Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/10/1996 |
Numero: | 556 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, [...] |
§ 98.1.27062 - Legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.
(G.U. 25 ottobre 1996, n. 251)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 437.
All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. All'articolo 19-bis del
a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996';
b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';
c) al comma 4, lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';
d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo periodo, le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'; al terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'.
2-bis. L'articolo 11-bis del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 3, comma 2-bis, del
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995".
All'articolo 3:
al comma 3, terzo periodo, la parola: "disposte" è sostituita dalla seguente: "disposta".
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Proroga del termine per la chiusura della partita IVA). - 1. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del
2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997".
All'articolo 7:
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997";
al comma 7, le parole: "fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1997".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo la parola: "dipartimenti," sono inserite le seguenti: "direzioni centrali,".
All'articolo 11:
al comma 1, lettera d), le parole: "dall'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 3";
al comma 2, le parole: "dal 17 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "dal 15 gennaio 1993";
al comma 3, terzo periodo, le parole da: ", da pubblicare" fino a: "del presente comma," sono soppresse; al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
All'articolo 12:
al comma 1, lettera b), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
" 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
" d-bis) all'articolo 50, le parole: 'Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5,' sono soppresse";
al comma 1, la lettera e) è soppressa;
al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) all'articolo 71, comma 1, le parole: 'l'articolo 39, comma 1, del
', l'articolo 11, comma 5, del
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del
'Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del
1-ter. All'articolo 11 del
'4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del
al comma 3, le parole: "la sentenza è depositata" sono sostituite dalle seguenti: "la decisione è depositata";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. All'articolo 3 della
'196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, del