Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 15/11/1973 |
Numero: | 734 |
Sommario |
Art. 1. Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità [...] |
Art. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di [...] |
Art. 3. Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo [...] |
Art. 4. Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei [...] |
Art. 5. In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e [...] |
Art. 6. I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al [...] |
Art. 7. Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, può essere [...] |
Art. 8. In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei [...] |
Art. 9. Con effetto dal 1° gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli [...] |
Art. 10. Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al [...] |
Art. 11. Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o [...] |
Art. 12. |
Art. 13. Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle [...] |
Art. 14. |
Art. 15. Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge [...] |
Art. 16. |
Art. 17. Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate |
Art. 18. In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nellalegge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del [...] |
Art. 19. Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. [...] |
Art. 20. Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio [...] |
Art. 21. I compensi previsti dall'art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli [...] |
Art. 22. Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata [...] |
Art. 23. Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441 |
Art. 24. Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla sede [...] |
Art. 25. Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 , ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino [...] |
Art. 26. Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui [...] |
Art. 27. L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dallalegge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonché gli assegni personali di cui agli articoli 6 [...] |
Art. 28. Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, [...] |
Art. 29. Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa [...] |
Art. 30. Con effetto dal 1° gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è soppressa |
Art. 31. Sono soppressi |
Art. 32. Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono |
Art. 33. Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 34. Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla [...] |
Art. 35. I funzionari dirigenti degli uffici dovranno accertare la conformità dell'erogazione al personale da essi dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della presente legge [...] |
Art. 36. La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'assegno perequativo istituito con la presente legge, [...] |
Art. 37. Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano |
Art. 38. I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per [...] |
Art. 39. Sono abrogate le seguenti norme |
Art. 40. All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'art. 28 si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, [...] |
Art. 41. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.5.310 – L. 15 novembre 1973, n. 734.
Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.
(G.U. 24 novembre 1973, n. 303).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui all'unita tabella.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla
L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.
Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'art. 1 ai sensi dell'art. 21 del testo unico approvato con
Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le indennità previste dall'art. 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.
Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno ad personam:
quote delle somme divisibili previste dall'art. 21 del testo unico approvato con
quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;
quote di riparto dei tributi speciali;
quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del
quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;
quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università;
(Omissis) [2].
Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:
vice questore aggiunto tenente colonnello
commissario capo maggiore
commissario e ispettrice, parametro 257 capitano
commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia tenente.
Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.
La disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.
Le indennità per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
La spesa annua per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.
L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti.
In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con
Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitré per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 4 della
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza. [3]
Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione o dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di missione già liquidate al personale stesso.
(Omissis) [4].
In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al
In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'art. 7 della
(Omissis) [5].
I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.
Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.
Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.
Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.
Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della
Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile.
Con effetto dal 1° gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del
Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'art. 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'art. 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia [9].
(Omissis) [10].
(Omissis) [11].
(Omissis) [12].
(Omissis) [13].
(Omissis) [14].
Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia [16].
(Omissis) [17].
(Omissis) [18].
Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario.
Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del
Le spese previste dall'art. 37 della
Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate:
servizi straordinari prestati dal personale doganale e della guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971;
analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973;
riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971;
(Omissis) [21].
In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e91 del regio
Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge suddetta, modificato dall'art. 32 del
Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio
L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.
Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della
Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al
Per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata ad personam limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.
La differenza conservata ad personam sarà riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.
I compensi previsti dall'art. 62, comma quarto, del
Nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.
Nei confronti del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del
Al personale degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.
I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.
Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 5 del
L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del
Resta fermo il disposto dell'art. 1 della
Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla
Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennità fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennità ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.
Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, è dovuta la normale indennità di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139, 139-bis e 139-ter del
Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla
Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'art. 54 della
Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 23 della
E' parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.
L'assegno personale e quello mensile previsti dall'art. 9 della
Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda ragguagliata, per gli ispettori scolastici, ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del parametro in godimento, a decorrere dal 1° settembre 1973.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Titolo III
SEGRETARI COMUNALI
Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.
Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del
Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della
Con effetto dal 1° gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del
Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia [22].
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sono soppressi:
l'indennità di alloggio a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali;
le indennità per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del
il compenso a favore degli incaricati dell'amministrazione del Foglio annunzi legali, previsto dall'art. 4 della
i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 22 della
Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono:
le indennità ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'art. 20 del
l'indennità di cui all'art. 4 della
le indennità previste dall'art. 38 della
Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del
Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della
Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla
Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'art. 10, indennità di missione e indennità di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.
Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'art. 4 del
Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 dellatabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.
