Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.1 agevolazioni |
Data: | 21/03/2022 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante |
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti |
Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti |
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo |
Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica |
Art. 4. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale |
Art. 5. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale |
Art. 5 bis. Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas |
Art. 5 ter. Ricerca e formazione da parte dell'INPS |
Art. 5 quater. Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici |
Art. 6. Bonus sociali per elettricità e gas |
Art. 6 bis. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici |
Art. 7. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente |
Art. 7 bis. Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 |
Art. 7 ter. Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni |
Art. 7 quater. Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale |
Art. 7 quinquies. Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili |
Art. 7 sexies. Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili |
Art. 7 septies. Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica |
Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI |
Art. 8 bis. Misure di sostegno finanziario alle imprese |
Art. 9. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale |
Art. 10. Imprese energivore di interesse strategico |
Art. 10 bis. Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 |
Art. 10 ter. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese |
Art. 10 quater. Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 |
Art. 10 quinquies. Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica |
Art. 10 sexies. Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti [...] |
Art. 10 septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata |
Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale |
Art. 12. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi |
Art. 12 bis. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio |
Art. 12 ter. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 |
Art. 12 quater. Disposizioni in materia di lavoro sportivo |
Art. 12 quinquies. Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione |
Art. 12 sexies. Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali |
Art. 12 septies. Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti |
Art. 13. Ferrobonus e marebonus |
Art. 13 bis. Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci |
Art. 13 ter. Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività |
Art. 14. Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada |
Art. 15. Contributi per il settore dell'autotrasporto |
Art. 16. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti |
Art. 17. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto |
Art. 17 bis. Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni |
Art. 17 ter. Disciplina del sistema di interscambio di pallet |
Art. 17 quater. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 18. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca |
Art. 19. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari |
Art. 19 bis. Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori |
Art. 19 ter. Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare |
Art. 20. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura |
Art. 20 bis. Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA |
Art. 20 ter. Semplificazioni per le imprese agricole |
Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura |
Art. 21 bis. Applicazione del deflusso ecologico |
Art. 22. Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo |
Art. 22 bis. Misure di sostegno per il comparto teatrale |
Art. 22 ter. Contributo straordinario all'ENIT |
Art. 22 quater. Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico |
Art. 23. Revisione dei prezzi |
Art. 23 bis. Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Art. 24. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power |
Art. 25. Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 |
Art. 26. Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica |
Art. 27. Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali |
Art. 28. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud |
Art. 29. Rafforzamento della disciplina cyber |
Art. 29 bis. Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa |
Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche |
Art. 31. Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina |
Art. 31 bis. Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina |
Art. 31 ter. Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina |
Art. 31 quater. Contributo straordinario per le fusioni di comuni |
Art. 32. Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 32 bis. Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale |
Art. 32 ter. Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè per il [...] |
Art. 33. Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione |
Art. 34. Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini |
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali |
Art. 36. Misure urgenti per la scuola |
Art. 36 bis. Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa |
Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette |
Art. 37 bis. Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali |
Art. 37 ter. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia |
Art. 37 quater. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo |
Art. 37 quinquies. Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni |
Art. 38. Disposizioni finanziarie |
Art. 39. Entrata in vigore |
§ 18.1.33 - D.L. 21 marzo 2022, n. 21. [1]
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
(G.U. 21 marzo 2022, n. 67)
Titolo I
CONTENIMENTO DEI PREZZI DI GASOLIO E BENZINA [2]
Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti i depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38 [9].
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti [10]
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti
1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo [12]
1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.
Titolo II
MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 [13].
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 4. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale [15]
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 5. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale [18]
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 5 bis. Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas [19]
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Art. 5 ter. Ricerca e formazione da parte dell'INPS [20]
1. All'articolo 1 della
«3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza Ipost", nonchè attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento».
Art. 5 quater. Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici [21]
1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 6. Bonus sociali per elettricità e gas [22]
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 1, comma 3, è pari a 12.000 euro [23].
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 [25].
Art. 6 bis. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici [26]
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
Art. 7. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
1. All'articolo 2, comma 199, della
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonchè di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri [29].
4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonchè gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [30].
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del
6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonchè delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7 bis. Modifiche all'articolo 6-bis del
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del
a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;
b) alla lettera a), la cifra: «15» è sostituita dalla seguente: «20»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».
Art. 7 ter. Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni [35]
1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7 quater. Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale [36]
1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del
Art. 7 quinquies. Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili [37]
1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del
Art. 7 sexies. Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili [38]
1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del
a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri»;
b) al numero 3), le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «300 metri».
Art. 7 septies. Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica [39]
1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
Misure per la liquidità delle imprese
Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro [40].
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
5-bis. La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata dalla società SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione [43].
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 8 bis. Misure di sostegno finanziario alle imprese [45]
1. All'articolo 13, comma 1, del
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».
