Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 27/12/1997 |
Numero: | 450 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...] |
Art. 3. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo [...] |
Art. 4. 1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera [...] |
Art. 5. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.28 - Legge 27 dicembre 1997, n. 450.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998).
(G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in lire 250.800 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla
14. [1].
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'articolo 37 della
CAPO IV
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
Prospetto di copertura - (Articolo 5, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE - PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA - (articolo 5, comma 5, della
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
(importi in miliardi di lire) |
||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE |
|
|
|
Tabella «A» legge finanziaria (1) |
2.275 |
2.281 |
1.920 |
(differenza rispetto a legislazione vigente) |
|
|
|
Nuove o maggiori spese correnti |
1.754 |
3.482 |
5.202 |
(articolato legge finanziaria) |
|
|
|
Separazione assistenza-previdenza |
666 |
666 |
666 |
Rinnovi contrattuali |
493 |
3.918 |
3.918 |
Aumento assegni familiari |
595 |
618 |
618 |
Minori entrate correnti |
443 |
1.769 |
1.126 |
Fiscal drag |
55 |
57 |
57 |
Provvedimento collegato |
388 |
1.712 |
1.069 |
Maggiori spese correnti |
1.713 |
1.881 |
2.484 |
Provvedimento collegato |
1.152 |
1.513 |
2.395 |
Tabella «C» legge finanziaria |
561 |
368 |
89 |
Totale oneri da coprire |
6.185 |
9.413 |
10.732 |
2) MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
Nuove o maggiori entrate |
12.602 |
10.614 |
12.116 |
Tabella «C» legge finanziaria |
— |
— |
— |
Provvedimenti collegati |
12.602 |
10.614 |
12.116 |
Riduzione di spese correnti |
2.177 |
3.883 |
3.949 |
Tabelle legge finanziaria |
0 |
0 |
0 |
Tabella «C» (economie nette) |
— |
— |
— |
Tabella «E» |
— |
— |
— |
Articolato legge finanziaria |
115 |
520 |
930 |
Provvedimenti collegati |
2.062 |
3.363 |
3.019 |
Totale mezzi di copertura |
14.779 |
14.497 |
16.065 |
Disponibilità residue di copertura (+) |
8.594 |
5.084 |
5.333 |
NOTE |
1998 |
1999 |
2000 |
|
(importi in miliardi di lire) |
||
1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto delle seguenti regolazioni debitorie pregresse |
4.645 |
5.548 |
6.335 |
1998 = > miliardi 12.750; |
|
|
|
1999 = > miliardi 12.750; |
|
|
|
2000 = > miliardi 10.500; |
|
|
|
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie |
2.370 |
3.267 |
4.415 |
1998 = > miliardi 6.132; |
|
|
|
1999 = > miliardi 3.132; |
|
|
|
2000 = > miliardi 2.332; |
|
|
|
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente |
2.275 |
2.281 |
1.920 |
Tabella
(Omissis).
[1] Comma abrogato dall'art. 44 della