Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 17/06/1996 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. |
Art. 2. Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso |
Art. 3. Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio. |
Art. 4. Conservazione di somme in bilancio. |
Art. 5. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. |
Art. 6. Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta. |
Art. 7. Programma di osservazione satellitare. |
Art. 8. Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato. |
Art. 9. Cooperazione aerospaziale. |
Art. 10. Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività. |
Art. 11. Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 55.1.67 - D.L. 17 giugno 1996, n. 321 [1] .
Disposizioni urgenti per le attività produttive.
(G.U. 17 giugno 1996, n. 140)
Art. 1. Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.
1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della
2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 2. Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso [2].
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali;
c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari [3].
2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi delpresente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della
Art. 3. Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio.
1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della
2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. All'articolo 34, comma terzo, del
Art. 4. Conservazione di somme in bilancio.
1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dalla
Art. 5. Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico.
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6. Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta.
1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del
2. All'articolo 1, comma 3, del
Art. 7. Programma di osservazione satellitare.
1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.
1 bis. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici [4] .
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.
Art. 8. Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato.
1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della
2. All'articolo 2, comma 1, del
3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della
Art. 9. Cooperazione aerospaziale.
1. [5]
2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della
3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla
Art. 10. Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività.
1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.
1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del
2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.
3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 9 del
[4] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma soppresso dalla legge di conversione.