Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.2 appalto pubblico di forniture |
Data: | 31/01/1995 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Imprenditorialità giovanile). |
Art. 2. (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia). |
Art. 3. (Ricerca applicata). |
Art. 4. (Società miste per i servizi pubblici). |
Art. 5. (Forniture e appalti pubblici). |
Art. 6. (Differimento di termini in materia di lavoro). |
Art. 7. (Cessione quota latte). |
Art. 8. (Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM). |
Art. 9. (Riscossione dei tributi). |
Art. 10. (Finanza locale). |
Art. 11. (Entrata in vigore). |
§ 6.2.23 - D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 [1].
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
(G.U. 31 gennaio 1995, n. 25).
Art. 1. (Imprenditorialità giovanile).
1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della
3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7880 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 [3].
5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del
6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti [4].
Art. 2. (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia).
1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della
3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della
5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.
6. All'articolo 4, comma 3, del
Art. 3. (Ricerca applicata).
1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito, con l'articolo 4 della
2. [5]
2-bis. [6].
3. [7]
4. E' abrogato l'articolo 18 del
5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 ottobre 1997, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto [8].
Art. 4. (Società miste per i servizi pubblici).
1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della
2. [9]
3. [10].
4. [11]
5. [12]
6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate.
8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a., nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.
9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.
Art. 5. (Forniture e appalti pubblici). [13]
Art. 6. (Differimento di termini in materia di lavoro).
1. L'applicazione delle disposizioni del
Art. 7. (Cessione quota latte).
1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della
Art. 8. (Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 9. (Riscossione dei tributi).
1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dell'articolo 113 del
Art. 10. (Finanza locale).
1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del
1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del
1-ter. All'articolo 50 del
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995" [15].
Art. 11. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma abrogato dall' art. 9 del
[6] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall' art. 9 del
[7] Comma abrogato dall' art. 9 del
[8] Comma già modificato dall'art. 3 del
[9] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10] Comma modificato dalla legge di conversione e dall'art. 17 della
[11] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[12] Comma abrogato dall'art. 274 del
[13] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 5 del
[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.