§ 20.4.268 – Decisione 4 aprile 2002, n. 309.
Decisione n. 2002/309/CE/Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:04/04/2002
Numero:309


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti sei accordi
Art. 2.      Per quanto riguarda l’accordo sulla libera circolazione delle persone, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo da un rappresentante [...]
Art. 3.      1. Per quanto riguarda l’accordo sul trasporto aereo la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo, dalla Commissione assistita da [...]
Art. 4.      1. Per quanto riguarda l’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 51 [...]
Art. 5.      1. Per quanto riguarda l’accordo sul commercio di prodotti agricoli, la Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto per l’agricoltura [...]
Art. 6.      1. Per quanto riguarda l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 [...]
Art. 7.      1. Per quanto riguarda l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 11 dell’accordo dalla [...]
Art. 8.      Gli atti o strumenti di approvazione previsti dai rispettivi accordi sono depositati dal presidente del Consiglio a nome della Comunità europea nonché, per quanto riguarda l’accordo sulla [...]


§ 20.4.268 – Decisione 4 aprile 2002, n. 309.

Decisione n. 2002/309/CE/Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(G.U.C.E. 30 aprile 2002, n. L 114.).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e con l’articolo 300, paragrafo 4,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

     vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     vista l’approvazione del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di mantenere il legame privilegiato tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera e tenuto conto del loro comune desiderio di ampliare e rafforzare le reciproche relazioni, sono stati firmati il 21 giugno 1999 e dovrebbero essere approvati i seguenti accordi:

     - accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;

     - accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;

     - accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

     - accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

     - accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

     - accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

     - accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità e la Confederazione svizzera, dall’altra.

     (2) I sette accordi sono strettamente interconnessi essendo concepiti per entrare in vigore e per cessare di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

     (3) Per quanto riguarda l’accordo sulla libera circolazione delle persone gli impegni contenuti nell’accordo ai sensi del titolo IV della Parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non in quanto obblighi di diritto comunitario ma in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera.

     (4) Per quanto riguarda l’accordo sul commercio di prodotti agricoli, le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino della presente decisione possono essere adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (5) Alcuni compiti ai fini dell’attuazione sono stati attribuiti ai Comitati misti istituiti ai sensi degli accordi, inclusa la competenza di modificare determinati aspetti dei rispettivi allegati. Dovrebbero essere stabilite le appropriate procedure interne per assicurare il corretto funzionamento degli accordi e, in determinati casi, per autorizzare la Commissione ad approvare talune modifiche tecniche degli stessi o a prendere alcune decisioni relative all’attuazione,

     decidono:

 

Art. 1.

     1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti sei accordi:

     - Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;

     - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;

     - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

     - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

     - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

     - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

     E’ approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, il seguente accordo:

     - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra.

     I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

     2. I sette accordi, conformemente alle disposizioni degli stessi, entrano in vigore e cessano di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

 

     Art. 2.

     Per quanto riguarda l’accordo sulla libera circolazione delle persone, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo da un rappresentante della Commissione. La posizione che la Comunità deve assumere durante l’attuazione dell’accordo per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 3.

     1. Per quanto riguarda l’accordo sul trasporto aereo la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

     2. La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che si limitano ad estendere alla Svizzera atti della legislazione comunitaria, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, è adottata dalla Commissione.

     3. Per le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

 

     Art. 4.

     1. Per quanto riguarda l’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 51 dell’accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. La posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata:

     - dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per le questioni di cui agli articoli 42, 45, 46, 47 e 54 dell’accordo;

     - per tutte le altre questioni, dalla Commissione, in consultazione con il comitato istituito ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della decisione 92/578/CEE del Consiglio.

 

     Art. 5.

     1. Per quanto riguarda l’accordo sul commercio di prodotti agricoli, la Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo e nel comitato misto veterinario di cui all’articolo 19, paragrafo 1 dell’allegato II dell’accordo.

     2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto per l’agricoltura e al comitato misto veterinario è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, sempre in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

     Tuttavia, la posizione della Comunità sulle questioni soggette alle decisioni del comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 3 dell’accordo è adottata dalla Commissione:

     - in merito alle questioni relative all’allegato 4 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 18 della direttiva 2000/29/CE;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 5 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 23 della direttiva 70/524/CEE;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 6 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 21 della direttiva 66/400/CEE o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive del Consiglio nel settore delle sementi;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 7 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/99;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 8 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 14 o all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 oppure all’articolo 13 o all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1601/91;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 9 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio;

     - in merito alle questioni relative all’allegato 10 dell’accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all’articolo 46 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio;

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, la Commissione adotta le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo in relazione:

     - all’introduzione delle concessioni tariffarie di cui agli allegati 2 e 3 dell’accordo e degli emendamenti e adeguamenti tecnici resi necessari da emendamenti della Nomenclatura combinata e dei codici Taric, conformemente alla procedura prevista all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati, oppure conformemente alla procedura specificata al paragrafo 2.

     - all’attuazione dell’allegato 4, conformemente alla procedura specificata nell’articolo 18 della direttiva 2000/29/CE;

     - all’attuazione dell’allegato 5, conformemente alla procedura specificata all’articolo 23 della direttiva 70/524/CEE;

     - all’attuazione dell’allegato 6, conformemente alla procedura specificata all’articolo 21 della direttiva 66/400/CEE o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore delle sementi;

     - all’attuazione del titolo III dell’allegato 7, conformemente alla procedura specificata all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

     - all’attuazione dell’articolo 14 dell’allegato 8, conformemente alla procedura specificata all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1576/89 o all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91;

     - all’attuazione dell’allegato 9, conformemente alla procedura specificata all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     - all’attuazione dell’allegato 10, conformemente alla procedura specificata all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96;

     - all’attuazione dell’allegato 11, conformemente all’articolo 30 della direttiva 72/462/CEE.

     4. Se del caso, le necessarie misure di cui al paragrafo 3, primo trattino possono essere adottate secondo la procedura qui di seguito specificata.

     La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     5. Il comitato del codice doganale può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione di contingenti tariffari sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

     6. A richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione decide in merito alle misure necessarie conformemente all’articolo 10 dell’accordo, all’articolo 29 dell’allegato 7, all’articolo 16 dell’allegato 8, all’articolo 9 dell’allegato 9 e all’articolo 5 dell’allegato 10. Tali decisioni vengono notificate al Consiglio e agli Stati membri. Quando riceve una richiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni dal giorno in cui gli è stata sottoposta la decisione della Commissione,

 

     Art. 6.

     1. Per quanto riguarda l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo, in appresso denominato "il comitato", dalla Commissione assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione del suddetto comitato speciale, alle designazioni, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di verifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 4, lettera e) e all’articolo 12 dell’accordo.

     2. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:

     a) l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3 ai capi dell’allegato 1;

     b) l’adozione del regolamento interno, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e delle procedure di verifica di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d) dell’accordo;

     c) la verifica dell’idoneità degli organismi di valutazione della conformità e delle decisioni connesse, conformemente all’articolo 8 e all’articolo 11, lettera c) dell’accordo;

     d) gli emendamenti delle sezioni I-V di tutti i capi dell’allegato I, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, lettere a), b) ed e) e all’articolo 11 dell’accordo;

     e) gli emendamenti degli allegati, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5 dell’accordo; e

     f) il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 14 dell’accordo.

     3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

     Art. 7.

     1. Per quanto riguarda l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 11 dell’accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

     2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati I, II, III, IV, VI e VII dell’accordo. La Commissione sarà assistita in tale attività da un comitato speciale designato dal Consiglio. L’autorizzazione di cui alla prima frase si limita, per quanto riguarda l’allegato I, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare le procedure previste all’articolo 8 della direttiva 93/38/CEE, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare procedure analoghe ai settori interessati da tali allegati e, per quanto riguarda gli Allegati VI e VII, ai risultati dei futuri negoziati che si terranno nell’ambito dell’accordo del 1996 sugli appalti pubblici.

     3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità dovrà adottare in merito alle decisioni del Comitato misto è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, in conformità con le corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

     Art. 8.

     Gli atti o strumenti di approvazione previsti dai rispettivi accordi sono depositati dal presidente del Consiglio a nome della Comunità europea nonché, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, dal presidente della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

 

 

Accordo

tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri,

da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra

sulla libera circolazione delle persone

 

     La Confederazione Svizzera, da una parte,

     e

     La Comunità europea,

     Il Regno del Belgio,

     Il Regno di Danimarca,

     La Repubblica federale di Germania,

     La Repubblica ellenica,

     Il Regno di Spagna,

     La Repubblica francese,

     L’Irlanda,

     La Repubblica italiana.

     Il Granducato del Lussemburgo,

     Il Regno dei Paesi Bassi,

     La Repubblica d’Austria,

     La Repubblica portoghese,

     La Repubblica di Finlandia,

     Il Regno di Svezia,

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra,

     in appresso denominate "parti contraenti",

     convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo:

 

     I. Disposizioni di base.

     Articolo 1. Obiettivo.

     Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

     a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

     b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

     c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;

     d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

 

     Articolo 2. Non discriminazione.

     In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

 

     Articolo 3. Diritto di ingresso.

     Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.

 

     Articolo 4. Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica.

     Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

 

     Articolo 5. Prestazione di servizi.

     1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

     2. Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:

     a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo I o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1

     b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.

     3. Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

     4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

 

     Articolo 6. Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica.

     Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’allegato I relative alle persone che non svolgono attività.

 

     Articolo 7. Altri diritti.

     Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

     a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

     b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;

     c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;

     d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;

     e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;

     f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;

     g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

 

     Articolo 8. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

     Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

     a) la parità di trattamento;

     b) la determinazione della normativa applicabile;

     c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

     d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

     e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

 

     Articolo 9. Diplomi, certificati e altri titoli.

     Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.

 

     II. Disposizioni generali e finali.

     Articolo 10. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo.

     1. Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

     A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

     2. Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.

     3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

     4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.

     Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15.000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

     5. Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.

     6. La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.

     7. Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.

     8. Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allegato II.

 

     Articolo 11. Trattazione dei ricorsi.

     1. Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.

     2. I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.

     3. Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.

 

     Articolo 12. Disposizioni più favorevoli.

     Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

 

     Articolo 13. Standstill.

     Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.

 

     Articolo 14. Comitato misto.

     1. Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.

     2. In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.

     3. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

     4. Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.

     5. Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.

     6. Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.

 

     Articolo 15. Allegati e protocolli.

     Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.

 

     Articolo 16. Riferimento al diritto comunitario.

     1. Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.

     2. Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

 

     Articolo 17. Evoluzione del diritto.

     1. Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.

     2. Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell’Accordo.

 

     Articolo 18. Riesame.

     Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

 

     Articolo 19. Composizione delle controversie.

     1. Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.

     2. Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 20. Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

     Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.

 

     Articolo 21. Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione.

     1. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

     2. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

     3. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

 

     Articolo 22. Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione.

     1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.

     2. In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ultimo.

 

     Articolo 23. Diritti acquisiti.

     In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

 

     Articolo 24. Campo d’applicazione territoriale.

     Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.

 

     Articolo 25. Entrata in vigore e durata.

     1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

     Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo

     Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia

     Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

     Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

     Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

     Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

 

Allegato I

Libera circolazione delle persone

 

     I. Disposizioni generali.

     Articolo 1. Ingresso e uscita.

     1. Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.

     Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.

     2. Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita né obbligo equivalente.

     Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

     Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.

 

     Articolo 2. Soggiorno e attività economica.

     1. Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del presente Accordo e al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.

     I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parte contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento ditale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.

     2. I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.

     3. La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio ditali documenti.

     4. Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.

 

     Articolo 3. Membri della famiglia.

     1. I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.

     2. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:

     a) il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico

     b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico

     c) nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

     Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.

     3. Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:

     a) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio

     b) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela

     c) per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.

     4. La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.

     5. Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.

     6. I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini ditale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

     Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.

 

     Articolo 4. Diritto di rimanere.

     1. I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.

     2. Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (G.U.C.E. 30 giugno 1970, n. L 142) [1] e alla direttiva 75/34/CEE (G.U.C.E. 20 gennaio 1975, n. L 14).

 

[1] Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo.

 

     Articolo 5. Ordine pubblico.

     1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.

     2. Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (G.U.C.E. 4 aprile 1964, n. L 56 [1], 72/194/CEE (G.U.C.E. 26 maggio 1972, n. L 121) [1] e 75/35/CEE (G.U.C.E. 20 gennaio 1975, n. L 14) [1].

 

[1] Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo.

 

     II. Lavoratori dipendenti.

     Articolo 6. Disciplina del soggiorno.

     1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.

     2. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.

     Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.

     3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:

     a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio

     b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

     4. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

     5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

     6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.

     7. L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

 

     Articolo 7. Lavoratori dipendenti frontalieri.

     1. Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

     2. I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.

     Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.

     3. La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

 

     Articolo 8. Mobilità professionale e geografica.

     1. I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

     2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.

 

     Articolo 9. Parità di trattamento.

     1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

     2. Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

     3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

     4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.

     5. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell’impresa.

     Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.

     6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.

     Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.

     La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

 

     Articolo 10. Impiego presso la pubblica amministrazione.

     Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.

 

     Articolo 11. Collaborazione in materia di collocamento.

     Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensazione dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.

