Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 20/06/2002 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge [...] |
Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è [...] |
Art. 3. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 43.1.62 - D.L. 20 giugno 2002, n. 122. [1]
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.
(G.U. 21 giugno 2002, n. 144).
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del
1. Il termine di entrata in vigore del
1. Il termine di entrata in vigore del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2004, n. 155 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla