§ 17.2.108 – D.L. 27 ottobre 1997, n. 364.
Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:27/10/1997
Numero:364


Sommario
Art. 1.  Sospensione dei termini.
Art. 1 bis.  Contributi consortili di bonifica.
Art. 1 ter.  Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo.
Art. 2.  Misure finanziarie ed amministrative.
Art. 3.  Benefìci per le attività produttive.
Art. 4.  Interventi in favore del volontariato.
Art. 5.  Interventi in favore delle scuole.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 17.2.108 – D.L. 27 ottobre 1997, n. 364. [1]

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

(G.U. 28 ottobre 1997, n. 252).

 

Art. 1. Sospensione dei termini.

     1. Per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti [2].

     2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subìto protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

     2 bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subìto, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa [3].

 

     Art. 1 bis. Contributi consortili di bonifica. [4]

     1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

     2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

     3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto- legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [5].

 

     Art. 1 ter. Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo. [6]

     [1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2000, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 [7].

     2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi [8].

     3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.

     5. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

     6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato [9].]

 

     Art. 2. Misure finanziarie ed amministrative.

     1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997 [10].

     2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unità della quarta e della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri [11].

     2 bis. [12].

     3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni [13].

     3 bis. Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri [14].

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Benefìci per le attività produttive.

     1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.

Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28 ottobre 1997 [15].

     2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni. Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese) [16].

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria [17].

     4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative in favore delle unità produttive di cui al comma 1 [18].

     5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3. L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4 [19].

     5 bis. [20].

     5 ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997 [21].

     5 quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento [22].

     5 quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [23].

     5 sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 [24].

 

     Art. 4. Interventi in favore del volontariato.

     1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo [25].

 

     Art. 5. Interventi in favore delle scuole.

     1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1997 e 1998, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate negli esercizi 1997 e 1998, possono esserlo anche in quello successivo [26].

     2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subìto dagli edifici scolastici [27].

     3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

     3 bis. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati [28].

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1997, n. 434. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Comma già modificato dall'art. 13 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 13 maggio 1999, n. 132.

[8] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[9] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 10 agosto 2000, n. 246.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[15] Comma modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 e ora così sostituito dall'art. 56 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[16] Comma già modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 e così ulteriormente modificato dall'art. 56 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 e ora abrogato dall'art. 56 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.