 

     III. Autonomi.

     Articolo 12. Disciplina del soggiorno.

     1. Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un attività indipendente (in appresso denominato "autonomo") riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.

     2. La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un’attività economica indipendente.

     3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:

     a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio

     b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

     5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

     6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.

 

     Articolo 13. Lavoratori autonomi frontalieri.

     1. Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

     2. I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.

     Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.

     3. La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

 

     Articolo 14. Mobilità professionale e geografica.

     1. I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

     2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.

 

     Articolo 15. Parità di trattamento.

     1. Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

     2. Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.

 

     Articolo 16. Esercizio della pubblica potestà.

     Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.

 

     IV. Prestazione di servizi.

     Articolo 17. Prestazione di servizi.

     Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

     a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

     b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:

     i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;

     ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.

 

     Articolo 18. Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.

 

     Articolo 19. Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.

 

     Articolo 20.

     1. Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.

     2. Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.

     3. Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.

     4. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:

     a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio

     b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

 

     Articolo 21.

     1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lettera a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.

 

     Articolo 22.

     1. Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presente Allegato non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.

     2. Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi ditali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all’articolo 1 6 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio, 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. L 18) [1] relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

     3. Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo per quanto riguarda:

     i) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;

     ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.

     4. Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.

 

[1] Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Accordo.

 

     Articolo 23. Destinatario di servizi.

     1. Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.

     2. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

 

     V. Persone che non esercitano un’attività economica.

     Articolo 24. Disciplina del soggiorno.

     1. Il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

     a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;

     b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi [1].

     Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.

     2. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.

     3. Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.

     5. La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.

     6. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.

     7. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.

     8. Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

 

[1] In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.

 

     VI. Acquisto di immobili.

     Articolo 25.

     1. Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.

     2. Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

     3. Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

 

     VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’accordo.

     Articolo 26. Generalità.

     1. Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.

     2. Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

 

     Articolo 27. Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti.

     1. La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.

     2. Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.

     3. a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata [1], senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.

     b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.

 

[1] Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.

 

     Articolo 28. Lavoratori dipendenti frontalieri.

     1. Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

     2. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.

 

     Articolo 29. Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti.

     1. Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica.

     2. Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.

     3. I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.

 

     Articolo 30. Mobilità geografica e professionale dei dipendenti.

     1. Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. E’ possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.

     2. Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.

 

     Articolo 31. Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi.

     Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.

 

     Articolo 32. Lavoratori autonomi frontalieri.

     1. Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

     2. Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di 6 mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un attività indipendente. Tale periodo di 6 mesi può essere prorogato, all’occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.

     3. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rilasciata.

 

     Articolo 33. Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi.

     1. Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.

     2. Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.

     3. I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.

 

     Articolo 34. Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi.

     Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.

 

 

Allegato II [1]

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

 

     Articolo 1.

     1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

     2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

 

     Articolo 2.

     1. Ai fini dell’applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.

     2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

 

     Articolo 3

     1. Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente allegato.

     2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

 

     Sezione A: Atti cui è fatto riferimento

     1. 371 R 1408 [1]: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

     aggiornato da:

     "397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 28) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (G.U.C.E. 4 luglio 1998, n. L 176), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (G.U.C.E. 13 giugno 1998, n. L 168), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

     399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (G.U.C.E. 12 febbbraio 1999, n. L 38) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

     399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 30 giugno 1999, n. L 164) .

     301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187) .

     Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

     a) l'articolo 95 bis non si applica;

     b) l'articolo 95 ter non si applica;

     c) nell'allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Se un'istituzione svizzera è l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:

     È considerato lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

     È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

     d) nell'allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il congiunto, nonché i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.

     e) nell'allegato II, parte I è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).

     f) nell'allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Gli assegni per la nascita e gli assegni per l'adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).

     g) nell'allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Senza oggetto.

     h) nell'allegato II bis è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

     a1) L'assegno per persone indifese (legge federale del 19 giugno 1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste dell'8 ottobre 1999) .

     b) Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).

     c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

     i) nell'allegato III, parte A è aggiunto il testo seguente:

     [si omette il testo non concernente l’Italia]

     Italia - Svizzera

     a) L'articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

     b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

     j) nell'allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:

     [si omette il testo non concernente l’Italia]

     Italia - Svizzera

     a) L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l'Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l'Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

     b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

     k) nell'allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Senza oggetto.

     l) nell'allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Senza oggetto.

     m) nell'allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonché di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.

     n) nell'allegato IV, parte D 2, è aggiunto il testo seguente:

     Le rendite di superstiti e d'invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 1982.

     o) nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

     1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo primo della legge federale sull'assicurazione invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

     2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

     3. Assicurazione obbligatoria nell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

     a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

     i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

     ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;

     iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

     iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

     v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

     Per "familiari" si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

     b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e - casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.

     La domanda

     aa) dev'essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

     bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato .

     3 bis. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3 ter, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50% tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza .

     3 ter. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del punto 3 ter beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento per qualsiasi condizione che richieda prestazioni durante un soggiorno in Svizzera .

     4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitarie beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell'applicazione per analogia dell'articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l'assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.

     5. Per l'applicazione degli articoli 22, 22 a, 22 b, 22 c, 25 e 31 del regolamento l'assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.

     6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall'istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

     7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

     8. Malgrado le disposizioni del titolo III del regolamento, ciascun lavoratore dipendente o autonomo che non sia assicurato secondo la legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità è considerato come assicurato da questa assicurazione per la durata di un anno a decorrere dall'interruzione del lavoro che precede l'invalidità, qualora egli abbia dovuto rinunciare alla sua attività lucrativa o a un'attività autonoma in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia e se l'invalidità è stata constatata in questo paese; egli deve pagare i contributi all'assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera. La presente disposizione non è applicabile se egli è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), e degli articoli da 14 a 14 septies o dell'articolo 17 del regolamento .

     9. Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera assicurata da questa assicurazione per la concessione di misure di integrazione e durante il periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera .

     p) nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

     Esercizio di un'attività non salariata in Svizzera e di un'attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo."

     2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

     aggiornato da:

     397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 28) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

     397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (G.U.C.E. 4 luglio 1998, n. L 176), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

     398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (G.U.C.E. 13 giugno 1998, n. L 168 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

     398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

     399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (G.U.C.E. 12 febbraio 1999, n. L 38 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

     399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 30 giugno 1999, n. L 164) .

     301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187) .

     301 R 89: Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (G.U.C.E. 18 gennaio 2001, n. L 14) .

     302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (G.U.C.E. 5 marzo 2002, n. L 62) .

     Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento s'intendono adattate come in appresso:

     a) nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

     2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne .

     b) nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     1. Malattia e maternità Versicherer - Assureur - Assicuratore secondo la legge federale sull'assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.

     2. Invalidità

     a) Assicurazione invalidità:

     i) Persone residenti in Svizzera:

     IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI, del cantone di residenza.

     ii) Persone residenti fuori della Svizzera:

     IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     La cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

     3. Vecchiaia e morte

     a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:

     i) Persone residenti in Svizzera:

     Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.

     ii) Persone residenti fuori della Svizzera:

     Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     La cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

     4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

     a) Lavoratori dipendenti:

     L'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.

     b) Lavoratori indipendenti:

     L'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.

     5. Disoccupazione

     a) In caso di disoccupazione completa:

     La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.

     b) In caso di disoccupazione parziale:

     La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

     6. Prestazioni familiari

     a) Regime federale:

     i) Lavoratori dipendenti:

     Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.

     ii) Lavoratori indipendenti:

     Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - del cantone di residenza.

     b) Regimi cantonali:

     i) Lavoratori dipendenti:

     Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.

     ii) Lavoratori indipendenti:

     L'istituzione designata dal cantone.

     c) nell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     1. Malattia e maternità Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta.

     2. Invalidità

     a) Assicurazione invalidità:

     Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

     3. Vecchiaia e morte

     a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:

     Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

     4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

     5. Disoccupazione

     a) In caso di disoccupazione completa:

     La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.

     b) In caso di disoccupazione parziale:

     La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

     6. Prestazioni familiari L'istituzione designata dal cantone di residenza o di soggiorno.

     d) nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     1. Malattia e maternità Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta.

     2. Invalidità

     a) Assicurazione invalidità:

     Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

     3. Vecchiaia e morte

     a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:

     Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

     b) Previdenza professionale:

     Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

     4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

     Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

     5. Disoccupazione

     Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne .

     6. Prestazioni familiari

     Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

     e) nell'allegato 5 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Nulla.

     f) nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Pagamento diretto.

     g) nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     UBS SA, Genève - Genf - Ginevra - Geneva .

     h) nell'allegato 8 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Nulla.

     i) nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia.

     j) nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

     a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento:

     la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

     b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

     Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

     2. Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

     a) in connessione con l'articolo 14 bis, paragrafo 1, e l'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento:

     la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

     b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

     Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

     3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

     la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

     4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

     Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.

     5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

     Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

     6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

     Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne .

     7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

     a) in connessione con l'articolo 36 del regolamento:

     Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta

     b) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:

     Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerna - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna

     c) in relazione con l'articolo 70 del regolamento:

     Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne .

     8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

     a) in connessione con l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

     Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta.

     b) in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

     Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

     k) nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

     Svizzera

     Nulla."

     3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209).

     _________

     [1] N.B. L'acquis che è applicato dagli Stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Accordo:

     I principi della totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell'ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

     Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un termine ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sé e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all'assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra l'insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari che superano l'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari, possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo Stato ospitante.

     I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro.

     Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro.

 

Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto

4.1. 373 D 0919 (02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.2. 373 D 0919 (03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidità (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.3. 373 D 0919 (06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.4. 373 D 0919 (07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.5. 373 D 0919 (09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.6. 373 D 0919 (11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.7. 373 D 0919 (13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

4.8. 373 D 1113 (02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G.U.C.E. 13 novembre 1973, n. C 96) modificata da:

395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (G.U.C.E. 8 dicembre 1995, n. L 294).

4.9. 374 D 0720 (06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (G.U.C.E. 20 luglio 1974, n. C 86).

4.10. 374 D 0720 (07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (G.U.C.E. 20 luglio 1974, n. C 86).

4.11. 374 D 0823 (04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (G.U.C.E. 23 agosto 1974, n. C 99).

4.12. 374 D 1017 (03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (G.U.C.E. 17 ottobre 1974, n. C 126).

4.13. 375 D 0705 (02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (G.U.C.E. 5 luglio 1975, n. C 150).

4.14. 375 D 0705 (03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (G.U.C.E. 5 luglio 1975, n. C 150).

4.15. 376 D 0526 (03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 26 maggio 1976, n. C 117).

[4.16. 378 D 0530 (02): Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (G.U.C.E. 30 maggio 1978, n. C 125).] .

4.17. 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (G.U.C.E. 20 luglio 1983, n. C 193).

4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (G.U.C.E. 7 settembre 1983, n. C 238), modificata da:

194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U.C.E. 29 agosto 1994, n. C 241, pag. 21, modificata dalla G.U.C.E. 1 gennaio 1995, n. L 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.19. 383 D 1112 (02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (G.U.C.E. 12 novembre 1983, n. C 306), modificata da:

194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U.C.E. 29 agosto 1994, n. C 241, pag. 21, modificata dalla G.U.C.E. 1 gennaio 1995, n. L 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.20. 383 D 1102 (03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (G.U.C.E. 2 novembre 1983, n. C 295).

4.21. 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (G.U.C.E. 20 luglio 1983, n. C 193).

4.22. 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera a) 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 7 giugno 1986, n. C 141).

4.23. 387 Y 1009 (01) : Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (G.U.C.E. 9 ottobre 1987, n. C 271).

4.24. 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (G.U.C.E. 22 ottobre 1987, n. C 284, pag. 3, e G.U.C.E. 9 marzo 1988, n. C 64).

4.25. 388 Y 309 (01) : Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (G.U.C.E. 9 marzo 1988, n. C 64).

4.26. 388 Y 309 (3) : Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 9 marzo 1988, n. C 281), modificata da:

194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U.C.E. 29 agosto 1994, n. C 241, pag. 21, modificata dalla G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2; paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera.

4.27. 388 D 64: Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (G.U.C.E. 9 marzo 1988, n. C 64), modificata da:

194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U.C.E. 29 agosto 1994, n. C 241, pag. 21, modificata dalla G.U.C.E. 1 gennaio 1995, n. L 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Nulla.

4.28. 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 6 giugno 1989, n. C 140).

4.29. 389 Y 1115 (01) : Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (G.U.C.E. 15 novembre 1989, n. C 287).

4.30. 390 Y 412 (01) : Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (G.U.C.E. 12 aprile 1990, n. C 94).

4.31. 390 Y 412 (02) : Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (G.U.C.E. 12 aprile 1990, n. C 94).

4.32. 390 Y 412 (03) : Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 12 aprile 1990, n. C 94).

4.33. 390 Y 330 (01) : Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 30 marzo 1990, n. C 80).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

a) il punto 1 non si applica;

b) il punto 3 non si applica.

4.34. 391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 410 F) (G.U.C.E. 18 marzo 1991, n. L 71).

4.35. 391 D 0425: Decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 23 agosto 1991, n. L 235) modificata da:

395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 411) (G.U.C.E. 5 settembre 1995, n. L 209).

4.36.393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (G.U.C.E. 30 gennaio 1993, n. L 22).

