Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 29/03/2004 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1 . Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004. |
Art. 2. Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali. |
Art. 3. Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali. |
Art. 4. Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto. |
Art. 5. Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi. |
Art. 6 bis. (Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti). |
Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |
Art. 7 bis. (Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice). |
Art. 7 ter. (Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche). |
Art. 7 quater. (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili). |
Art. 7 quinquies. (Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali). |
Art. 7 sexies. (Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 41.1.329 - D.L. 29 marzo 2004, n. 80. [1]
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
(G.U. 30 marzo 2004, n. 75).
Art. 1. Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
Art. 2. Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali.
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 3. Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali.
1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 4. Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.
1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 5. Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.
01. Al comma 38 dell'articolo 31 della
1. All'articolo 31 della
"15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi.
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al
1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell' annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti" [12]
2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonchè in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004. Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L' attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [13].
Art. 6 bis. (Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti). [14]
1. A decorrere dall'anno 2004 è costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «, primo comma» [16];
a-bis) all'articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto" [17];
b) [all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dal medesimo comma»] [18];
b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore" [19];
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del comune e della provincia" [20];
b-quater) all' articolo 254, il comma 6 è abrogato [21];
b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse" [22].
1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del
Art. 7 bis. (Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice). [24]
1. All'articolo 12 della
a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";
b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del
a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo 12 della
b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si pronuncino".
Art. 7 ter. (Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche). [25]
1. Alla tabella A allegata alla
Art. 7 quater. (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili). [26]
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della
Art. 7 quinquies. (Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali). [27]
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 7 sexies. (Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). [28]
1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell' economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
Art. 1. Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 del
3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
Art. 2. Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali.
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del
Art. 3. Modalita' di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali.
1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 4. Modalita' di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.
1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 5. Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.
1. All'articolo 4 della
«208. Il comma 15 dell'articolo 31 delle
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi.
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinameno degli enti locali, approvato con
2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonche' in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004. Art. 7. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono inserite le seguenti parole: «primo comma»;
b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: «sentenza di condanna» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dal medesimo comma».
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 17 quinquies del
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[17] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[18] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[19] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[20] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[21] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[22] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.