Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 27/11/1997 |
Numero: | 836 |
Sommario |
Art. 1. La Comunità aderisce all'accordo della commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e [...] |
Art. 2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto e a fare la notifica [...] |
Art. 3. 1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della [...] |
Art. 4. 1. Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al programma di lavoro dell'UNECE sono esposti nell'allegato III. |
Art. 5. 1. Le proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate alle parti contraenti in nome della Comunità sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e [...] |
Art. 6. Gli Stati membri che aderiranno o hanno aderito a regolamenti UNECE dai quali la Comunità non è vincolata possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione adottando modifiche in [...] |
§ 20.3.159 - Decisione 27 novembre 1997, n. 836.
Decisione (CE) n. 97/836 del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).
(G.U.C.E. 17 dicembre 1997, n. L 346).
La Comunità aderisce all'accordo della commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, denominato in appresso «accordo riveduto». Il testo dell'accordo riveduto figura nell'allegato I della presente decisione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto e a fare la notifica di cui all'allegato IV della presente decisione.
1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della presente decisione.
2. In conformità dell'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.
3. In conformità dell'articolo 1, punto 7 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto.
1. Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al programma di lavoro dell'UNECE sono esposti nell'allegato III.
Il contributo della Comunità rispetto alle priorità del programma di lavoro dell'UNECE è stabilito secondo la procedura di cui all'allegato III, punto 1.
2. La Comunità vota a favore dell'adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento:
- in caso di adeguamento al progresso tecnico di un regolamento UNECE vigente cui ha aderito, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della
- negli altri casi, quando su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato il progetto a maggioranza qualificata.
3. Qualora un regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE siano adottati senza il voto favorevole della Comunità, quest'ultima esprime un'obiezione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo riveduto.
4. Qualora la Comunità voti a favore di un regolamento UNECE o di una modifica di regolamento UNECE, nella decisione deve essere inoltre precisato se tale regolamento diventa parte del sistema di omologazione CE del veicolo completato e sostituisce la normativa in vigore nella Comunità.
5. Anteriormente alla loro entrata in vigore, i regolamenti UNECE e le modifiche dei regolamenti UNECE vincolanti per la Comunità sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle lingue ufficiali delle Comunità.
1. Le proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate alle parti contraenti in nome della Comunità sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo.
2. La decisione di esprimere o meno un'obiezione su eventuali proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate da altre parti contraenti è assunta secondo la procedura prevista per l'adesione a detto accordo. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all'articolo 13, paragrafo 2 dell'accordo riveduto la procedura non è conclusa, la Commissione esprime a nome della Comunità un'obiezione contro la modifica entro il termine predetto.
Gli Stati membri che aderiranno o hanno aderito a regolamenti UNECE dai quali la Comunità non è vincolata possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione adottando modifiche in funzione del progresso tecnico garantendo:
- l'assenza di incompatibilità tra l'adesione a tali regolamenti e le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e
- l'osservanza delle procedure della
ALLEGATO
(Omissis)