Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/03/1993 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ildecreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, [...] |
§ 98.1.26788 - Legge 24 marzo 1993, n. 75.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie
(G.U. 24 marzo 1993, n. 69)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della
2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 2, le parole: "oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere" sono sostituite dalle seguenti: "di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, del
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'art. 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5-ter. Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 52 della
All'art. 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b), del
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della
1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al
1-nonies. Al quarto comma dell'art. 19 del
1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", primo e secondo periodo";
il comma 4 è soppresso.
All'art. 3:
ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: "31 marzo 1993", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993";
al comma 2, le parole: "15 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1993";
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto";
il comma 9 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'art. 1 della
Dopo l'art. 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'art. 3 del
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter. - 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49,50e52 della
Art. 3-quater. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della
Art. 3-quinquies. - 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'art. 24 del
Art. 3-sexies. - 1. Al comma 1 dell'art. 1 del
All'art. 4:
al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) nell'art. 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato
al comma 1, lettera i), n. 3), le parole: "12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993." sono sostituite dalle seguenti: "12-ter. I termini di impugnativa di cui al
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'art. 78 della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. All'art. 15 del
a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".
b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno"".
All'art. 5:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 del
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. All'art. 13, primo comma, del
All'art. 6:
al comma 3, le parole: "devono presentare" sono sostituite dalle seguenti: "possono presentare"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative".
L'art. 7 è soppresso.
All'art. 8:
al comma 2, le parole: "5 milioni di litri" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di litri";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994";
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della
6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.
6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
All'art. 9:
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della
10-ter. All'art. 18, primo comma, del
"c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'art. 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato"";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a), n. 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
All'art. 11:
al comma 1, le parole: "dalle singole società controllanti che si sono avvalse" sono sostituite dalle seguenti: "dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi".
All'art. 12:
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del
5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.
5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo".
Dopo l'art. 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.
2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'art. 72 del
All'art. 15:
al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato S.p.A."; e dopo le parole: "dall'ente "Ferrovie dello Stato"" sono inserite le seguenti: "e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato S.p.A.";
al comma 2, le parole: "L'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "Le Ferrovie dello Stato S.p.A.";
al comma 3, dopo le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono inserite le seguenti: "e delle Ferrovie dello Stato S.p.A."; e le parole: "l'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "le Ferrovie dello Stato S.p.A.";
è aggiunto, in fine, il seguente comma: - "3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del
[1] Articolo così modificato dall'art. 10 del