4.37.393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 25 agosto 1993, n. C 229 pag. 5) modificata da:

194 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (G.U.C.E. 29.8.1994, n. C 241, modificata dalla G.U.C.E. 1 gennaio 1995, n. L 1).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.38. 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (G.U.C.E. 19 settembre 1994, n. L 244).

Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1. Invalidità, vecchiaia e morte

a) Assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Previdenza professionale:

Sicherheits fonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia.

2. Disoccupazione Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'État à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'Economia, Direzione del Lavoro, Berna - State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne .

3. Prestazioni familiari Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

4.39. 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 103-E 127) (G.U.C.E. 19 settembre 1994, n. L 244).

4.40. 394 D 605: Decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (G.U.C.E. 19 settembre 1994, n. L 244).

4.41. 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 411) (G.U.C.E. 5 settembre 1995, n. L 244).

4.42. 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternità (G.U.C.E. 17 ottobre 1995, n. L 249).

4.43. 396 D 732: Decisione n. 158, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (G.U.C.E. 27 dicembre 1996, n. L 336).

4.44. 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G.U.C.E. 8 dicembre 1995, n. L 294).

4.45. 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49).

[4.46. 396 D 249: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 2 aprile 1996, n. L 83).] .

[4.47. 396 D 554: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (G.U.C.E. 21 settembre 1996, n. L 241).] .

4.48. 396 D 555: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (G.U.C.E. 21 settembre 1996, n. L 241).

4.49. 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (G.U.C.E. 8 agosto 1997, n. L 216).

4.50. 397 D 0823: Decisione n. 165, del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (G.U.C.E. 12 dicembre 1997, n. L 341).

4.51. 398 D 0441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (G.U.C.E. 11 luglio 1998, n. L 195).

4.52. 398 D 0442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 11 luglio 1998, n. L 195).

4.53. 398 D 0443: Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (G.U.C.E. 11 luglio 1998, n. L 195).

4.54. 398 D 0444: Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (G.U.C.E. 11 luglio 1998, n. L 195).

4.55. 398 D 0565: Decisione n. 170 dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275).

4.56. 399 D 370: Decisione n. 171, del 9 dicembre 1998, che modifica la decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione di prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 e alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 8 giugno 1999, n. L 143) .

4.57. 399 D 371: Decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, relativa al modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (G.U.C.E. 8 giugno 1999, n. L 143) .

4.58. 300 D 129: (01) Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri per il rimborso tra le istituzioni in vista del passaggio all'euro (G.U.C.E. 29 gennaio 2000, n. C 27) .

4.59. 300 D 141: Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (G.U.C.E. 19 febbraio 2000, n. L 47) .

4.60. 300 D 142: Decisione n. 175, del 23 giugno 1999, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" dell'assicurazione malattia-maternità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, articoli 22, 22 bis e22 ter, articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 26, articolo 28, paragrafo 1, articoli 28 bis, 29, 31, 34 bis e ter, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e concernente la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché agli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 102 dello stesso regolamento (G.U.C.E. 19 febbraio 2000, n. L 47) .

4.61. 300 D 582: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (G.U.C.E. 28 settembre 2000, n. L 243) .

4.62. 300 D 748: Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa agli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302) .

4.63. 300 D 749: Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, sull'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302) .

4.64. 302 D 154: Decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, da E 113 a E 118, da E 125 a E 127) (G.U.C.E. 25 febbraio 2002, n. L 54) .

4.65. 301 D 70: Decisione n. 180, del 15 febbraio 2000, riguardante i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (da E 211 a E 212) (G.U.C.E. 25 gennaio 2001, n. L 23) .

4.66. 301 D 891: Decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che svolgono un'attività all'esterno dello Stato competente (G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. L 329) .

4.67. 301 D 655: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta di dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. L 230) .

4.68. 302 D 155: Decisione n. 183, del 27 giugno 2001, sull'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto (G.U.C.E. 25 febbraio 2002, n. L 54).

 

Sezione C: Atti di cui le parti contraenti prendono atto

     Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

     5.1. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139 a sessione del 23 gennaio 1975).

     5.2. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176 a sessione del 19 dicembre 1980).

     5.3. 385 Y 0016: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (G.U.C.E. 24 ottobre 1985, n. C 273, pag. 3).

     5.4. 385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (G.U.C.E. 24 ottobre 1985, n. C 273, pag. 3).

     5.5. 386 Y 0028: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (G.U.C.E. 11 novembre 1986, n. C 284, pag. 4).

     5.6. 392 Y 19: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (G.U.C.E. 23 luglio 1993, n. C 199, pag. 11).

     5.7. 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (G.U.C.E. 12 ottobre 1996, n. L 259, pag. 19).

     5.8. 397 Y 0304 (01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (G.U.C.E. 4 marzo 1997, n. C 67, pag. 3).

     5.9. 380 Y 609 (03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 9 giugno 1980, n. C 139, pag. 1).

     6.0. 380 Y 613 (01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 13 giugno 1981, n. C 143, pag. 1).

     6.1. 386 Y 0338 (01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. C 338, pag. 1).

     6.2. C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 22 aprile 1987, n. C 107, pag. 1).

     6.3. C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 11 dicembre 1980, n. C 323, pag. 1).

     6.4. L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (G.U.C.E. 2 aprile 1987, n. L 90, pag. 39).

 

Protocollo

     addizionale all’allegato II all’Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro sulla libera circolazione delle persone

     Assicurazione contro la disoccupazione

     1. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

     1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LACI) [1] e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

     1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completai nello Stato d’origine.

     1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.

     a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).

     b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera [2].

     c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

     2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.

     3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

 

     [1] Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.

     [2] Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi - durante soggiorni ripetuti - nello spazio di due anni.

 

     Assegni per grandi invalidi

     Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.

     Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

     Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

 

 

Allegato III [2]

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

 

Sezione A

Atti ai quali si fa riferimento

A. Sistema generale

1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (G.U.C.E. L 19 del 24.1.1989), modificata da:

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/58/CEE (G.U.C.E. L 209 del 24.7.1992), modificata da:

- 394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (G.U.C.E. L 217 del 23.8.1994),

- 395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (G.U.C.E. L 184 del 3.8.1995),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 3.8.1997),

- 32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (G.U.C.E. L 54 del 26.2.2000),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

3. 399 L 0042: Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con la rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella G.UC.E. L 23 del 25.1.2002].

B. Professioni in ambito giuridico

4. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (G.U.C.E. L 291 del 19.11.1979),

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (G.U.C.E. L 302 del 15.11.1985),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato."

- 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (G.U.C.E. L 77 del 14.3.1998).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato."

C. Attività mediche e paramediche

6. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (G.U.C.E. L 385 del 31.12.1981).

Medici

7. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (G.U.C.E. L 165 del 7.7.1993), modificata da:

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (G.U.C.E. L 119 del 22.4.1998),

- 398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (G.U.C.E. L 253 del 15.9.1998),

- 399 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (G.U.C.E. L 139 del 2.6.1999),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001),

- 52002 XC 0316 (02): Comunicazione - Notifica di titoli di medico specialista,

- 52002 XC 1128 (01): Comunicazione - Notifica di titoli di medico specialista.

a) L'articolo 3 è sostituito dall'allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di medico, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO A

Diplomi, certificati ed altri titoli di medico

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme fédéral de médecin

Département fédéral de

 

 

 

l'intérieur

 

 

Eidgenössisches Arztdiplom

Eidgenössisches Departement

 

 

 

des Innern

 

 

Diploma federale di medico

Dipartimento federale

 

 

 

dell'interno"

 

 

 

 

 

b) L'articolo 5 è sostituito dall'allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO B

Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme de médecin spécialiste

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

 

 

Diplom als Facharzt

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

 

 

Diploma di medico specialista

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri"

 

 

 

 

 

c) Gli articoli 5, paragrafo 3 e 7, paragrafo 2, sono sostituiti dall'allegato C sulle denominazioni delle formazioni mediche specialistiche, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO C

Denominazioni delle formazioni mediche specialistiche

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Anestesiologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Anesthésiologie

 

 

Anästhesiologie

 

 

Anestesiologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Chirurgia generale

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie

 

 

Chirurgie

 

 

Chirurgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Neurochirurgia

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Neurochirurgie

 

 

Neurochirurgie

 

 

Neurochirurgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Ginecologia e ostetricia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Gynécologie et obstétrique

 

 

Gynäkologie und Geburtshilfe

 

 

Ginecologia e ostetricia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Médecine interne

 

 

Innere Medizin

 

 

Medicina interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Oftalmologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Ophtalmologie

 

 

Ophtalmologie

 

 

Oftalmologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Otorinolaringologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Oto-rhino-laryngologie

 

 

Oto-Rhino-Laryngologie

 

 

Otorinolaringoiatria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Pediatria

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Pédiatrie

 

 

Kinder- und Jugendmedizin

 

 

Pediatria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Pneumologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Pneumologie

 

 

Pneumologie

 

 

Pneumologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Urologia

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Urologie

 

 

Urologie

 

 

Urologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Ortopedia

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

 

 

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

 

 

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Anatomia patologica

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Pathologie

 

 

Pathologie

 

 

Patologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Neurologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Neurologie

 

 

Neurologie

 

 

Neurologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Psichiatria

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Psychiatrie et psychothérapie

 

 

Psychiatrie und Psychotherapie

 

 

Psichiatria e psicoterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Radiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Radiologie

 

 

Radiologie

 

 

Radiologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Radioterapia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Radio-oncologie/radiothérapie

 

 

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

 

 

Radio-oncologia/radioterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Chirurgia estetica

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

 

 

Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

 

 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Chirurgia toracica

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

 

 

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

 

 

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Chirurgia pediatrica

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie pédiatrique

 

 

Kinderchirurgie

 

 

Chirurgia pediatrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Cardiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Cardiologie

 

 

Kardiologie

 

 

Cardiologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Gastroenterologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Gastro-entérologie

 

 

Gastroenterologie

 

 

Gastroenterologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Reumatologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Rhumatologie

 

 

Rheumatologie

 

 

Reumatologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Ematologia generale

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Hématologie

 

 

Hämatologie

 

 

Ematologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Endocrinologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Endocrinologie-diabétologie

 

 

Endokrinologie-Diabetologie

 

 

Endocrinologia-diabetologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Medicina fisica e di riabilitazione

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Médecine physique et réadaptation

 

 

Physikalische Medizin und Rehabilitation

 

 

Medicina fisica e riabilitatzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Dermatologia e venereologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Dermatologie et vénéréologie

 

 

Dermatologie und Venerologie

 

 

Dermatologia e venereologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Medicina tropicale

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Médecine tropicale et médecine des voyages

 

 

Tropen- und Reisemedizin

 

 

Medicina tropicale e medicina di viaggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Psichiatria infantile

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

 

 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie

 

 

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Malattie renali

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Néphrologie

 

 

Nephrologie

 

 

Nefralogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Salute pubblica e medicina sociale

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Prévention et santé publique

 

 

Prävention und Gesundheitswesen

 

 

Prevenzione e salute pubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Farmacologia

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Pharmacologie clinique et toxicologie

 

 

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

 

 

Farmacologia clinica e tossicologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Medicina del lavoro

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Médecine du travail

 

 

Arbeitsmedizin

 

 

Medicina del lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Allergologia

Durata minima della formazione: 3 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Allergologie et immunologie clinique

 

 

Allergologie und klinische Immunologie

 

 

Allergologia e immunologia clinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Medicina nucleare

Durata minima della formazione: 4 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Médecine nucléaire

 

 

Nuklearmedizin

 

 

Medicina nucleare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

 

 

 

 

 

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

Durata minima della formazione: 5 anni

 

 

 

 

 

Svizzera

Chirurgie maxillo-faciale

 

 

Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

 

Chirurgia maxillo-facciale"

 

 

 

 

8. 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato a norma dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE

i) denominazione dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione:

"diplôme de médecin praticien"

"Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin"

"diploma di medico generico";

ii) denominazioni dei titoli professionali:

"médecin praticien"

"praktischer Arzt/praktische Ärztin"

"medico generico".

