Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 21/03/1988 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 7. bis [29] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 80.9.293 - D.L. 21 marzo 1988, n. 86 [1] .
Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(G.U. 22 marzo 1988, n. 68)
1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
2. In deroga all'articolo 1 della citata
1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui l'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a) della
4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.
5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1988.
6. Nell'articolo 9, comma 5, della
6 bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della
1 bis. Gli articoli 16 e 17 della
1 ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale [7].
1 quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della
2 bis. L'articolo 21 della
3. La riserva di cui all'articolo 3 della
3 bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della
«56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990» [11] .
1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del
2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2 della
4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del
4 bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della
«1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente compententi» [13] .
4 ter. L'articolo 16 della
4 quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della
4 quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente [16] .
4 sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della
5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilità, i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della
6. All'articolo 1-bis del
«La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.
1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.
2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a) ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 con priorità per quelli immediatamente eseguibili [19] .
4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:
a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica [20];
b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.
5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
8. [21].
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.
10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992 [22] .
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 13 del
2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della
3. [L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del
4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1 [26] .
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impegno domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione composta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce [27].
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno» [28] .
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell' articolo 4 della
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 5 della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della
1. [Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della
1 bis. [A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della
2. [Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della
2 bis. [Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
3. [L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento] [34].
4. [Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate] [35].
5. [Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività] [36].
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.
7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del
8. [Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del
8 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della
1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla
2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal
3. [42]
3 bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1 [43] .
4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella
5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal
6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della
6 bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989 [46] .
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione. La Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 22 febbraio 1990, n. 72, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l' art. 1 del
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il periodo di cui al presente comma è stato elevato a 24 mesi dal
[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[20] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[21] Comma abrogato dall'art. 8 del
[22] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 7 del
[23] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché per la misura dell'indennità giornaliera di disoccupazione, vedi l' art. 1 del
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma abrogato dall'art. 2, comma 69, della
[26] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1994, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall' art. 13 del
[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[28] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[29] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[30] Comma sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 46 del
[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 46 del
[32] Comma sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 46 del
[33] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 46 del
[34] Comma abrogato dall'art. 46 del
[35] Comma abrogato dall'art. 46 del
[36] Comma abrogato dall'art. 46 del
[37] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[38] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 46 del
[39] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[40] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall' art. 26 della
[41] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine di dodici mesi di cui al presente comma è stato prorogato di 24 mesi dall' art. 19 del
[42] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[44] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[45] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla legge di conversione.