I compensi corrisposti ai sensi della
I funzionari dirigenti degli uffici dovranno accertare la conformità dell'erogazione al personale da essi dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della presente legge e sono personalmente responsabili delle erogazioni stesse ai sensi dell'art. 19 del
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della
Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano:
gli articoli 56 e 58 della
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del
i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio
l'art. 5 del regio
le leggi 9 aprile 1953, n. 310, e 28 marzo 1968, n. 416;
gli articoli 1 e 2 della
l'art. 15 della
l'art. 11 del
(Omissis) [23];
la
l'art. 3 della
il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 e l'art. 43 della
I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Sono abrogate le seguenti norme:
l'art. 4 del
l'art. 64 del
l'ultimo comma dell'art. 136 e dell'art. 139 del
la tabella A annessa alla
la tabella VI allegata al
i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23 del
il regio
l'art. 5 del regio
il secondo comma dell'art. 82 del
l'art. 4 del regio
l'art. 9 del
gli articoli 2 e 3 del regio
gli articoli 89 e90 ed i commi terzo e quarto dell'art. 95 del
gli articoli 10 e 52 della
l'art. 8 del decreto del Capo del Governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'art. 11 della
l'art. 37 della
l'art. 6 del
il
il
gli articoli 2,3,4, 5 e 6 del
il
il
il
gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del
l'art. 14, terzo comma, del
gli articoli 1 e2 del
l'art. 3 del
gli articoli 43 e 54 del
l'art. 13 della
l'art. 7 del
l'art. 3 della
gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del
l'art. 43 della
la
l'art. 55 della
la lettera a) dell'art. 22 della
l'art. 9 della
gli articoli 10 e 15 della
il primo comma dell'art. 3 della
la
l'art. 5 della
il secondo comma dell'art. 8 della
l'art. 4 della
il primo comma dell'art. 7 della
il secondo ed il terzo comma dell'art. 5, il terzo comma dell'art. 7 e gli articoli 9 e 10 della
l'art. 4 del
le parole da "il cui importo" fino a "della commissione di cui al precedente art. 10" di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del
l'art. 7 della
il comma sesto dell'art. 17 della
E' abrogato, con effetto dal 1° settembre 1973, l'ultimo comma dell'art. 12 della
Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'art. 28 si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800 dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Assegno pensionabile annuo lordo
Carriera direttiva [1] [2]:
Parametri |
Importi |
530 |
1.555.000 |
487 |
1.436.000 |
455 |
1.345.550 |
426 |
1.268.900 |
387 |
1.055.550 |
307 |
993.550 |
257 |
811.050 |
190 e 218 |
803.500 |
[1] All'ispettore generale e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento compete l'assegno annuo di lire 1.555.000. Al direttore di divisione e qualifiche equiparate dei ruoli ad esaurimento, compete l'assegno annuo previsto per il parametro 426 e dopo 5, 10 e 17 anni di anzianità complessiva di qualifica l'assegno previsto rispettivamente per i parametri 455, 487 e 530. |
|
[2] Al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 435 compete l'assegno previsto per il parametro 426. |
Carriere di concetto:
Parametri |
Importi |
370 |
1.240.000 |
297 e 302 |
1.067.050 |
255 e 260 |
825.750 |
218 e 227 |
797.700 |
178 e 188 |
791.700 |
160 |
774.000 |
Carriera esecutiva:
Parametri |
Importi |
245 |
999.250 |
213 e 218 |
834.450 |
183 e 188 |
754.950 |
163 e 168 |
701.950 |
133 e 143 |
622.450 |
120 e 128 |
518.000 |
Carriera ausiliaria:
Parametri |
Importi |
190 |
937.250 |
165 |
937.250 |
143 |
748.950 |
133 |
622.450 |
115 |
554.750 |
100 |
515.000 |
Operai:
Parametri |
Importi |
230 |
909.500 |
210 |
906.500 |
190 |
903.500 |
165 |
787.250 |
173 |
828.450 |
146 |
626.900 |
129 |
601.950 |
153 |
675.450 |
133 |
622.450 |
115 |
554.150 |
100 |
515.000 |
Vigili del fuoco:
Parametri |
Importi |
245 |
999.250 |
218 |
834.450 |
188 |
834.450 |
173 |
834.450 |
143 |
700.000 |
165 |
834.450 |
140 |
700.000 |
120 |
518.000 |
Cantonieri, casellanti ANAS e sorveglianti idraulici:
Parametri |
Importi |
190 |
903.500 |
165 |
860.000 |
168 |
834.450 |
143 |
700.000 |
127 |
566.550 |
Collocatori comunali, addetti al servizio avviamento al lavoro e addetti alla vigilanza degli ispettorati del lavoro:
Parametri |
Importi |
||
270 |
(a) |
(a) |
1.015.500 |
243 |
|
|
963.950 |
220 |
|
|
850.000 |
203 |
|
|
800.000 |
175 |
|
|
713.750 |
148 |
|
|
612.200 |
(a) Lo stesso assegno compete al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria con parametro 275. |
Guardie di sanità e tecnici dei fari:
Parametri |
Importi |
235 |
922.750 |
188 |
834.450 |
163 |
834.450 |
143 |
700.000 |
133 |
622.450 |
Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro e soprintendenze alle antichità e belle arti:
Parametri |
Importi |
433 |
1.300.000 |
397 |
1.180.000 |
341 |
1.100.000 |
307 |
993.550 |
243 |
806.000 |
Ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
Parametri |
Importi |
370 |
1.240.000 |
300 |
1.067.050 |
245 |
999.250 |
215 |
797.000 |
185 |
791.700 |
150 e 160 |
774.000 |
[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 25 della
[2] Alinea abrogato dall'art. 29 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma abrogato dall'art. 10 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma modificato dall'art. 2 della
[12] Comma abrogato dall'art. 1 della
[13] Comma abrogato dall'art. 1 della
[14] Comma abrogato dall'art. 1 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[17] Comma abrogato dall'art. 1 della
[18] Comma abrogato dall'art. 1 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 164 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[21] Capoverso abrogato dall'art. 4 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[23] Alinea abrogato dall'art. 29 della