Art. 9. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
Art. 10. Imprese energivore di interesse strategico
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del
2. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 10 bis. Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 10 ter. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese [50]
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della
Art. 10 quater. Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 [51]
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del
Art. 10 quinquies. Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica [52]
1. All'articolo 31 della
a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione»;
b) al comma 48, primo periodo, le parole: «dell'articolo 5-bis, comma 1, del
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione» sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.
1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della
Art. 10 sexies. Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria [54]
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10 septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata [55]
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonchè dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
b) il termine di validità nonchè i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della
Capo II
Misure per il lavoro
Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale
1. All'articolo 44 del
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.» [56].
2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede [57]:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
Art. 12. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi
1. All'articolo 1, comma 119, della
a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico [58].
Art. 12 bis. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio [59]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 12 ter. Modifiche al
1. All'articolo 26, comma 9, del
«c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
2. All'articolo 33, comma 3, del citato
Art. 12 quater. Disposizioni in materia di lavoro sportivo [61]
1. All'articolo 16 del
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3».
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del
Art. 12 quinquies. Modifica al
1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del
Art. 12 sexies. Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali [63]
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del
Art. 12 septies. Modifiche alla
1. Alla
a) le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi» e «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;
b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della
c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»;
d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonchè l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla
Capo III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e altre misure urgenti [65]
Art. 13. Ferrobonus e marebonus
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 13 bis. Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci [66]
1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonchè nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della
Art. 13 ter. Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività [67]
1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
«1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera».
Art. 14. Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada [68]
1. All'articolo 6 del
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonchè clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della
Art. 15. Contributi per il settore dell'autotrasporto [69]
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 16. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti [70]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla
Art. 17. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto [71]
[1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto [72].
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato [73].
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.]
Art. 17 bis. Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni [74]
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 17 ter. Disciplina del sistema di interscambio di pallet [75]
1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonchè indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17 quater. Clausola di invarianza finanziaria [76]
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
Art. 18. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 19. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del
«Art. 8 quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-quinquies.1 del
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini [81].
Art. 19 bis. Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori [82]
1. Al primo comma dell'articolo 14 della
Art. 19 ter. Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare [83]
1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del
2. All'articolo 4 del
«5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte».
3. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 20. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura [84]
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della
3. All'articolo 1 della
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,»;
2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno» fino a: «in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo» sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonchè alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.» [86].
Art. 20 bis. Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA [87]
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del
Art. 20 ter. Semplificazioni per le imprese agricole [88]
1. Il comma 4-bis dell'articolo 78 del
Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della
Art. 21 bis. Applicazione del deflusso ecologico [90]
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonchè di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale [91].
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati [92].
2. Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonchè alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonchè dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 22. Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo [93]
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della
Art. 22 bis. Misure di sostegno per il comparto teatrale [96]
1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 22 ter. Contributo straordinario all'ENIT [97]
1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Art. 22 quater. Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico [98]
1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della
Capo IV
Contratti pubblici
Art. 23. Revisione dei prezzi [99]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
3-bis. L'articolo 1-septies del
Art. 23 bis. Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della
a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al
Titolo IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
Golden power
Art. 24. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power [104]
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;
2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente, tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo».
Art. 25. Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,» [105];
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate» [106];
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,» [107];
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,» [108];
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.» [109];
c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto» [110];
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento» [111].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del
Art. 26. Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica
1. Al
«Art. 2 quater. (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale» [112].
Art. 27. Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo [113].
2. All'articolo 2-bis del
a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite le seguenti: «, nonchè quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonchè con altre amministrazioni» [114].
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 28. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud [116]
1. L'articolo 1-bis del
«Art. 1 bis. (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonchè dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonchè ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonchè dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonchè ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del citato
3. Il comma 10 dell'articolo 16 del
Capo II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche
Art. 29. Rafforzamento della disciplina cyber
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del
2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del
3. Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);
b) «web application firewall» (WAF) [122].
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della
5. All'articolo 5, comma 1, del
6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del
Art. 29 bis. Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa [124]
1. All'articolo 2-bis del
«2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa».
Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche [125]
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione [127].
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno [128].
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati [129].
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2026 [130].
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [131].
Titolo V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 31. Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità [134];
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 [135].
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 31 bis. Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina [137]
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della
Art. 31 ter. Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina [139]
1. In considerazione della necessità di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «oggetto di congelamento» sono aggiunte le seguenti: «, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»;
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»;
f) al comma 9, le parole: «, senza diritto a recupero» sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»;
h) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonchè provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento»;
i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza»;
m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del
Art. 31 quater. Contributo straordinario per le fusioni di comuni [140]
1. All'articolo 20 del
«1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari».
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 32. Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del
Art. 32 bis. Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale [142]
1. All'articolo 1, comma 563, della
a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;
b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
2. All'articolo 1, comma 564, della
Art. 32 ter. Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi diversi [143]
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonchè di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonchè per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33. Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 34. Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini [146]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale [148].
