§ 98.1.27162 - Legge 3 agosto 1998, n. 267.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1998
Numero:267


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella [...]


§ 98.1.27162 - Legge 3 agosto 1998, n. 267.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

(G.U. 7 agosto 1998, n. 183)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro il 31 dicembre 1998," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999,"; al secondo periodo, dopo le parole: "della legge n. 183 del 1989" sono inserite le seguenti: ", oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17,"; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino";

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale"; al secondo periodo, sono soppresse le parole: "e le province autonome"; il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Per attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

     al comma 3, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: " le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica,"; dopo le parole: "gli istituti di ricerca" sono inserite le seguenti: "nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica"; sono soppresse le parole: "e provincia autonoma"; al secondo periodo sono soppresse le parole: "e le province autonome"; il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali";

     al comma 4, dopo le parole: "a rischio idrogeologico," sono inserite le seguenti: "con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,";

     al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private."; al secondo periodo, le parole: "entro un congruo" sono sostituite dalle seguenti: "determinando altresì un congruo";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottempranza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione".

     All'articolo 2:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due mesi"; le parole: "e le province autonome" sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva"; al terzo periodo, sono soppresse le parole: "fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989";

     al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "e le province autonome"; all'ultimo periodo, le parole: ", per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: ", da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità";

     al comma 3, la parola: "comandato" è sostituita dalla seguente: "inquadrato,";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

     a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

     b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è considerata titolo preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104";

     al comma 6, primo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";

     al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e le province autonome";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali".

     All'articolo 3:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini";

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "già emessi" sono inserite le seguenti: "e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998".

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998," sono inserite le seguenti: "che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta,"; le parole: “le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza"; al secondo periodo, le parole: "ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata";

     al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     "c-bis) insediamenti sanitari";

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "agro-industriali," è inserita la seguente: "commerciali,"; al terzo periodo, le parole: "Il terreno di risulta è acquisito" sono sostituite dalle seguenti: "Le aree di risulta sono acquisite";

     al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     "ART. 5-bis - (Misure a favore della proprietà coltivatrice). - 1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

     2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

     3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali".

     All'articolo 6:

     al comma 2, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".

     Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     "ART. 6-bis. - (Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità). - 1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle indennità di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subito detrimento"".

     All'articolo 7:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

     2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

     al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997".

     Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

     "ART. 7-bis. - (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 6.1.2.2 "Associazioni di volontariato" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.

     ART. 7-ter - (Borse di lavoro). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.

     ART. 7-quater. - (Mantenimento in bilancio di fondi). - 1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.

     ART. 7-quinquies. - (Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano). - 1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

     2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

     3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza".

     All'articolo 8:

     al comma 1, dopo le parole: "tra le regioni" sono soppresse le seguenti: "e le province autonome";

     al comma 2, le parole: "170.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "110.000 milioni";

     al comma 4, le parole: "280.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "220.000 milioni"; e le parole: "170.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "110.000 milioni";

     al comma 6, le parole: "100 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi";

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

     "ART. 8-bis. - (Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi). - 1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     ART. 8-ter. - (Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228). - 1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

     "6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

     ART. 8-quater. - (Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi). - 1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge.

     ART. 8-quinquies. - (Perdite subite in conseguenza di eventi sismici). - 1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358. - ART. 8-sexies. - (Disposizioni per le province autonome). - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".