§ 80.5.370 – D.L. 10 maggio 1986, n. 154.
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/05/1986
Numero:154


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.5.370 – D.L. 10 maggio 1986, n. 154. [1]

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

(G.U. 12 maggio 1986, n. 108).

 

     Art. 1. [2]

     1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'art. 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986 [3].

 

          Art. 1 bis. [4]

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 luglio 1986, n. 341.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 luglio 1986, n. 341.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 luglio 1986, n. 341.