| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.5 personale | 
| Data: | 10/05/1986 | 
| Numero: | 154 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 1 bis. | 
| Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione [...] | 
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 80.5.370 – D.L. 10 maggio 1986, n. 154. [1]
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.
(G.U. 12 maggio 1986, n. 108).
     1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del 
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     1. Il primo comma dell'art. 6 della 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 26 della 
[3] Comma così modificato dalla 
[4] Articolo aggiunto dalla