Infermieri

9. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. L 176 del 15.7.1977), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (G.U.C.E. L 291 del 19.11.1979),

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (G.U.C.E. L 302 del 15.11.1985),

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"in Svizzera:

infirmière, infirmier

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

infermiera, infermiere";

b) l'articolo 3 è sostituito dall'allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell'assistenza generale), al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO

Diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell'assistenza generale)

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

infirmière diplômée et infirmier diplômé

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues

 

 

 

par l'État

 

 

diplomierte Pflegefachfrau,

Schulen, die staatlich

 

 

diplomierter Pflegefachmann

anerkannte

 

 

 

Bildungsgänge durchführen

 

 

infermiera diplomata e

Scuole che propongono dei cicli

 

 

infermiere diplomato

di formazione riconosciuti dallo

 

 

 

Stato"

 

 

 

 

 

10. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (G.U.C.E. L 176 del 15.7.1977), modificata da:

- 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Dentisti

11. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. L 233 del 24.8.1978), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (G.U.C.E. L 291 del 19.11.1979),

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (G.U.C.E. L 302 del 15.11.1985),

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a) all'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"in Svizzera:

médecin dentiste

Zahnarzt

medico-dentista";

b) l'articolo 3 è sostituito dall'allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO A

Diplomi, certificati e altri titoli di dentista

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Département fédéral de l'intérieur

 

 

Eidgenössisches

Eidgenössisches Departement

 

 

Zahnarztdiplom

des Innern

 

 

Diploma federale di medico-

Dipartimento federale

 

 

dentista

dell'interno"

 

 

 

 

 

c) L'articolo 5, punto 1, è sostituito dall'allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO B

Diplomi, certificati e altri titoli di dentista

a) Ortodonzia

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme fédéral d'orthodontiste

Département fédéral de l'intérieur et Société

 

 

Diplom für Kieferorthopädie

Suisse d'Odonto-stomatologie

 

 

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement

 

 

 

des Innern und Schweizerische

 

 

 

Zahnärzte-Gesellschaft

 

 

 

Dipartimento federale dell'interno e

 

 

 

Società Svizzera di Odontologia e

 

 

 

Stomatologia

 

 

 

 

 

b) Chirurgia orale

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

 

 

Diplom für Oralchirurgie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische

 

 

Diploma di chirurgia orale

Zahnärzte-Gesellschaft

 

 

 

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia"

 

 

 

 

 

12. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (G.U.C.E. L 233 del 24.8.1978), modificata da:

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Veterinari

13. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. L 362 del 23.12.1978),

modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (G.U.C.E. L 291 del 19.11.1979),

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (G.U.C.E. L 302 del 15.11.1985),

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

L'articolo 3 è sostituito dall'allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO

Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme fédéral de vétérinaire

Département fédéral de

 

 

Eidgenössisches Tierarztdiplom

l'intérieur

 

 

 

Eidgenössisches Departement des Innern

 

 

Diploma federale di veterinario

Dipartimento federale dell'interno"

 

 

 

 

 

14. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (G.U.C.E. L 362 del 23.12.1978), modificata da:

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Ostetriche

15. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. L 33 dell'11.2.1980), modificata da:

- 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (G.U.C.E. L 375 del 31.12.1980),

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (G.U.C.E. L 302 del 15.11.1985),

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995).

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a) all'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"in Svizzera:

sage femme

Hebamme

levatrice";

b) l'articolo 3 è sostituito dall'allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO

Diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Sage-femme diplômée

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

 

 

Diplomierte Hebamme

Schulen, die staatlich anerkannte

 

 

Levatrice diplomata

Bildungsgänge durchführen

 

 

 

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato"

 

 

 

 

 

16. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (G.U.C.E. L 33 dell'11.2.1980), modificata da:

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (G.U.C.E. L 341 del 23.11.1989),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Farmacia

17. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (G.U.C.E. L 253 del 24.9.1985), modificata da:

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

18. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (G.U.C.E. L 253 del 24.9.1985),

modificata da:

- 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (G.U.C.E. L 372 del 31.12.1985),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

L'articolo 4 è sostituito dall'allegato sui diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, al quale è aggiunto il testo seguente:

"ALLEGATO

Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia

 

 

 

 

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

Diplôme de pharmacien

Département fédéral de l'intérieur

 

 

Eidgenössisches

Eidgenössisches Departement

 

 

 

des Innern

 

 

Apothekerdiplom

Dipartimento federale

 

 

Diploma federale di farmacista

dell'interno"

 

 

 

 

 

D. Architettura

19. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (G.U.C.E. L 223 del 21.8.1985), modificata da:

- 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (G.U.C.E. L 376 del 31.12.1985),

- 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (G.U.C.E. L 27 dell'1.2.1986),

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990),

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995),

- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (G.U.C.E. L 206 del 31.7.2001);

a) All'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"in Svizzera:

- i diplomi rilasciati da écoles polytechniques fédérales / Eidgenössische Technische Hochschulen / Politecnici Federali: arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl. PF,

- i diplomi rilasciati dall'Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG,

- i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A,";

b) l'articolo 15 non è applicabile.

20. 98/C/217: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (G.U.C.E. C 217 dell'11.7.1998). (Aggiornata dalle comunicazioni 99/C/351/10 del 4 dicembre 1999, G.U.C.E. C 351 del 4 dicembre 1999, 2001 C/333/02 del 28 novembre 2001, G.U.C.E. C 333 del 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 del 10 settembre 2002, con errata corrige pubblicato nella G.U.U.E. C 79 del 2/4/2003 e 2003/C).

All'aggiornamento 2003/C 294/02 del 4 dicembre 2003, G.U.U.E. C 294 del 4 dicembre 2003 (con errata corrige pubblicato nella G.U.U.E. C 297 del 9 dicembre 2003) ai fini del presente accordo è aggiunto il testo seguente:

"in Svizzera:

- i diplomi rilasciati dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI)."

E. Commercio e intermediari

21. Le direttive numero 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 e 375 L 0369 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31. 7. 1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

22. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (G.U.C.E. L 307 del 18.11.1974).

22a. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (G.U.C.E. L 307 del 18.11.1974), modificata da:

- 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (G.U.C.E. L 1 dell'1.1.1995).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

"in Svizzera:

Tutte le sostanze e i prodotti velenosi di cui all'articolo 2 della legge sui veleni (RS 813. 0) in particolare quelli figuranti nella lista dei velini 1, 2 e 3, a norma dell'articolo 3 dell'ordinanza sui veleni (RS 813. 01)."

Agenti commerciali indipendenti

23. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (G.U.C.E. L 382 del 31.12.1986).

F. Industria e artigianato

24. Le direttive numero 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 e 366 L 0082 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

G. Attività ausiliarie dei trasporti

25. La direttiva numero 382 L 0470 è abrogata dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

H. Industria cinematografica

26. Le direttive numero 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 e 370 L 0451 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

I. Altri settori

27. Le direttive numero 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 e 382 L 0489 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

J. Agricoltura

28. Le direttive numero 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 e 371 L 0018 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [G.U.C.E. L 201 del 31.7.1999, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella G.U.C.E. L 23 del 25.1.2002].

K. Varie

29. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (G.U.C.E. L 199 del 31.7.1985).

 

Sezione B - Atti di cui le parti contraenti prendono atto

     Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

     In generale

     57. C/81/74/p. 1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l’onorabilità, l’assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d’origine (G.U.C.E. C 81 del 13.7.1974, p. 1).

     58. 374 Y 0820 (01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (G.U.C.E. C 98 del 20.8.1974, p. 1).

     Sistema generale

     59. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (G.U.C.E. L 19 del 24.1.1989, p. 23).

     Medici

     60. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (G.U.C.E. L 167 del 30.6.1975, p. 20).

     61. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (G.U.C.E. L 167 del 30.6.1975, p. 21).

     62. 375 Y 0701 (01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (G.U.C.E. C 146 del 1.7.1975, p. 1).

     63. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (G.U.C.E. L 267 del 30.6.1975, p. 30).

     64. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (G.U.C.E. L 346 del 27.11.1989, p. 1).

     Dentisti

     65. 378 Y 0824 (01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (G.U.C.E. C 202 del 24.8.1978, p. 1).

     Medicina veterinaria

     66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (G.U.C.E. L 362 del 23.12.1978, p. 12).

     67. 378 Y 1223 (01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. C 308 del 23.12.1978, p. 1).

     Farmacia

     68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (G.U.C.E. L 253 del 24.9.1985, p. 45).

     Architettura

     69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (G.U.C.E. L 223 del 21.8.1985, p. 28).

     Commercio all’ingrosso

     70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).

     Industria e artigianato

     71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65).

     72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l’esercizio della professione nel paese da provenienza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 146 del 18.6.1969, p. 4).

 

Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca

     Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

 

Protocollo concernente le Isole Åland

     Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Åland, si applica anche al presente Accordo.

 

Atto finale

     I plenipotenziari:

     del REGNO DEL BELGIO

     del REGNO DI DANIMARCA

     della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

     della REPUBBLICA ELLENICA

     del REGNO DI SPAGNA

     della REPUBBLICA FRANCESE

     dell’IRLANDA

     della REPUBBLICA ITALIANA

     del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

     del REGNO DEI PAESI BASSI

     della REPUBBLICA D’AUSTRIA

     della REPUBBLICA PORTOGHESE

     della REPUBBLICA DI FINLANDIA

     del REGNO DI SVEZIA

     del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

     e

     della COMUNITÀ EUROPEA

     da una parte, e

     della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

     dall’altra,

     riuniti addì 21giugno 1999 a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:

     - Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi

     - Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera

     - Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo

     - Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

     Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

     - Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo

     - Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo

     - Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto

     - Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I

     - Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

 

Dichiarazione comune

     sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi

     Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi in base all’”acquis comunitario”.

     Dichiarazione comune

     sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera

     La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.

     Dichiarazione comune

     relativa all’applicazione dell’accordo

     Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l’”acquis comunitario” ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo concluso tra di esse.

     Dichiarazione comune

     in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

     Dichiarazione della Svizzera

     sul rinnovo dell’accordo

     La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.

     Dichiarazione della Svizzera

     sulla politica in materia di migrazione e di asilo

     La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’UE in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990) .

     Dichiarazione della Svizzera

     sul riconoscimento dei diplomi di architetto

     La Svizzera proporrà al Comitato misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l’inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.

     Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri

     relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I

     La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell’allegato I dell’accordo non pregiudicano l’acquis comunitario riguardante le condizioni di distaccamento dei lavoratori cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.

     Dichiarazione

     relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

     - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.

 

Accordo

tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo

     La Confederazione svizzera,

     in seguito denominata “Svizzera”,

     e

     la Comunità europea, in seguito denominata “Comunità”, in seguito denominate “parti contraenti”,

     riconoscendo il carattere integrato dell’aviazione civile internazionale e perseguendo l’armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo;

     desiderando stabilire norme applicabili all’aviazione civile all’interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate;

     convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all’atto della firma del presente Accordo;

     desiderando, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un’interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo,

     convengono quanto segue:

 

Capo 1

Obiettivi

 

     Articolo 1.

     1. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell’allegato del presente Accordo.

     2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le direttive specificati nell’allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comunicate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Accordo.

 

     Articolo 2.

     Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall’allegato del presente Accordo.

 

Capo 2

Disposizioni generali

 

     Articolo 3.

     Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.

 

     Articolo 4.

     Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

 

     Articolo 5.

     1. Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE.

     2. Per “società” si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

 

     Articolo 6.

     Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.

 

     Articolo 7.

     Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni dileggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

 

     Articolo 8.

     1. Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel:

     a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione

     b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti

     c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento

     d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza

     e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

     2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

     3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

     - a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

     - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d’imprese, o

     - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

     che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di:

     a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi

     b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

 

     Articolo 9.

     E’ incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo.

     Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

     a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque

     b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori

     c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza

     d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

 

     Articolo 10.

     Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l’effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere.

 

     Articolo 11.

     1. Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e controllano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

     2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Svizzera e paesi terzi.

 

     Articolo 12.

     1. Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo.

     2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.

 

     Articolo 13.

     1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

     2. Sono compatibili con il mercato comune:

     a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti

     b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

     3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

     a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione

     b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di una parte contraente

     c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

 

     Articolo 14.

     La Commissione e le autorità svizzere procedono all’esame permanente delle questioni menzionate all’articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l’altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.

 

Capo 3

Diritti di traffico

 

     Articolo 15.

     1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo:

     - ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità

     - due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE.

     2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

     - “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo che abbia il centro d’attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo,

     - “vettore aereo svizzero”, un vettore aereo che abbia il centro d’attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo.

     3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all’interno della Svizzera e tra punti situati all’interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

 

     Articolo 16.

     Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell’articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.

 

Capo 4

Applicazione del presente Accordo

 

     Articolo 17.

     Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

 

     Articolo 18.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell’osservanza del presente Accordo, e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell’allegato.

     2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confermata dall’allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo.

     3. Qualsiasi intervento volto a garantire l’osservanza del presente Accordo, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell’articolo 19.

 

     Articolo 19.

     1. Ciascuna parte contraente dà all’altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l’assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall’altra parte contraente nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

     2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva.

 

     Articolo 20.

     Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Capo 5

Comitato misto

 

     Articolo 21

     1. E’ istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato “Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera” (in seguito denominato Comitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso.

     2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta, si consultano nell’ambito del Comitato misto.

     3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l’altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest’ultimo.

     4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all’anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

     5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo nell’espletamento dei suoi compiti.

 

     Articolo 22.

     1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

     2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall’altra parte contraente, può chiedere che la questione sia discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

     3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne.

     4. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 5.

     5. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non addotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

     6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall’articolo 23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l’altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo 5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

 

Capo 6

Nuova legislazione

 

     Articolo 23.

     1. Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l’obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del presente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo.

     2. Non appena avviata l’elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell’altra parte contraente. Prima dell’adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Comitato misto.

     3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa l’altra parte contraente al più tardi entro Otto giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o sulla Raccolta ufficiale delle leggi federali. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conseguenze di tale modifica per l’attuazione del presente Accordo.

     4. Il Comitato misto può alternativamente:

     - proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una decisione che modifichi l’allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata

     - adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legislazione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo

     - stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo.

 

Capo 7

Paesi terzi ed organizzazioni internazionali

 

     Articolo 24.

     Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27:

     a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali, e

     b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull’applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

     Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

 

     Articolo 25.

     1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera a) sono i seguenti:

     a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e

     b) a seconda della natura di tali problemi:

     - esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l’azione delle parti contraenti nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, oppure

     - esaminare congiuntamente ogni altra linea d’azione che appaia opportuna.

     2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.

 

     Articolo 26.

     1. Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d’azione più opportune.

     2. Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l’altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell’operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

 

     Articolo 27.

     1. Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto.

     2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un’organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell’altra parte contraente, quest’ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, cosi come richiamato dall’allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l’equilibrio del presente Accordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previe consultazioni sul punto in seno al Comitato misto.

 

Capo 8

Disposizioni finali

 

     Articolo 28.

     I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.

 

     Articolo 29.

     Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 20.

 

     Articolo 30.

     1. Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.

     2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell’articolo 23, decidere di modificare l’allegato.

 

     Articolo 31.

     Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l’altra parte contraente può, fatto salvo l’articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l’equilibrio del presente Accordo.

 

     Articolo 32.

     L’allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.

 

     Articolo 33.

     Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall’altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.

 

     Articolo 34.

     Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall’altra, al territorio della Svizzera.

 

     Articolo 35.

     1. In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell’articolo 15 alla data di cessazione dell’Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aeronautica in corso alla data di cessazione.

     2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato del presente Accordo.

 

     Articolo 36.

     1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

     - Accordo sulla libera circolazione delle persone

     - Accordo sul trasporto aereo

     - Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri agli scambi su strada e per ferrovia

     - Accordo sul commercio di prodotti agricoli

     - Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

     - Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

     - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all’altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3.

 

 

Allegato

     Ai fini del presente Accordo:

     - in tutti i casi in cui gli atti, richiamati dal presente Accordo, menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un criterio di collegamento identico con tale paese

     - fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, il termine “vettore aereo comunitario”, menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti, comprende i vettori aerei che hanno ottenuto licenza di esercizio ed hanno il centro d’attività principale ed, eventualmente, la sede legale in Svizzera, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

     1. Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile

     n. 2407/92

     Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

     (Articoli 1-18)

     (Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all’articolo 169 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente Accordo)

     n. 2408/92

     Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

     (Articoli 1-10, 12-15)

     (Gli allegati saranno modificati per includervi gli aeroporti svizzeri)

     n. 2409/92

     Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

     (Articoli 1-11)

     n. 295/91

     Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

     (Articoli 1-9)

     n. 2299/89

     Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, così come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3089/93.

     (Articoli 1-22)

     n. 3089/93

     Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

     (Articolo 1)

     n. 80/51

     Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, così come modificata dalla direttiva 83/206/CEE.

     (Articoli 1-9)

n. 89/ 629

     Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

     (Articoli 1-8)

     n. 92/14

     Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

     (Articoli 1-11)

     n. 91/ 670

     Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile.

     (Articoli 1-8)

     n. 95/93

     Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

     (Articoli 1-12)

     n. 96/67

     Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

     (Articoli 1-9, 11-23, 25)

     n. 2027/97

     Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

     (Articoli 1-8)

     n. 323/99

     Regolamento del Consiglio, del 8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

     (Articoli 1, 2)

     2. Regole di concorrenza

     Ogni rinvio contenuto negli atti seguenti agli articoli 81 e 82 del trattato va inteso come rinvio agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.

     n. 17/62

     Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962 di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, così come modificato dal regolamento n. 59, dal regolamento (CEE) n. 118/63 e dal regolamento (CEE) n. 2822/71.

     (Articoli 1-9, 10, par. 1-2, 11-14, 15 par. 1-2, par. 4-6, 16, par. 1-2, 17-24)

     n. 141/62

     Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, come modificato dai regolamenti nn. 165/65/CEE e 1002/67/CEE.

     (Articoli 1-3)

     n. 3385/94

     Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio.

     (Articoli 1-5)

     n. 99/63

     Regolamento della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio.

     (Articoli 1-11)

     n. 2988/74

     Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea.

     (Articoli 1-7)

     n. 3975/87

     Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1284/91 e (CEE)

     n. 2410/92 (cfr. infra).

     (Articoli 1-7, 8, par. 1-2, 9-11, 12 par. 1-2, par. 4-5, 13 par. 1-2, 14-19)

     n. 1284/91

     Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

     (Articolo 1)

     n. 2410/92

     Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

     (Articolo 1)

     n. 3976/87

     Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 2344/90 e (CEE) n. 2411/92 (cfr. infra).

     (Articoli 1-5, 7)

     n. 2344/90

     Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

     (Articolo 1)

     n. 2411/92

     Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

     (Articolo 1)

     n. 3652/93 [*]

     Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo.

     (Articoli 1-15)

     n. 1617/93 [*]

     Regolamento della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti

     (Articoli 1-7)

     n. 1523/96

 

[*] Scaduto, ma da utilizzare a fini di orientamento politico sino all’adozione del regolamento che lo sostituirà.

 

     Regolamento della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti.

     (Articoli 1, 2)

     n. 4261/88

     Regolamento della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87.

     (Articoli 1-14)

     n. 4064/89

     Regolamento del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

     (Articoli 1-8, 9, par. 1-8, 10-18, 19, par. 1- 2, 20-23)

     n. 1310/97

     Regolamento del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

     (Articoli 1, 2)

     n. 3384/94

     Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

     (Articoli 1-23)

     n. 80/ 723

     Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche, come modificata dalla direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985.

     (Articoli 1-9)

     n. 85/ 413

     Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1985, che modifica la Direttiva 80/723/EEC sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra stati membri e imprese pubbliche.

     (Articoli 1-3)

     3. Armonizzazione tecnica

     n. 3922/91

     Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.

     (Articoli 1-3, Articolo 4 par. 2, 5-11, 13)

     n. 93/65

     Direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

     (Articoli 1-5, 7-10)

     (L’allegato dovrebbe essere adattato in modo da includere “Swisscontrol” ed ogni altra organizzazione svizzera coperta dall’Articolo 5)

     n. 97/15

     Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

     (Articoli 1-4, 6)

     4. Sicurezza aerea

     n. 94/56

     Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

     (Articoli 1-13)

     5. Altri

     n. 90/314

     Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

     (Articoli 1-10)

     n. 93/13

     Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

     (Articoli 1-11)

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della COMUNITÀ EUROPEA,

     e

     della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

     riuniti addì 21giugno 1999 a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale:

     - dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi

     - dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

     Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:

     - dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     - dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Dichiarazione comune

     relativa agli accordi con i paesi terzi

     Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.

     Dichiarazione comune

     in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avvivare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

     Dichiarazione

     relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.

     Dichiarazione della Svizzera

     relativa ad un’eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee

     Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvocati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patrocinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente accordo.

 

Accordo

fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera

sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

 

     La Confederazione svizzera, in appresso denominata “la Svizzera”,

     la Comunità europea, in appresso denominata ‘la Comunità’, entrambe denominate in appresso “le parti contraenti”,

     consapevoli del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall’articolo 13 dell’Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia del 2 maggio 1992, in appresso denominato “l’Accordo del 1992”,

     desiderose di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l’uso dimezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell’ambiente, nell’ottica di unire la tutela dell’ambiente all’efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina,

     desiderose di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine,

     desiderose della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell’attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,

     convengono quanto segue:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Articolo 1. Principi e obiettivi generali.

     1 Il presente Accordo fra la Comunità e la Svizzera è inteso, da un lato, a liberalizzare l’accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull’itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall’Accordo, e, dall’altro, è volto a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti.

     2. Le disposizioni dell’Accordo e la loro applicazione si basano sul principio della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto.

     3. Le parti contraenti si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell’ambito dell’applicazione del presente Accordo.

 

     Articolo 2. Campo d’applicazione.

     1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo del 1992 e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Svizzera.

     2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

     3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.

 

     Articolo 3. Definizioni.

     1. Trasporti stradali

     Ai fini del presente Accordo si intende per:

     - “professione di trasportatore di merci su strada”: l’attività di un’impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi,

     - “professione di trasportatore di passeggeri su strada”: l’attività di un’impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus,

     - “impresa”: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica,

     - “veicolo”: veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte contraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine,

     - “trasporto internazionale”: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di una parte contraente e la cui destinazione sia situata nel territorio dell’altra parte contraente o in un paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio della parte contraente in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento,

     - “transito”: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente,

     “gran cabotaggio per la Svizzera”: qualsiasi trasporto di merci per conto terzi effettuato con partenza da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro con un veicolo immatricolato in Svizzera, sia che detto veicolo - nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale - transiti o meno dalla Svizzera,

     - “traffico triangolare con paesi terzi”: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio dell’altra parte contraente, sia che detto veicolo - nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale - transiti o meno dal paese in cui è immatricolato,

     - “autorizzazione”: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione della parte contraente,

     2. Trasporti ferroviari

     Ai fini del presente Accordo si intende per:

     - “impresa ferroviaria”: qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione. Per la trazione si può usare materiale non di proprietà dell’impresa ferroviaria interessata, e si può far ricorso a personale ad essa non appartenente,

     - “raggruppamento internazionale”: qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi della Comunità, o di cui una abbia sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra la Comunità e la Svizzera,

     - “gestore dell’infrastruttura”: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza,

     - “licenza”: un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di una parte contraente ad un’impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto,

     - “autorità responsabile della licenza”: gli organismi incaricati da ciascuna parte contraente di rilasciare le licenze,

     - “tracciato”: capacità d’infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento,

     - “ripartizione”: l’assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto,

     - “organismo di ripartizione”: l’autorità e/o il gestore dell’infrastruttura incaricati da una delle parti contraenti di ripartire le capacità di infrastruttura,

     - “servizi urbani ed extraurbani”: i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche,

     - “servizi regionali”: i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione,

     - “trasporto combinato”: il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali,

     - “prezzi ferroviari competitivi”: i prezzi ferroviari sono considerati competitivi quando i prezzi ferroviari medi in Svizzera non sono più elevati dei costi stradali, quali definiti all’allegato 9, per un analogo tragitto.

 

     Articolo 4. Riserva dell’Accordo del 1992.

     Fatte salve le deroghe introdotte dal presente Accordo, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall’Accordo del 1992 non sono modificati dalle disposizioni del presente Accordo.

 

TITOLO II

Trasporti stradali internazionali

 

A. DISPOSIZIONI COMUNI

     Articolo 5. Accesso alla professione.

     1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:

     a) onorabilità

     b) adeguata capacità finanziaria

     c) competenza professionale.

     2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell’allegato 1.

 

     Articolo 6. Norme sociali.

     Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’allegato 1.

 

     Articolo 7. Norme tecniche.

     1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell’allegato 1.

     2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario.

     3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordo.

     4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al paragrafo 3.

     5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.

 

     Articolo 8. Regime transitorio per il peso dei veicoli.

     1. In vista della progressiva instaurazione del regime definitivo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 28 t (prima del 31.12.2000) o 34 t (fra l’1.1.2001 e il 31.12.2004) ma non superi 40 t, effettuati con partenza dalla Comunità per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all’allegato 6 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2, 3 e 4. Questo contingente può anche essere usato da veicoli immatricolati in Svizzera per operazioni di trasporto all’interno del territorio svizzero.

     2. La Comunità riceve un contingente di 250.000 autorizzazioni per il 2000. La Svizzera riceve un contingente di 250.000 autorizzazioni per il 2000. Nel caso in cui l’Accordo non entri in vigore il 1° gennaio 2000, il numero di autorizzazioni previste per il 2000 sarà ridotto proporzionalmente.

     3. La Comunità riceve un contingente di 300.000 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002. La Svizzera riceve un contingente di 300.000 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002.

     4. La Comunità riceve un contingente di 400.000 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004. La Svizzera riceve un contingente di 400.000 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004.

     5. L’uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2, 3, e 4 è soggetto, per ogni operatore svizzero o comunitario, al versamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura svizzera, calcolata e riscossa secondo le modalità riprese nell’allegato 2.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, sono esentati, conformemente all’articolo 32, da ogni regime di contingenti o autorizzazioni.

 

B. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA

     Articolo 9. Trasporti di merci fra i territori delle parti contraenti.

     1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori delle parti contraenti sono effettuati dietro rilascio della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92, il cui modello figura all’allegato 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga.

     2. Le licenze così rilasciate sostituiscono, per i trasporti che rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo, le autorizzazioni bilaterali scambiate fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, necessarie fino all’entrata in vigore del presente Accordo.

     3. I trasporti menzionati nell’allegato 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto.

     4. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92 per i trasportatori comunitari e da equivalenti disposizioni svizzere.

 

     Articolo 10. Trasporti di merci in transito attraverso il territorio delle parti contraenti.

     1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all’articolo 9.

     2. Sono applicabili i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 9.

 

     Articolo 11. Transito attraverso l’Austria.

     Un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dall’articolo 11 del Protocollo n. 9 dell’Atto di adesione dell’Austria all’Unione europea è applicato per il transito degli operatori svizzeri attraverso il territorio dell’Austria, entro i limiti di validità di detto protocollo. Il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti sono definiti con un Accordo amministrativo stabilito d’intesa comune dalle parti contraenti al momento della conclusione del presente Accordo e sono conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni del Protocollo n. 9 sopra citato.

