§ 80.5.364 – D.L. 11 gennaio 1985, n. 2.
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4,6 e7 della medesima [...]
Art. 2.      I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle [...]
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.5.364 – D.L. 11 gennaio 1985, n. 2. [1]

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

(G.U. 12 gennaio 1985, n. 10).

 

     Art. 1.

     1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4,6 e7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985 [2].

     2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.

 

          Art. 2.

     I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

 

          Art. 3. [3]

     1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

     2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

     3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

     4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

 

          Art. 3 bis. [4]

     I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10,11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1° gennaio 1983, o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1° gennaio 1983, agli effetti previsti dall'art. 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'art. 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 [5].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 marzo 1985, n. 72.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 aprile 1986 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 8 marzo 1985, n. 72.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 marzo 1985, n. 72.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 marzo 1985, n. 72.