Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 06/04/1936 |
Numero: | 1155 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le [...] |
§ 77.2.b - Legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.
(G.U. 26 giugno 1936, n. 147).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 15, si aggiunge dopo il n. 3°:
"4° il consigliere rappresentante della confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° i consiglieri rappresentanti dei ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;
6° il direttore generale".
Nell'art. 22 si aggiungono al n. 5° le parole seguenti: "un rappresentante del sindacato nazionale fascista dei medici".
Nel primo comma dell'art. 45 sono soppresse le parole: "temporaneo mensile".
Il terzo comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente:
"Tuttavia i singoli comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'istituto o ai comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto".
Il primo comma dell'art. 123 è sostituito dal seguente:
"L'istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col