 

     Articolo 12. Gran cabotaggio per la Svizzera.

     1. A decorrere dal 2001, il gran cabotaggio per la Svizzera è ammesso alle seguenti condizioni:

     - i trasporti di questo tipo sono effettuati dietro rilascio della licenza svizzera di cui all’articolo 9, paragrafo 1,

     - essi sono limitati ad una operazione di trasporto, sulla via del ritorno, successiva ad un trasporto di merci fra la Svizzera e uno Stato membro della Comunità.

     2. Fino a tale data, tuttavia, possono essere esercitati i diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore. Tali diritti sono elencati nell’allegato 5 del presente Accordo.

     3. A decorrere dal 2005 il gran cabotaggio per la Svizzera è totalmente libero. I trasporti sono effettuati dietro rilascio della licenza svizzera di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

 

     Articolo 13. Traffico triangolare con paesi terzi.

     1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i paesi terzi sarà stabilito di comune Accordo dopo la conclusione dell’Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese terzo interessato e, dall’altro, fra la Svizzera e lo stesso paese terzo. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamente a tale tipo di trasporti.

     2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera riguardo al trasporto con i paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’allegato 5 del presente Accordo.

     3, Per tener conto della definizione del regime di cui al paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti paesi terzi o li adatta nella misura necessaria.

 

     Articolo 14. Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità o fra due punti situati nel territorio della Svizzera.

     I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo.

 

     Articolo 15. Divieto di circolare la notte e la domenica ed esenzioni dal limite di peso.

     1. Il divieto di circolare la notte in territorio svizzero si applica soltanto alla fascia oraria compresa fra le ore 22 e le ore 5.

     2. Le esenzioni dal limite di peso e le esenzioni dal divieto di circolare la notte e la domenica figurano nell’allegato 6.

     3. Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono concesse in via non discriminatoria e possono essere ritirate presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un importo destinato a coprire i costi amministrativi.

 

     Articolo 16. Abolizione di alcune esenzioni dal limite di peso.

     Le disposizioni dell’allegato 6, II, punti 3 e 4 dell’Accordo del 1992 non saranno più applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.

 

C. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI A MEZZO AUTOBUS

     Articolo 17. Condizioni applicabili ai trasportatori.

     1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’allegato 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

     - sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito o in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali,

     - soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

     2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto proprio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui all’articolo 1, punto 3, dell’allegato 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

     - sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito od in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale,

     - soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

     3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano ai requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza comunitaria nel caso di trasportatori comunitari, odi un’analoga licenza svizzera nel caso di trasportatori svizzeri.

     Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 per i trasportatori comunitari e da disposizioni equivalenti per i trasportatori svizzeri.

 

     Articolo 18. Accesso al mercato.

     1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

     2. I servizi regolari specializzati, definiti all’articolo 1, punto 1.2 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio della Comunità, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore.

     3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7.

     5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio della Comunità conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7.

     In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

     6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1, punto 3 dell’allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità, ad un regime di attestazione.

 

     Articolo 19. Traffico triangolare con paesi terzi.

     1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con paesi terzi sarà determinato di comune Accordo dopo la conclusione dell’Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese terzo interessato e, dall’altro, fra la Svizzera e detto paese terzo. Tale regime è destinato a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamente a tale tipo di trasporti.

     2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le disposizioni del paragrafo 1 in materia di trasporto che figurano negli accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera relativamente al trasporto con i paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’allegato 8 del presente Accordo.

     3. Per tenere conto della definizione del regime di cui al paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti paesi terzi o li adegua nella misura necessaria.

 

     Articolo 20. Trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente.

     1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuati da trasportatori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, non sono autorizzati dal presente Accordo.

     2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori comunitari, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell’allegato 8 del presente Accordo.

 

     Articolo 21. Procedure.

     Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato 7 del presente Accordo.

 

     Articolo 22. Disposizione transitoria.

     Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.

 

TITOLO III

Trasporti ferroviari internazionali

 

     Articolo 23. Autonomia gestionale.

     Le parti contraenti si impegnano a:

     - garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi,

     - separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.

 

     Articolo 24. Diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e diritti di transito.

     1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui all’allegato 1, sezione 4.

     2. Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di una parte contraente godono del diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria nel territorio dell’altra parte contraente per l’esercizio di servizi di trasporto combinati internazionali.

     3. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso del diritto di accesso e/o di transito concludono con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporto internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Articolo 25. Licenze ferroviarie.

     1. La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all’infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all’accesso all’infrastruttura ferroviaria.

     2. Un’impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza in Svizzera o nello Stato membro della Comunità in cui è stabilita. Le parti contraenti non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente Accordo.

     3. Le licenze sono rilasciate dall’autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità delle parti contraenti.

     4. Le licenze sono riconosciute nella Comunità o in Svizzera su base di reciprocità.

     5. Esse sono soggette a requisiti fissati dalle parti contraenti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell’allegato 1.

     6. Le licenze restano valide fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l’autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.

     7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.

 

     Articolo 26. Attribuzione del certificato di sicurezza.

     1. Le parti contraenti prevedono l’obbligo per le imprese ferroviarie di presentare anche un certificato di sicurezza che stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati.

     2. L’impresa ferroviaria può richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dalla parte contraente in cui si trova l’infrastruttura usata.

     3. Per ottenere il certificato di sicurezza, l’impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione svizzera per la parte di percorso situata in Svizzera, e della legislazione in vigore nella Comunità per la parte di percorso situata nel territorio della Comunità.

 

     Articolo 27. Attribuzione di tracciati.

     1. Ciascuna parte contraente designa il responsabile della ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un’autorità specifica, sia che si tratti del gestore dell’infrastruttura. L’organismo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i tracciati disponibili, provvede affinché:

     - la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria,

     - fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell’infrastruttura ferroviaria.

     2. L’impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l’attribuzione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all’organismo (o agli organismi) di ripartizione della parte contraente sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L’organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo di ripartizione può respingere una domanda. L’organismo di ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell’allegato 1.

     3. La Comunità e la Svizzera possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:

     a) servizi prestati nell’interesse del pubblico;

     b) servizi prestati totalmente o parzialmente su un’infrastruttura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l’alta velocità o linee specializzate per il trasporto di merci).

     4. La Comunità e la Svizzera possono incaricare l’organismo di ripartizione di concedere diritti speciali, nella ripartizione delle capacità di infrastruttura, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

     5. Le parti contraenti possono prevedere la possibilità che le domande di accesso all’infrastruttura siano accompagnate dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una garanzia analoga.

     6. La Comunità e la Svizzera adottano e pubblicano le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, informandone inoltre il Comitato misto istituito dall’articolo 51 del presente Accordo.

 

     Articolo 28. Conti e tariffe di uso.

     1. I conti del gestore di un’infrastruttura devono presentare, per un periodo ragionevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali da un lato, e i costi dell’infrastruttura dall’altro.

     2. Il gestore dell’infrastruttura applica tariffe di uso dell’infrastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggruppamenti internazionali che usano l’infrastruttura stessa.

     3. Le tariffe di uso dell’infrastruttura sono fissate secondo la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del mercato, nonché il tipo e l’usura dell’infrastruttura.

     4. Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori dell’infrastruttura.

     5. Ciascuna parte contraente stabilisce le modalità di fissazione delle tariffe di uso previa consultazione del gestore dell’infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equivalente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio.

     6. Il gestore dell’infrastruttura comunica in tempo utile alle imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui all’articolo 24 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell’infrastruttura in questione.

 

     Articolo 29. Ricorso.

     1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

     2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.

 

TITOLO IV

Politica coordinata dei trasporti

 

A. DISPOSIZIONI GENERALI

     Articolo 30.Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono di sviluppare, nella misura necessaria, una politica coordinata dei trasporti di merci e passeggeri. Tale politica è intesa ad associare l’efficienza dei sistemi di trasporto alla tutela dell’ambiente, garantendo così una mobilità sostenibile.

     2. Le parti contraenti si adoperano per instaurare un’ampia comparabilità delle condizioni di trasporto - aspetti fiscali compresi - nei rispettivi territori, allo scopo, in particolare, di evitare una deviazione del traffico nelle regioni alpine, o di ottenere in tale zona una migliore distribuzione del traffico.

 

     Articolo 31. Misure.

     1. Per realizzare tale obiettivo le parti contraenti adottano misure volte a garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto e all’interno di essi, e ad agevolare l’uso di mezzi di trasporto merci e passeggeri maggiormente rispettosi dell’ambiente.

     2. Come complemento alle disposizioni dei titoli Il e III, tali misure comprendono:

     - lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie attraverso le Alpi e la messa a disposizione di servizi di trasporto ferroviari e combinati competitivi in termini di prezzi e di qualità;

     - l’adozione di sistemi di tariffe di uso per i trasporti stradali;

     - disposizioni di accompagnamento.

     3. Le misure adottate dalle parti contraenti nell’ambito del presente Accordo sono applicate progressivamente e, se possibile, in maniera coordinata.

 

     Articolo 32. Principi.

     Fatto salvo il disposto dell’articolo 47, le misure di cui all’articolo 31 devono essere conformi ai seguenti principi:

     - divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità del trasportatore, al luogo di immatricolazione del veicolo o all’origine e/o alla destinazione del trasporto;

     - libera scelta del modo di trasporto;

     - rinuncia all’introduzione di restrizioni quantitative unilaterali;

     - territorialità;

     - proporzionalità della tassazione rispetto ai costi legati al trasporto, inclusi i criteri relativi al tipo di veicolo;

     - trasparenza;

     - comparabilità delle condizioni d’uso fra tratti transalpini;

     - assenza di distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine;

     - reciprocità.

 

B. TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO

     Articolo 33. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti si prefiggono di predisporre un’offerta ferroviaria e di trasporto combinato sufficiente in termini di capacità e competitiva, dal punto di vista economico e della qualità del servizio, con il trasporto stradale nella regione alpina, rispettando al tempo stesso i principi elencati nell’articolo 32 e garantendo il libero gioco delle forze di mercato, in particolare nell’ambito dell’apertura dell’accesso alle infrastrutture ferroviarie di cui al titolo III, così come l’autonomia delle imprese ferroviarie.

     2. A tal fine le parti contraenti:

     - adottano, nei limiti delle rispettive competenze, misure relative alle infrastrutture ed al servizio, sia in Svizzera che nel territorio comunitario, in modo da garantire la redditività a lungo termine, la coerenza e l’integrazione dell’offerta svizzera in un sistema ferroviario su lunga distanza;

     - si impegnano altresì a sviluppare l’interconnessione e l’interoperabilità fra le rispettive reti ferroviarie e di trasporto combinato, Le parti contraenti garantiscono a tale scopo la necessaria collaborazione con le organizzazioni internazionali e le istituzioni interessate e incaricano il Comitato misto di seguire questi aspetti.

     3. Le parti contraenti si impegnano ad attuare le disposizioni necessarie per promuovere, parallelamente all’introduzione della fiscalità stradale di cui all’articolo 40, l’offerta agli utenti di un servizio di trasporto ferroviario e di trasporto combinato che, in termini di capacità, prezzo e qualità, consenta di garantire un’equa ripartizione del traffico sui vari tratti transalpini.

 

     Articolo 34. Capacità dell’offerta ferroviaria.

     1. Le parti contraenti confermano i rispettivi impegni enunciati negli articoli 5 e 6 dell’Accordo del 1992, che prevede, per la Svizzera, la costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), e per la Comunità l’aumento della capacità delle vie d’accesso alla NFTA da nord e da sud. Esse convengono che tali nuove infrastrutture ferroviarie saranno realizzate secondo la sagoma C dell’UIC.

     2. Per la Comunità, le misure relative all’infrastruttura di cui al paragrafo 1 si inseriscono fra quelle adottate nell’ambito, e alle condizioni, della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, comprendenti gli assi di trasporto ferroviario e di trasporto combinato attraverso le Alpi, in particolare le vie d’accesso alle infrastrutture ferroviarie svizzere, nonché le strutture per il trasporto combinato.

     3. Le parti contraenti lavorano di concerto allo scopo di permettere alle rispettive autorità competenti di pianificare e realizzare in modo coordinato le misure riguardanti l’infrastruttura ferroviaria e di trasporto combinato, necessarie per adempiere agli impegni enunciati ai paragrafi 1 e 2, e di armonizzare il calendario dei lavori in funzione delle capacità richieste. Esse perseguiranno al contempo l’obiettivo di far fruttare gli investimenti effettuati ed adotteranno ogni misura utile in sede di Comitato misto.

     4. Il Comitato misto può istituire un sottocomitato incaricato di vigilare sul coordinamento dei progetti di infrastruttura nella regione alpina. Il sottocomitato si compone di rappresentanti della Svizzera, della Comunità e degli Stati membri della Comunità situati nella regione alpina.

 

     Articolo 35. Parametri economici.

     1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il trasporto ferroviario di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino, incluso il trasporto combinato accompagnato, competitivi, a comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispettando al tempo stesso la garanzia d’autonomia delle imprese ferroviarie.

