§ 43.1.62 - D.L. 20 giugno 2002, n. 122.
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:20/06/2002
Numero:122


Sommario
Art. 1.      1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge [...]
Art. 2.      1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è [...]
Art. 3.      1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 43.1.62 - D.L. 20 giugno 2002, n. 122. [1]

Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

(G.U. 21 giugno 2002, n. 144).

 

 

Art. 1.

     1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003 [2].

     2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

 

     Art. 2.

     1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003 [3].

 

     Art. 3.

     1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003 [4].

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2004, n. 155 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 2002, n. 185.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 2002, n. 185.