Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/04/1985 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Conversione del decreto-legge |
Art. 2. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi |
§ 98.1.26269 - Legge 5 aprile 1985, n. 118.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.
(G.U. 9 aprile 1985, n. 84)
Art. 1. Conversione del decreto-legge
Il
All'art. 1:
al comma 3, le parole: "2), 6), 7) e 8) della
il comma 4 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"9-bis. L'art. 69 della
"Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67, prorogate dal
Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del
A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'art. 29; in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma".
9-ter. Ai fini di cui al quarto comma dell'art. 69 della
9-quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su di uno dei casi di necessità del locatore di cui all'art. 29 della
9-quinquies. Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-sexies. L'art. 32 della
"Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale".
9-septies. Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.
9-octies. La norma di cui al precedente comma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghieri in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'art. 12 del
All'art. 2:
al comma 1, le parole: "all'art. 13 della
al comma 2, le parole: "all'art. 13 della
al comma 3, le parole: "citato art. 13" sono sostituite dalle seguenti: "citato decreto ministeriale 2 agosto 1969" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"9-bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della
9-ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali".
All'art. 3:
al comma 6, la cifra: "3500" è sostituita dalla seguente: "3340";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della
All'art. 4:
la rubrica è sostituita con la seguente:
"(Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni)";
al comma 9, primo, e secondo periodo, la cifra: "675 miliardi" è sostituita dalla seguente: "800 miliardi";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.
10-ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'art. 8 del
il comma 12 è soppresso;
al comma 13, le parole: "di cui al precedente comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter".
Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis - (Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). - La riserva di cui all'art. 21 del
All'art. 5:
al comma 3 la parola: "concorsi" è sostituita dalla seguente: "consorzi".
Dopo l'art. 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis - (Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi). - In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'art. 9 del
Art. 5-ter - (Programma integrativo per il comune di Roma). - 1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'art. 21-ter del
2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.
3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto art. 21-ter del
Art. 5-quater - (Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'art. 1, undicesimo comma, del richiamato
Art. 5-quinquies - (Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'art. 39 della
2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto".L'art. 6 è soppresso.
Art. 2. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del
Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente art. 1, escluse quelle di cui all'art. 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.