     2. Per predisporre un’adeguata offerta ferroviaria e di trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura ferroviaria, attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d’esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provvedimenti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell’offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tragitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti.

     3. Le parti contraenti possono altresì stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali.

     4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l’effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell’altra, o di un organismo avente sede sul suo territorio o nel territorio dell’altra parte contraente.

     5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti applichino le disposizioni del presente articolo.

 

     Articolo 36. Parametri di qualità.

     1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a promuovere il trasporto combinato.

     2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di trasporto combinato accompagnato (“strada viaggiante”) che sia competitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada.

     3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti:

     - rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi;

     - riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Convenzione, del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELS, relativa ad un regime comune di transito;

     - agevolazione dell’organizzazione della catena di trasporto combinato attraverso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente;

     - motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio.

     Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46.

     4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia.

     5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

 

C. SISTEMI DI TARIFFAZIONE DEI TRASPORTI STRADALI

     Articolo 37. Obiettivi.

     Conformemente agli obiettivi del titolo III dell’Accordo del 1992, le parti contraenti, nell’ambito delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre progressivamente una tariffazione basata sull’imputazione ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine.

 

     Articolo 38. Principi.

     1. I sistemi di tariffazione si basano sui principi enunciati nell’articolo 32, in particolare la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza.

     2. La tariffazione è costituita da tasse sui veicoli, imposte sul carburante e tariffe di uso della rete stradale.

     3. Per il raggiungimento degli obiettivi menzionati nell’articolo 37 sono scelte di preferenza misure che non provocano deviazioni di traffico rispetto all’itinerario tecnicamente, economicamente e geograficamente più idoneo fra il punto di partenza e il punto di destinazione finale del trasporto.

     4. Le misure sono applicate in modo da non ostacolare la libera circolazione dei beni o dei servizi fra le parti contraenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e la riscossione dei pedaggi o delle tariffe di uso della rete, l’assenza di controlli e di verifiche sistematiche alle frontiere fra le parti contraenti, e l’assenza di formalità eccessive. Per evitare difficoltà sotto tali aspetti, la Svizzera si adopera per applicare la regolamentazione comunitaria vigente in materia.

     5. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai veicoli aventi un peso massimo autorizzato figurante sulla carta di circolazione pari o superiore a 12 tonnellate. Il presente Accordo non impedisce tuttavia alle parti contraenti di adottare, sul proprio territorio, misure riguardanti veicoli aventi un peso massimo autorizzato inferiore a 12 tonnellate.

     6. Le parti contraenti non concedono, direttamente o indirettamente, aiuti di Stato alle imprese, in particolare quelle di trasporto, destinati a compensare l’impatto che ha su tali imprese l’imputazione dei costi alle operazioni di trasporto tramite le tariffe di uso previste dal presente Accordo.

 

     Articolo 39. Interoperabilità degli strumenti.

     Per garantire un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale, le parti contraenti si consultano in sede di Comitato misto.

 

     Articolo 40. Misure svizzere.

     1. Per realizzare gli obiettivi definiti all’articolo 37, e in vista dell’aumento del limite di peso fissato all’articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio in due fasi, che cominciano rispettivamente il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005. Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui principi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità definite all’allegato 10.

     2. Le tariffe sono differenziate in base a 3 categorie di norme sulle emissioni (EURO). Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, la differenza di tariffe fra una categoria e l’altra deve essere quanto più ampia possibile, ma non deve superare il 15% della media ponderata delle tariffe menzionata al paragrafo 4.

     3. a) Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi massimi non possono superare, per un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico non sia superiore a 34 tonnellate e per un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina, rispettivamente 205 CHF per i veicoli non conformi alle norme EURO, 172 CHF per i veicoli conformi alla norma EURO I, e 145 CHF per i veicoli conformi alla norma EURO II.

     b) In deroga al paragrafo 3 a, la Comunità riceve nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, un contingente annuo valido per 220.000 viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell’infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. La Svizzera riceve anche un contingente alle medesime condizioni. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.

     4. Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, la media ponderata delle tariffe non supera 325 CHF per un veicolo avente un peso effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.

     5. Una parte delle tariffe di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere costituita da pedaggi per l’uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15% delle tariffe menzionate ai paragrafi 3 e 4.

     6. Le ponderazioni di cui al paragrafo 4 sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che verranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Il primo esame avrà luogo entro il 1° luglio 2004.

 

     Articolo 41. Misure comunitarie.

     La Comunità continua a sviluppare sistemi di tariffe applicabili sul suo territorio, correlati ai costi cui dà origine l’uso dell’infrastruttura. Tali sistemi sono fondati sul principio “l’utente paga”.

 

     Articolo 42. Riesame del livello delle tariffe.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ogni due anni i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, sono adeguati per tenere conto del tasso di inflazione in Svizzera nei due anni precedenti. A tal fine, al più tardi il 30 settembre dell’anno precedente l’adeguamento, la Svizzera comunica al Comitato misto i dati statistici necessari per motivare l’adeguamento previsto. Nei 30 giorni successivi a questa comunicazione, il Comitato misto si riunisce, su richiesta della Comunità, per consultarsi sull’adeguamento previsto.

     Qualora fra la data della firma del presente Accordo e il 31 dicembre 2004 il tasso medio di inflazione in Svizzera sia superiore al 2% annuo, i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, saranno adeguati per tenere conto esclusivamente dell’inflazione che supera il tasso medio del 2% annuo. Si applica la procedura di cui al comma precedente.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato misto può, su richiesta di una delle parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, in vista dell’adozione, di comune Accordo, di una decisione per adeguarle. Tale esame viene effettuato in funzione dei seguenti criteri:

     - il livello e la struttura delle tariffe delle due parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili;

     - la distribuzione del traffico fra tratti transalpini comparabili;

     - l’evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina;

     - lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso l’arco alpino.

 

D. MISURE D’ACCOMPAGNAMENTO

     Articolo 43. Agevolazione dei controlli alle frontiere.

     1. Le parti contraenti si impegnano a snellire e a semplificare le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.

     2. L’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 21 novembre 1990, riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e, per il trasporto ferroviario, l’Accordo fra imprese ferroviarie relativo all’ispezione tecnica per la cessione di carri merci nel trasporto internazionale, servono come base per le misure adottate dalle parti contraenti in applicazione del paragrafo 1.

 

     Articolo 44. Norme ecologiche per veicoli commerciali.

     1. Per una migliore tutela dell’ambiente, e fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 7, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche che garantiscano un livello di protezione elevato, per ridurre i gas di scarico, le emissioni di particolato ed il rumore prodotto dai veicoli commerciali pesanti.

     2. Nel corso dell’elaborazione di queste norme le parti contraenti si consultano a scadenze regolari.

     3. La categoria di emissioni (EURO) dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.

 

     Articolo 45. Osservatorio del traffico.

     1. Un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina è istituito dall’entrata in vigore del presente Accordo. L’Osservatorio trasmette annualmente una relazione sull’andamento del traffico al Comitato misto di cui all’articolo 51 del presente Accordo. Il Comitato misto può anche chiedere all’Osservatorio di preparare una relazione speciale, in particolare nei casi di applicazione delle disposizioni degli articoli 46 e 47 del presente Accordo.

     2. I lavori dell’Osservatorio sono finanziati dalle parti contraenti. Il criterio di ripartizione dei finanziamenti è determinato dal Comitato misto.

     3. Le parti contraenti determinano le modalità amministrative di funzionamento dell’Osservatorio con una decisione del Comitato misto che sarà presa in occasione della prima riunione del Comitato stesso.

 

E. MISURE CORRETTIVE

     Articolo 46. Misure unilaterali di salvaguardia.

1. Qualora, dopo il 1° gennaio 2005, malgrado prezzi ferroviari competitivi e malgrado la corretta applicazione delle misure previste all’articolo 36 relative ai parametri di qualità, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settimane, il tasso medio di uso delle capacità relative all’offerta ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accompagnato e non) sia inferiore al 66%, la Svizzera, in deroga alle modalità di cui all’articolo 40, paragrafi 4 e 5, può aumentare di non oltre il 12,5% le tariffe di uso di cui all’articolo 40, paragrafo 4. Il prodotto di tale aumento è integralmente destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.

     2. In circostanze identiche a quelle di cui al paragrafo 1, che si verifichino sul suo territorio, la Comunità può ricorrere, in condizioni comparabili, a misure analoghe per porre rimedio alla situazione.

     3. a) La portata e la durata della misura di salvaguardia di cui ai paragrafi precedenti sono limitate a quanto strettamente indispensabile per rimediare alla situazione. La durata è al massimo di sei mesi ma può essere prorogata una volta per sei mesi. Il Comitato misto può decidere di comune Accordo ulteriori proroghe.

     b) Se una parte contraente si è già avvalsa in precedenza delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, la loro applicazione da parte di questa parte contraente è in tal caso soggetta alle condizioni seguenti:

     - se il periodo di applicazione delle misure precedenti non ha superato sei mesi, l’applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell’applicazione precedente;

     - se il periodo di applicazione ha superato sei mesi, l’applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’applicazione precedente;

     - in nessun caso possono esservi due periodi di applicazione di misure di salvaguardia durante un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dall’inizio del primo periodo di applicazione delle misure di salvaguardia.

     In casi specifici il Comitato misto può decidere di comune Accordo deroghe alle limitazioni di cui sopra.

     4. Prima di ricorrere alle misure di cui ai paragrafi precedenti, la parte contraente interessata informa della propria intenzione il Comitato misto, che si riunisce per esaminare la questione. In assenza di una decisione contraria del Comitato misto, la parte contraente interessata può adottare la misura prevista dopo un termine di 30 giorni dalla data di notifica della misura al Comitato misto.

 

     Articolo 47. Misure di salvaguardia consensuali.

     1. In caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l’arco alpino, che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all’articolo 30 del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, per stabilire le misure atte a rimediare a tale situazione. La parte contraente richiedente ne informa immediatamente l’Osservatorio del traffico, che entro 14 giorni redige una relazione sulla situazione e sulle eventuali misure da adottare.

     2. Il Comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e procede ad un esame della situazione, tenendo nel debito conto la relazione dell’osservatorio del traffico. Il Comitato misto decide le eventuali misure da prendere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla prima riunione sulla questione. Tali termini possono essere prorogati di comune Accordo.

     3. Le misure di salvaguardia hanno campo di applicazione e durata limitati a quanto è strettamente indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere scelte prioritariamente le misure che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 48. Misure in caso di crisi.

     Qualora il traffico attraverso l’arco alpino sia gravemente perturbato per cause di forza maggiore, per esempio a seguito di una catastrofe naturale, le parti si concerteranno per prendere, ciascuna per il suo territorio, tutte le disposizioni atte a permettere lo scorrimento del traffico. Sarà data priorità ai trasporti sensibili, per esempio alle derrate deperibili.

 

TITOLO V

Disposizioni generali e finali

 

     Articolo 49. Applicazione dell’Accordo.

     1. Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte a garantire l’adempimento degli obblighi del presente Accordo.

     2. Esse si astengono dall’adottare qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

     3. Le disposizioni del presente Accordo relative ai limiti di peso massimo autorizzato per i veicoli articolati e gli autotreni e per la tariffazione dei trasporti saranno applicate secondo una procedura in due fasi, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 e a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

     Articolo 50. Misure di riequilibro.

     Qualora una parte contraente constati che l’altra parte contraente non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente Accordo, o che essa non applica una decisione del Comitato misto, la parte contraente lesa, previa consultazione in sede di Comitato misto, può adottare le misure atte a mantenere l’equilibrio del presente Accordo. Le parti contraenti forniscono al Comitato misto tutti gli elementi utili per esaminare a fondo la situazione.

 

     Articolo 51. Comitato misto.

     1. Viene istituito un Comitato misto denominato “Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera”, composto da rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall’Accordo stesso. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune Accordo.

     2. Il Comitato misto garantisce in particolare la verifica e l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, e segnatamente quelle dell’articolo 27, paragrafo 6, e degli articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 e 54. Esso applica altresì le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

     3. Per una corretta esecuzione del presente Accordo le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Le parti si comunicano a vicenda i dati forniti dalle autorità incaricate di applicare il presente Accordo ed in particolare di rilasciare le autorizzazioni e di procedere ai controlli. Tali autorità scambiano direttamente la propria corrispondenza.

     4. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno, che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità per indire le riunioni, designare la presidenza e definirne il mandato.

     5. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze, e almeno una volta all’anno. Ciascuna parte contraente può chiedere che venga indetta una riunione.

     6. Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

     7. Il Comitato svolge altresì le funzioni precedentemente esercitate dal Comitato misto denominato “Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera”, istituito dall’articolo 18 dell’Accordo del 1992.

 

     Articolo 52. Evoluzione del diritto.

     1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente di modificare autonomamente, fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la sua legislazione interna nei settori contemplati dal presente Accordo.

     2. Quando una parte contraente elabora una nuova legislazione in uno dei settori contemplati dal presente Accordo, essa richiede in via informale il parere di esperti dell’altra parte. Durante il periodo che precede l’adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano nella misura necessaria. Uno scambio di opinioni preliminare ha luogo in sede di Comitato misto su richiesta di una delle parti contraenti, in particolare sulle conseguenze che una tale modifica comporta per il funzionamento dell’Accordo.

