Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 30/12/1993 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto). |
Art. 4. (Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni). |
Art. 5. (Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici). |
Art. 6. (Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso). |
Art. 7. (Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori). |
Art. 8. (Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari). |
Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati). |
Art. 10. (Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi). |
Art. 12. (Concorso pronostico Totogol). |
Art. 13. (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). |
Art. 14. (Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale). |
Art. 15. (Compensi incentivanti la produttività). |
Art. 16. (Riserva all'erario delle entrate). |
Art. 17. (Entrata in vigore). |
§ 95.14.8 – D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. [1]
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305).
Art. 1. (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) - d) [2];
e) - f) [3];
g) nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;
h) [4];
i) [5];
l) - n) [6].
2. - 3. [7].
Art. 2. (Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Al
a) - b) [8];
c) nell'articolo 19 bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [9];
2) [10];
d) [11].
1 bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto [12].
2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del
3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.
Art. 3. (Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
1. Al
a) - c) [14];
d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [15];
2) - 3) [16].
e) - f) [17].
2. [18].
3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994 [19].
Art. 4. (Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni).
1. Nella tabella A, allegata al
a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [20];
2) il numero 25) è soppresso;
3) [21];
4) [22].
b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [23];
2) nel numero 127 quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse;
3) [24];
4) nel numero 127 terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127 quinquies)" sono soppresse;
5) nel numero 127 quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;
6) [25];
7) [26].
2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127 sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento [27].
4. [28].
5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
6. Nell'articolo 6, comma 2, del
7. Nell'articolo 4, comma 4, della
8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al
8 bis. [30].
Art. 5. (Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici).
1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;
c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.
2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della
3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del
Art. 6. (Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso).
1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del
2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del
5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 7. (Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori). [31]
Art. 8. (Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari).
1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al
a) [32];
b) [33];
c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.
Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati).
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
b) [l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna] [36];
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della
3 bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso [39].
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A [40].
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti [41].
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della
10. [44].
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del
Art. 10. (Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali).
1. [47].
2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della
Art. 11. (Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi).
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della
2 bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti [48].
3. All'articolo 6, comma 1, della
4. [49].
Art. 12. (Concorso pronostico Totogol).
1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dei campionati nazionali di calcio per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della
2. L'articolo 2 del
Art. 13. (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta).
1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del
2. Gli interessi previsti dalla
3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.
Art. 14. (Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).
1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:
a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del
b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
Art. 15. (Compensi incentivanti la produttività). [52]
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.
3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della
Art. 16. (Riserva all'erario delle entrate).
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Art. 17. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Modificano gli artt. 6, 13 bis, 41 e 44 del
[3] Sostituiscono il comma 3, art. 44 e il comma 2, art. 52 del
[4] Modifica il comma 3, art. 56 del
[5] Lettera modificata dalla
[6] Modificano gli artt. 81, 102 e 115 del
[7] Commi abrogati dall'art. 16 del
[8] Modificano gli artt. 5 e 10 del
[9] Modifica il comma 1, art. 19 bis del
[10] Aggiunge un comma all'art. 19 bis del
[11] Lettera modificata dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma così modificato dalla
[14] Modificano gli artt. 20, 23 e 24 del
[15] Numero modificato dalla
[16] Modificano il comma 4, art. 27 del
[17] Modificano gli artt. 28 e 29 del
[18] Modifica l'art. 47 del
[19] Comma già modificato dalla
[20] Sostituisce il numero 24), parte seconda, tabella A allegata al
[21] Sostituisce il numero 26), parte seconda, tabella A allegata al
[22] Numero modificato dalla
[23] Sostituisce il numero 114), parte terza, tabella A allegata al
[24] Numero modificato dalla
[25] Numero modificato dalla
[26] Aggiunge il numero 127 sexiesdecies alla parte terza, tabella A allegata al
[27] L' aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 16 per cento dall'art. 10 del
[28] Comma abrogato dall'art. 10 del
[29] Comma così modificato dalla
[30] Comma aggiunto dalla
[31] Sostituisce il comma 1, art. 10 del
[32] Aggiunge un numero, dopo il numero 2, nella nota all'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo, annessa al
[33] Lettera modificata dalla
[34] Lettera modificata dall'art. 2 del
[35] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) e a bis) per effetto dell'art. 42 bis del
[36] Lettera abrogata dall'art. 42 bis del
[37] Comma modificato dalla
[38] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[40] L'originario comma 3 bis è stato così sostituito dagli attuali commi 3 bis e ter per effetto dell'art. 42 bis del
[41] Comma così modificato dalla
[42] I termini di cui al presente comma, già differiti dall'art. 1 del
[43] Comma così modificato dalla
[44] Comma modificato dalla
[45] Comma modificato dalla
[46] Comma così modificato dalla
[47] Sostituisce il comma 5, art. 2 del
[48] Comma inserito dalla
[49] Modifica il comma 1, art. 4 della
[50] Comma così modificato dalla
[51] Lettera così modificata dalla
[52] Articolo così sostituito dalla