§ 18.4.8 - D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:08/10/1976
Numero:691


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da [...]
Art. 3.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo [...]
Art. 4.      L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 71,42 a L. 107,13 per metro [...]
Art. 5.      Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. [...]
Art. 6.      E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al [...]
Art. 8. [4]
Art. 9.      Le misure della tassa di circolazione sulle autovetture previste dalla tariffa allegata alla legge 27 maggio 1959, n. 356, sono ridotte del quaranta per cento per le [...]
Art. 9 bis.  [8]
Art. 9 ter.  [9]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 18.4.8 - D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

(G.U. 9 ottobre 1976, n. 270)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato "jet fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.

     Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.

 

          Art. 2.

     Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

     All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta eventualmente dovuta sulle giacenze dichiarate.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denunzia e della liquidazione dell'imposta versata o da rimborsare. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta e comunque per l'imposta da rimborsare, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

 

          Art. 3.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entri i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilita nello stesso art. 2.

 

          Art. 4.

     L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 71,42 a L. 107,13 per metro cubo.

 

          Art. 5.

     Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

 

          Art. 6.

     E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi [2] .

     I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di un'imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

     Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

     La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale.

     Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

     Sono abrogati gli articoli 8e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente articolo che possano essere utilizzati in usi di carburazione o di lubrificazione. Con la stessa norma può altresì prevedersi l'obbligo dell'adulterazione o della colorazione dei prodotti medesimi.

     Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma si applica la pena pecuniaria da L. 400.000 a L. 2.400.000 [3] .

 

          Art. 8.[4]

     Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovratassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscali di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza [5] .

     La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

     In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.

     Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

     Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.

     Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

     E' soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356. Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto [6] .

 

          Art. 9.

     Le misure della tassa di circolazione sulle autovetture previste dalla tariffa allegata alla legge 27 maggio 1959, n. 356, sono ridotte del quaranta per cento per le autovetture con motore di potenza fino a 12 CV fiscali e del trenta per cento per le autovetture con motore di potenza da 13 a 18 CV fiscali; sono aumentate del venticinque per cento per le autovetture con motore di potenza superiore a 25 CV fiscali [7] .

     Nelle regioni a statuto ordinario le riduzioni di cui al comma precedente si imputano sulla tassa erariale di circolazione.

     Le riduzioni e gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano sulle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 9 bis. [8]

     Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro per i trasporti, emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

     La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

     La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

     Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonché il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

 

          Art. 9 ter. [9]

     Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

     CV = 0,14186 x (n x V) 0,6541

     dove:

     n = numero dei cilindri;

     V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3.

     Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'art. 3 del testo unico richiamato al comma precedente.

     A partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si applica, se più favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 30 novembre 1976, n. 786.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dall' art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[4]  La sovrattassa prevista dal presente articolo è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005 per effetto dell'art. 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Le disposizioni contenute nel presente comma concernenti le riduzioni della tassa erariale di circolazione sono state abrogate dall'art. 9 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.