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
1. Al
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonchè esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.» [149].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI [150]
Art. 36. Misure urgenti per la scuola
1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria, nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 [152];
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 36 bis. Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa [155]
1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonchè allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al
Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti [156].
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento [157].
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del
3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 [159].
3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del
5. Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia [162].
6. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonchè per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili [163].
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonchè dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato [164].
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38 [165].
Art. 37 bis. Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali [166]
1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del
Art. 37 ter. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia [167]
1. All'articolo 13 del
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
Art. 37 quater. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo [168]
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonchè delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 37 quinquies. Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni [169]
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al
Art. 38. Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 [171].
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della
2-bis. L'allegato 1 alla
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 39. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
all'articolo 44, comma 11-sexies del
Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Attività ricreative
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Allegato A
all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
Allegato 1 [174]
(Articolo 38, comma 2-bis)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
"
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti
1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Titolo II
MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 4. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 5. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 6. Bonus sociale elettricità e gas
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 7. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
1. All'articolo 2, comma 199, della
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonchè di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del
6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
Misure per la liquidità delle imprese
Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 9. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
Art. 10. Imprese energivore di interesse strategico
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del
2. All'articolo 3, comma 1, del
Capo II
Misure per il lavoro
Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale
1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
Art. 12. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi
1. All'articolo 1, comma 119, della
a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Capo III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
Art. 13. Ferrobonus e marebonus
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 14. Clausola di adeguamento corrispettivo
1. All'articolo 6 del
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonchè clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della
Art. 15. Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 16. Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla
Art. 17. Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto [175]
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 18. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
Art. 19. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della
Art. 20. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della
3. All'articolo 1 della
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021»
2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza».
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».
Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della
Art. 22. Credito d'imposta per IMU in comparto turismo
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della
Capo IV
Contratti pubblici
Art. 23. Revisione prezzi
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Titolo IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
Golden power
Art. 24. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
Art. 25. Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.» [176];
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del
Art. 26. Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica
1. Al
«Art. 2 quater. (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».
Art. 27. Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali
1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo [177].
2. All'articolo 2-bis del
a) al comma 2, dopo le partole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonchè con altre amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 28. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud
1. L'articolo 1-bis del
«Art. 1 bis. (Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonchè dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonchè ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonchè ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato
3. Il comma 10, dell'articolo 16 del
Capo II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche
Art. 29. Rafforzamento della disciplina cyber
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del
3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);
b) «web application firewall» (WAF);
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della
5. All'articolo 5, comma 1, del
6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del
Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche [180]
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Titolo V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 31. Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 32. Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 33. Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 34. Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
1. Al
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonchè esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 36. Misure urgenti per la scuola
1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette [181]
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti [182].
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del
5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonchè per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonchè dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Art. 38. Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 39. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
all'articolo 44, comma 11-sexies del
Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Attività ricreative
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Allegato A
all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[4] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[5] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[6] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[7] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[8] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[9] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il contributo di cui al presente comma è stato rideterminato nella misura del 15 per cento dall'art. 2 del
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Il contributo di cui al presente articolo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall'art. 2 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 23 bis del
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dall'art. 10 del
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dall'art. 3 del
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 3 del
[43] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[44] Comma così modificato dall'art. 3 del
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 ter del
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dall'art. 37 ter del
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[68] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[69] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[70] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[71] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma inserito dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 bis del
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[84] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[87] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[88] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dall'art. 42 del
[92] Comma inserito dall'art. 11 del
[93] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[96] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[97] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[98] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[99] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[104] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[105] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[106] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[107] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[108] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[109] Lettera rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69 e così modificata dalla L. di conversione.
[110] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[111] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[115] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[116] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[117] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69 e così modificato dalla L. di conversione.
[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[121] Comma inserito dalla L. di conversione.
[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[123] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[124] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[125] Articolo rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[126] Comma già modificato dall'art. 12 del
[127] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 ter del
[128] Comma inserito dall'art. 14 del
[129] Comma inserito dall'art. 14 del
[130] Comma già modificato dall'art. 18 ter del
[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[132] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[133] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[134] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 670, della
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[137] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[138] Comma già modificato dall'art. 2 del
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[142] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[143] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[146] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[147] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 2 bis del
[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[149] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[150] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[151] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[152] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[153] Comma inserito dalla L. di conversione.
[154] Comma inserito dalla L. di conversione.
[155] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[156] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69 e così modificato dall'art. 1, comma 120, della
[157] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 55 del
[158] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2024, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,».
[159] Comma inserito dall'art. 1, comma 120, della
[160] Comma inserito dall'art. 1, comma 120, della
[161] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 55 del
[162] Comma inserito dalla L. di conversione.
[163] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[164] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 55 del
[165] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 55 del
[166] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[167] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[168] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[169] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[170] Comma inserito dalla L. di conversione.
[171] Comma inserito dalla L. di conversione.
[172] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[173] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[174] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.
[175] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[176] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[177] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[178] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[179] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[180] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.
[181] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 55 del
[182] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 23 marzo 2022, n. 69.