Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/02/1994 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.26891 - Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
(G.U. 28 febbraio 1994, n. 48)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le parole: "; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura".
All'art. 2:
al comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto";
al comma 2, la parola: "esercita" è sostituita dalla seguente: "esercitata".
All'art. 3:
al comma 1, lettera d), n. 1), le parole: "eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente";
al comma 3, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "alle operazioni effettuate".
All'art. 4:
al comma 1, lettera a), n. 4), dopo le parole: "soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa,";
al comma 1, lettera b), n. 3), dopo le parole: "anche se assegnate" sono inserite le seguenti: "in proprietà o in godimento"; e al n. 6) le parole: "nel numero" sono sostituite dalle seguenti: "il numero";
al comma 6, le parole: "secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. All'art. 14, comma 8, lettera e), della
All'art. 8, al comma 1, lettera b), nell'art. 2-bis della tariffa, dopo le parole: "Estratti conto" sono inserite le seguenti: ", comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli," e nella nota 3-ter, dopo le parole: "mediante conto corrente" sono inserite le seguenti: ", ovvero relativi al deposito di titoli".
All'art. 9:
al comma 3, lettera a), le parole: "viene dichiarato" sono sostituite dalla seguente: "è";
al comma 3, lettera c), le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;
al comma 3, lettera d), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma";
al comma 4, le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;
al comma 9, le parole: "di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6";
al comma 10, primo periodo, le parole: "con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali"; e, all'ultimo periodo, le parole: ", da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono soppresse;
al comma 11, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 22"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del
al comma 14, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13".
All'art. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti".
All'art. 12, al comma 1, le parole: "del campionato di calcio di serie A" sono sostituite dalle seguenti: "dei campionati nazionali di calcio".
All'art. 14, al comma 1, lettera a), le parole: "20 giugno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "26 giugno 1990".
L'art. 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Compensi incentivanti la produttività). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il Consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonchè il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.
3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della