Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 08/02/1988 |
Numero: | 25 |
§ 10.5.60 - D.L. 8 febbraio 1988, n. 25. [1]
Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni.
(G.U. 8 febbraio 1988, n. 31).
Art. 1.
1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. [2].
3. [3].
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.