Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/01/1985 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4,6 e7 della medesima [...] |
Art. 2. I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle [...] |
Art. 3. |
Art. 3 bis. |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 80.5.364 – D.L. 11 gennaio 1985, n. 2. [1]
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.
(G.U. 12 gennaio 1985, n. 10).
1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 della
2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'art. 1 della
I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con
1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del
4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della
I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10,11-bis e 12 del
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 [5].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 30 aprile 1986 dall'art. 1 del
[3] Articolo così sostituito dalla
[4] Articolo aggiunto dalla
[5] Comma così sostituito dalla