Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 02/10/1997 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico. |
Art. 2. Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato. |
Art. 3. Disposizioni in materia di buoni pasto. |
Art. 4. Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 80.5.488 – L. 2 ottobre 1997, n. 334.
Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto.
(G.U. 4 ottobre 1997, n. 232).
Art. 1. Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico.
1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del
2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della
3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.
4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della
Art. 2. Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato.
1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
Art. 3. Disposizioni in materia di buoni pasto.
1. L'articolo 2, comma 11, della
2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della
Art. 4. Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. [1]
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 27 del