. 64 della
[23] Comma così modificato dall'art. 59 della
[24] Comma abrogato dall'art. 11 del
[25] Articolo modificato dall'art. 5 della
[26] Comma così modificato dall'art. 2 del
[27] Comma così modificato dall'art. 117 della
[28] Alinea così modificato dall'art. 67 della
[29] Lettera modificata dall'art. 67 della
[30] Lettera così modificata dall'art. 67 della
[31] Lettera così sostituita dall'art. 67 della
[32] Comma abrogato dall'art. 75 della
[33] Comma così sostituito dall' art. 1 quater del
[34] Articolo inserito dall'art. 7 della