Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1996 |
Numero: | 425 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...] |
§ 98.1.27053 - Legge 8 agosto 1996, n. 425.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
(G.U. 16 agosto 1996, n. 191)
1. Il
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 32
Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"ART. 01. - (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato). - 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla
All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile" sono inserite le seguenti: "con documentata bioequivalenza" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Modifica alla
All'articolo 3: al comma 2, dopo le parole: "limiti di impegno" sono inserite le seguenti: ", per la revisione delle pensioni di guerra" e dopo le parole: "Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore"";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della
dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
al comma 8, le parole: "5 per cento" e "4 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "7 per cento" e "5 per cento";
al comma 9, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti" "225 miliardi annui";
al comma 10, al primo periodo, le parole: "220 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "230 miliardi" e, al secondo periodo, le parole: "65 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "30 miliardi";
al comma 13, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla
All'articolo 4: al comma 1, primo periodo, le parole: "30 settembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1996" e le parole: "una certificazione del medico curante" sono sostituite dalle seguenti: "un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della
al secondo periodo, le parole da: "31 luglio 1996" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del
3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.
3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.
3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.
3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddittuali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al
3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal
3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della
All'articolo 5, comma 1, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"ART. 6. - (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali). - 1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al
All'articolo 7: al comma 1, secondo periodo, le parole: "o ricevendone provvista dall'avente diritto" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.";
al comma 5, dopo le parole: "proventi corrisposti a" sono inserite le seguenti: "soggetti non residenti per il tramite di" e le parole: "all'impresa erogante" sono sostituite dalle seguenti: "all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante";
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento";
al comma 13, dopo le parole: "1 luglio 1996" sono inserite le seguenti: "e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996" e le parole: "dei commi da 5 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7"; inoltre, dopo le parole: "proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;" sono inserite le seguenti: "per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;";
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. All'articolo 11 del
13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del
All'articolo 8: al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; "sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;"";
al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e b-bis)".
All'articolo 10: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del
2-ter. In deroga all'articolo 20 della
al comma 10, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data";
al comma 18, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: "Nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: ";
dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
"22-bis. All'articolo 10, primo comma, del
dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
"27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della
All'articolo 11: dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"ART. 11-bis. - (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"ART. 12-bis. - (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione".
Le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti
«Tabella 1 |
|||||||
(prevista dall'articolo 3, comma 3) |
|||||||
Capitolo |
|
(in miliardi di lire) |
|||||
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
|
|||||
1386 |
Rimborso agevolazioni postali |
20 |
|||||
7615 |
Fondo Protezione Civile |
20 |
|||||
7658 |
Realizzazione metropolitane |
10 |
|||||
7900 |
Fondo per Roma Capitale |
25 |
|||||
|
Totale PCM |
75 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DEL TESORO |
|
|||||
4517 |
Contributi a gestioni previdenziali |
35 |
|||||
4529 |
Garanzie Cambio |
650 |
|||||
4531 |
Somma da assegnare all'AIMA |
30 |
|||||
4532 |
Somma da assegnare all'AIMA |
50 |
|||||
4585 |
Somma da versare al Fondo di Tesoreria |
30 |
|||||
4640 |
Sovvenzione all'ANAV |
15 |
|||||
5929 |
Somma da erogare per i consultori familiari |
10 |
|||||
7743 |
Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane |
75 |
|||||
7750 |
Rate mutui FS |
1.500 |
|||||
775 |
Fondo Mediocredito Centrale |
283 |
|||||
7795 |
Apporto allo Stato a edilizia residenziale |
40 |
|||||
7828 |
Fondo Credito Cooperazione |
30 |
|||||
7879 |
Mediocredito Centrale e Artigiancassa |
50 |
|||||
8317 |
Fondo Solidarietà Nazionale |
50 |
|||||
8778 |
Contributo straordinario alla Sicilia |
70 |
|||||
9010 |
Difesa del suolo |
30 |
|||||
|
Totale tesoro |
2.968 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
|||||
3204 |
Assistenza morale e benessere |
5 |
|||||
|
Totale difesa |
5 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO RISORSE AGRICOLE |
|
|||||
7451 |
Contributi cassa sociale consorzi produttori |
35 |
|||||
7972 |
Contributi pesca |
1,9 |
|||||
7974 |
Piano pesca |
3,1 |
|||||
8123 |
Subsidenza Ravenna e Delta Po |
10 |
|||||
8287 |
Somma a enti sviluppo agricolo |
4 |
|||||
|
Totale risorse agricole |
54 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DELL'INDUSTRIA |
|
|||||
7552 |
Finanziamento settore aeronautico |
50 |
|||||
7553 |
Contributi interessi settore aeronautica |
7,5 |
|||||
7554 |
Ente cellulosa e carta |
40 |
|||||
7561 |
Interventi industria bellica |
50 |
|||||
7565 |
Aree depresse |
7 |
|||||
7567 |
Aree depresse |
100 |
|||||
|
Totale industria |
254,5 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO BENI CULTURALI |
|
|||||
2102 |
Conservazione e restauro beni |
1 |
|||||
8100 |
Restauro monumenti artistici |
9 |
|||||
|
Totale beni culturali |
10 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DELLA SANITA' |
|
|||||
1297 |
Fondo per le attività di ricerca |
30 |
|||||
|
Totale sanità |
30 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
|
|||||
7410 |
Aree naturali protette |
20 |
|||||
7705 |
Programma triennale |
48 |
|||||
|
Totale ambiente |
68 |
|||||
|
|
|
|||||
|
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' |
|
|||||
1518 |
Contributi università |
22 |
|||||
7101 |
Spese acquisto attrezzature |
22 |
|||||
7324 |
Fondo edilizia universitaria |
70 |
|||||
|
Totale Murst |
114 |
|||||
|
Totale generale |
3.578,5 |
|||||
Tabella 2 |
|||||||
(prevista dall'articolo 3, comma 4) |
|||||||
Legge o decreto-legge |
Capitolo |
Riduzione di competenza (in miliardi di lire) |
|||||
MINISTERO TESORO |
|
|
|||||
|
7866 |
100 |
|||||
|
7743 |
20 |
|||||
|
7743 |
20 |
|||||
|
7743 |
20 |
|||||
|
7743 |
40 |
|||||
|
8789 |
40 |
|||||
|
8788 |
50 |
|||||
|
8187 |
50 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO FINANZE |
|
|
|||||
Legge 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze |
7853 |
76 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO LAVORI PUBBLICI |
|
|
|||||
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95 : Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 |
9087 |
100 |
|||||
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco |
8438 |
20 |
|||||
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena |
8404 |
50 |
|||||
Legge 317/93: Completamento piano ricostruzione post-bellica |
9310 |
104 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO TRASPORTI |
|
|
|||||
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano |
7509 |
30 |
|||||
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali |
7311 |
20 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO RISORSE AGRICOLE |
|
|
|||||
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1 |
8217 |
30 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO INDUSTRIA |
|
|
|||||
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico |
7552 |
60 |
|||||
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento |
7561 |
50 |
|||||
Legge 10/91: Piano energetico nazionale |
7716, 7718 |
20 |
|||||
Legge 710/85: Credito agevolato |
7545 |
10 |
|||||
Legge 910/86: Innovazione tecnologica |
7548 |
10 |
|||||
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso |
8043 |
35,8 |
|||||
L. 231/75: Piccole e medie imprese |
7541 |
10 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE |
|
|
|||||
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia |
8032 |
25 |
|||||
|
|
|
|||||
MINISTERO UNIVERSITA' |
|
|
|||||
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriale |
7520 |
20 |
|||||
|
Totale |
1010,8 |