Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 02/02/1960 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in [...] |
Art. 2. Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai [...] |
Art. 3. L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti commi, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959. |
§ 77.3.40 - D.P.R. 2 febbraio 1960, n. 54.
Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.
(G.U. 26 febbraio 1960, n. 49).
La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell'art. 5 comma secondo, lettera a), della
Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione.
L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti commi, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.