Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.5 giustizia tributaria |
Data: | 08/08/1996 |
Numero: | 437 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994. |
Art. 2. Società di comodo. |
Art. 3. Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. |
Art. 4. Disposizioni in materia di ICI. |
Art. 5. Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte. |
Art. 6. Proroga del termine per la chiusura della partita IVA. |
Art. 7. Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. |
Art. 8. Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria. |
Art. 9. Gestioni fuori bilancio. |
Art. 10. Fondi previdenziali. |
Art. 11. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria. |
Art. 12. Modifiche alla disciplina sul processo tributario. |
Art. 13. Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 51.5.26 – D.L. 8 agosto 1996, n. 437. [1]
Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.
(G.U. 26 agosto 1996, n. 199).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA
Art. 1. Modificazioni al
1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del
2. All'articolo 19 bis del
a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996;
b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996;
c) al comma 4, lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996;
d) al comma 5 bis, al primo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo periodo, le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'; al terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996' [2].
2 bis. L'articolo 11 bis del
3. All'articolo 3, comma 2 bis, del
4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del
5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995 [5].
6. All'articolo 1 bis, comma 1, primo capoverso, del
Art. 2. Società di comodo.
1. All'articolo 30, comma 2, della
Art. 3. Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.
1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del
2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del
3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Disposizioni in materia di ICI.
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del
2. All'articolo 9 bis, comma 2, del
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
Art. 5. Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
2. [9].
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.
4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del
5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.
Art. 6. Proroga del termine per la chiusura della partita IVA. [10]
1. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del
2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997 [11].
Capo II
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 7. Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.
1. Alla
a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: (omissis). Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: (omissis), e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: (omissis);
b) [12].
c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: (Omissis).
2. [13].
3. [14].
4. [15].
5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla
6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della
6 bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della
6 ter. Le disposizioni di cui al comma 6 bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997 [17].
7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della
Art. 8. Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria.
1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti [19].
2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del
3. Nell'articolo 3, comma 232, della
Art. 9. Gestioni fuori bilancio.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della
2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della
Art. 10. Fondi previdenziali. [20]
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Art. 11. Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.
1. Al
a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" è sostituita dalla seguente: (omissis) e nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
(Omissis);
c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis) [21].
2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del
3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del
Art. 12. Modifiche alla disciplina sul processo tributario.
Al
a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: (omissis). Dopo il primo periodo è inserito il seguente: (omissis);
b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis) [24];
c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" è sostituita dalla seguente: (omissis);
d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) bis all'articolo 50, le parole "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5”, sono soppresse [25];
e) [26];
f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (omissis);
h) all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del
i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: "allo stesso organo", inserire le seguenti: (omissis).
1 bis Al primo comma dell'articolo 39 del
1 ter. All'articolo 11 del
(Omissis) [29];
2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del
3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la decisione è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del
4. All'articolo 3 della
(Omissis) [31].
5. All'articolo 1 del
Art. 13. Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
1. All'articolo 3 della
a) nel comma 172 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
c) nel comma 175 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 14. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma così sostituito dalla
[6] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati rispettivamente a lire 35.500 e a lire 71.000, per il periodo di imposta relativo all'anno 1998, dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma così sostituito dalla
[9] Comma abrogato dall'art. 22 del
[10] Articolo così sostituito dalla
[11] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 28 febbraio 1998 dall'art. 9 bis del
[12] Lettera abrogata dalla
[13] Comma abrogato dalla
[14] Comma abrogato dall'art. 5 del
[15] Comma abrogato dall'art. 8 del
[16] Comma inserito dalla
[17] Comma inserito dalla
[18] Comma così modificato dalla
[19] Comma così modificato dalla
[20] Articolo abrogato dall'art. 55 della
[21] Lettera così modificata dalla
[22] Comma così modificato dalla
[23] Comma così modificato dalla
[24] Lettera così modificata dalla
[25] Lettera inserita dalla
[26] Lettera abrogata dalla
[27] Lettera così sostituita dalla
[28] Comma inserito dalla
[29] Comma inserito dalla
[30] Comma così modificato dalla
[31] Comma così sostituito dalla