Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.5 tariffe |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 353 |
Sommario |
Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali |
Art. 2. Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni |
Art. 3. Modalità di corresponsione dei rimborsi |
Art. 3 bis. Qualità del servizio postale agevolato |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 76.5.1a - D.L. 24 dicembre 2003, n. 353 [1].
Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.
(G.U. 29 dicembre 2003, n. 300)
Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. [2]
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, [le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche [3]].
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del
3-bis. [A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente] [5].
Art. 2. Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del
m) i prodotti editoriali pornografici.
Art. 3. Modalità di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della
1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo [7].
Art. 3 bis. Qualità del servizio postale agevolato [8]
1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della
Art. 4. Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della
c) l'articolo 27, comma 7, della
d) l'articolo 13-quinquies del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Parole soppresse dall'art. 2 del
[4] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 quaterdecies del
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 21 del
[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 637, della
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.