Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 10/05/1986 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 80.5.370 – D.L. 10 maggio 1986, n. 154. [1]
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.
(G.U. 12 maggio 1986, n. 108).
1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il primo comma dell'art. 6 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 26 della
[3] Comma così modificato dalla
[4] Articolo aggiunto dalla