Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 17/07/2015 |
Numero: | 109 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 77.6.294 - L. 17 luglio 2015, n. 109.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
(G.U. 20 luglio 2015, n. 166)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il seguente capoverso:
«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, della
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del
1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 1 del
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «, è aggiunto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;
alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l'anno 2016» fino a: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l'anno 2018» fino a: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della
All'articolo 6:
al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».