     3. Una volta adottata la legislazione modificata, e comunque entro Otto giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la parte contraente interessata notifica all’altra parte contraente il testo delle nuove disposizioni. Su richiesta di una delle parti contraenti, si procede ad uno scambio di opinioni in sede di Comitato misto relativamente alle conseguenze dell’emendamento sul funzionamento dell’Accordo, al più tardi entro un termine di due mesi dalla data della richiesta.

     4. Il Comitato misto:

     - adotta una decisione relativa alla revisione degli allegati 1, 3, 4, e 7 o propone una revisione delle disposizioni del presente Accordo per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione, oppure

     - adotta una decisione in base alla quale le modifiche della legislazione in questione sono ritenute conformi al presente Accordo, oppure

     - decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente Accordo.

     5. Il Comitato misto decide in merito alle modalità di adeguamento del presente Accordo alle pertinenti disposizioni dei futuri accordi fra la Comunità e la Svizzera da un lato, e i paesi terzi dall’altro, di cui agli articoli 13 e 19.

     6. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal presente Accordo, le parti contraenti adottano, in base al calendario stabilito all’articolo 49, tutte le misure necessarie affinché i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità e che figurano nell’allegato 1 trovino applicazione nelle loro relazioni.

 

     Articolo 53. Riservatezza.

     I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente Accordo, che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale.

 

     Articolo 54. Composizione delle controversie.

     Ciascuna parte può sottoporre al Comitato misto una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. Il Comitato cercherà di risolvere la vertenza. Sono forniti al Comitato misto tutti gli elementi d’informazione utili che permettano un esame approfondito della situazione per trovare una soluzione accettabile. A tale scopo il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 55. Revisione dell’Accordo.

     1. Se una parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, essa ne informa il Comitato misto. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne.

     2. Gli allegati 1, 3, 4 e 7 possono essere modificati, con decisione del Comitato misto conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, per tenere conto dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia.

     3. Gli allegati 5, 6, 8, e 9 possono essere modificati con decisione del Comitato misto conformemente all’articolo 51, paragrafo 1.

 

     Articolo 56. Allegati.

     Gli allegati 1-10 sono parte integrante del presente Accordo.

 

     Articolo 57. Campo d’applicazione territoriale.

     Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

 

     Articolo 58. Clausole finali.

     1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti i sette seguenti accordi:

     - Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia

     - Accordo sulla libera circolazione delle persone

     - Accordo sul trasporto aereo

     - Accordo sul commercio di prodotti agricoli

     - Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

     - Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici

     - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all’altra parte contraente la propria intenzione contraria, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4,

     4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

 

 

ALLEGATO 1 [3]

 

     Disposizioni applicabili

     Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

     Disposizioni pertinenti dell'acquis comunitario

     SEZIONE 1 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE

     - Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (G.U.C.E. L 124 del 23.5.1996), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (G.U.U.E. L 168 dell'1.5.2004).

     SEZIONE 2 - NORME SOCIALI

     - Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U.C.E. L 370 del 31.12.1985), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione (G.U.U.E. L 71 del 10.3.2004).

     - Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (G.U.C.E. L 370 del 31.12.1985) o regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti.

     - Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002 che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (G.U.C.E. L 76 del 19.3.2002).

     Ai fini del presente accordo:

     a) è applicabile solo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002;

     b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

     c) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.

     - Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 concernente l'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U.C.E. L 325 del 29.11.1988), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (G.U.C.E. L 274 del 9.10.1998).

     - Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (G.U.C.E. L 357 del 29.12.1976).

     SEZIONE 3 - NORME TECNICHE

     Veicoli a motore

     - Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U.C.E. L 299 del 10.11.1998).

     - Direttiva 91/542/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (G.U.C.E. L 295 del 25.10.1991).

     - Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (G.U.C.E. L 57 del 2.3.1992), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 327 del 4.12.2002).

     - Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (G.U.C.E. L 129 del 14.5.1992), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 44 del 14.2.2004).

     - Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (G.U.C.E. L 371 del 19.12.1992).

     - Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (G.U.C.E. L 235 del 17.9.1996), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 67 del 9.3.2002).

     - Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U.C.E. L 46 del 17.2.1997), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 284 del 31.10.2003).

     Trasporto su strada di merci pericolose

     - Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (G.U.C.E. L 319 del 12.12.1994), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (G.U.U.E. L 90 dell'8.4.2003).

     - Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995 sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (G.U.C.E. L 249 del 17.10.1995), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE (G.U.C.E. L 168 del 23.6.2001).

     Trasporto per ferrovia di merci pericolose

     - Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (G.U.C.E. L 235 del 17.9.1996), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (G.U.U.E. L 90 dell'8.4.2003).

     Consulenti in materia di sicurezza

     - Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (G.U.C.E. L 145 del 19.6.1996).

     - Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (G.U.C.E. L 118 del 19.5.2000).

     SEZIONE 4 - DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

     - Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (G.U.C.E. L 143 del 27.6.1995), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 164 del 30.4.2004).

     - Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (G.U.C.E. L 143 del 27.6.1995).

     - Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (G.U.C.E. L 237 del 24.8.1991), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 164 del 30.4.2004).

     SEZIONE 5 - ALTRI SETTORI

     - Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (G.U.C.E. L 316 del 31.10.1992), modificata dalla direttiva 1994/74/CE (G.U.C.E. L 365 del 31.12.1994).

 

 

Allegato 2

Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8

     1. Le tariffe svizzere per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 28 tonnellate è di:

     - 180 CHF per uno spostamento in transito attraverso il territorio della Svizzera,

     - 70 CHF per uno spostamento bilaterale, andata e ritorno, da o verso il territorio della Svizzera.

     2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. Le tariffe sono applicate secondo le modalità di cui all’articolo 40.

     3. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. La tariffa è applicata secondo le modalità di cui all’articolo 40.

 

 

Allegato 3

     (Omissis).

 

 

Allegato 4

     Trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione di trasporto

     1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.

     2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

     3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

     4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

     a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

     b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;

     c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa;

     d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;

     Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

     e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.

     5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.

 

 

ALLEGATO 5

 

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali firmati dalla Svizzera con gli stati membri della Comunità e relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare

 

 

 

 

 

Paese  

Accordo firmato il  

Entrato in vigore il  

Condizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Germania  

17.12.1953  

1.2.1954  

Articolo 7: 

 

 

 

Secondo il diritto nazionale: traffico triangolare propriamente detto autorizzato; traffico triangolare impropriamente detto vietato. 

 

 

 

 

Austria  

22.10.1958  

4.4.1959  

Articolo 8: 

 

 

 

Gli imprenditori che hanno il diritto di effettuare trasporti di merci sono autorizzati a trasportare, su veicoli immatricolati in uno degli Stati contraenti: 

 

 

 

a) merci a destinazione o in provenienza da uno degli Stati. 

 

 

 

Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. 

 

 

 

 

Belgio  

25.2.1975  

24.7.1975  

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b): 

 

 

 

Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. 

 

 

 

 

Danimarca  

27.8.1981  

25.3.1982  

Articolo 4, paragrafo 2: 

 

 

 

I trasporti in provenienza da un paese terzo a destinazione dell'altra parte contraente, o in partenza dall'altra parte contraente e a destinazione di un paese terzo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata caso per caso dall'altra parte contraente. 

 

 

 

 

Spagna  

23.1.1963  

21.8.1963  

Protocollo del 29 ottobre 1971: 

 

 

 

Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. 

 

 

 

 

Finlandia  

16.1.1980  

28.5.1981  

Articolo 6, paragrafo 2 e verbale della riunione della Commissione mista elvetico-finlandese del 23 e 24 maggio 1989 punto 2.2: traffico triangolare propriamente detto e impropriamente detto consentito previa autorizzazione. 

 

 

 

 

Francia  

20.11.1951  

1.4.1952  

Secondo il diritto nazionale: 

 

 

 

Trasportatori svizzeri: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato in Francia, 

 

 

 

Trasportatori francesi: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato in Svizzera. 

 

 

 

 

Grecia  

8.8.1970  

6.9.1971  

Articolo 3 e verbale della riunione della Commissione mista greco-svizzera, svoltasi dall'11 al 13 dicembre 1972: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito (con autorizzazioni speciali contingentate). 

 

 

 

 

Italia  

-  

-  

Verbale della riunione della Commissione mista italo-svizzera del 14 giugno 1993: 

 

 

 

Trasportatori svizzeri: autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato; 

 

 

 

Trasportatori italiani: traffico triangolare propriamente detto consentito, senza necessità di autorizzazione. Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare impropriamente detto.  

 

 

 

 

Irlanda  

-  

-  

Secondo il diritto nazionale: 

 

 

 

Trasportatori svizzeri: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalle autorità irlandesi; 

 

 

 

Trasportatori irlandesi: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito nel traffico con la Svizzera. 

 

 

 

 

Lussemburgo  

17.5.1972  

1.6.1972  

L'Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. 

 

 

 

 

Paesi Bassi  

20.5.1952  

15.6.1952  

L'Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. 

 

 

 

 

Portogallo  

28.6.1973  

1.1.1974  

Traffico triangolare propriamente ed impropriamente detto liberalizzato in virtù della decisione presa nella riunione della Commissione mista elveticoportoghese del 6 giugno 1996. 

 

 

 

 

Regno Unito  

20.12.1974  

21.11.1975  

Articolo 3, lettera b): 

 

 

 

Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. 

 

 

 

 

Svezia  

12.12.1973  

22.4.1974  

Articolo 4, paragrafi 1 e 2: 

 

 

 

Traffico triangolare consentito con autorizzazioni speciali contingentate. 

 

 

 

 

 

Traffico triangolare propriamente detto: quando il veicolo transita, secondo l'itinerario normale, nel paese in cui è immatricolato. Per esempio, un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all'Italia passando per la Svizzera. 

Traffico triangolare impropriamente detto: quando il veicolo non transita nel paese in cui è immatricolato. Per esempio un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all'Italia passando per l'Austria.  

 

 

 

ALLEGATO 6

Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica

 

     I. Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004

     Per viaggi che hanno origine all’estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera [1] (e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.

     II. Altre esenzioni dal limite di peso

     Per viaggi che hanno origine all’estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera [1] (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall’articolo 8.

     a) per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l’uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate;

     b) per il trasferimento o l’uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell’uso cui sono destinati, non possono rispettare le prescrizioni in materia di pesi;

     c) per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza;

     d) per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (catering);

     e) per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.

     III. Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica

     Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica:

     a) senza autorizzazione speciale

     - i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi,

     - i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei;

     b) con autorizzazione speciale

     Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire:

     - prodotti agricoli deperibili (ad esempio bacche, ortofrutticoli, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l’anno civile

     - suini e pollame destinati alla macellazione,

     - latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili,

     - materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro, ecc.,

     - quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.

     Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di dodici mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.

 

[1] La zona vicina alla frontiera è definita nell’allegato 4 del verbale della 5a riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall’ufficio doganale.

 

 

ALLEGATO 7

Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti.

     1. Servizi regolari

     1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare.

     Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.

     1.2. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati “ servizi regolari specializzati”.

     I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

     a) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;

     b) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all’istituto scolastico;

     c) il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d’origine al luogo di stanza.

     L’adeguamento dell’organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

     1.3. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

     2. Servizi occasionali

     2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.

     L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.

     2.2. I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

     2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente.

     I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.

     3. Trasporto per conto proprio

     Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che:

     - l’attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un’attività accessoria,

     - i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima.

 

Sezione I

SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

     Articolo 2. Natura dell’autorizzazione.

     1. L’autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l’autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest’ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all’articolo 17 dell’Accordo.

     Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

     2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.

     3. L’autorizzazione definisce quanto segue:

     a) il tipo di servizio;

     b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

     c) il periodo di validità dell’autorizzazione;

     d) le fermate e gli orari.

     4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.

     5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle parti contraenti.

     6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

     In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

     - una copia dell’autorizzazione del servizio regolare,

     - una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente,

     - una copia autenticata della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.

 

     Articolo 3. Presentazione delle domande di autorizzazione.

     1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) [1]. Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunità, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

     2. Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.

     3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi per i trasportatori comunitari o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che gestisce il servizio regolare.

 

[1] RS/SR 744.11.

 

     Articolo 4. Procedura di autorizzazione.

     1. L’autorizzazione è rilasciata con l’Accordo delle autorità competenti delle parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime - nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori - una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

     2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri cui è stato chiesto l’Accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione.

     3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.

     4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:

     a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

     b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;

     c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;

     d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori;

     e) risulti che l’esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;

     f) l’autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le decisioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati.

     A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l’autorità competente di una parte contraente può, con l’Accordo del Comitato misto, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

     5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente Accordo.

     6. Se la procedura per la formazione dell’Accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.

     7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri della Comunità interessati.

     8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.

 

     Articolo 5. Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione.

     1. Al termine della procedura di cui all’articolo 4 del presente allegato, l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.

     2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.

     3. L’articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all’esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione.

     In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell’altra parte contraente.

 

     Articolo 6. Scadenza dell’autorizzazione.

     La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 e all’articolo 44 dell’OCTV.

 

     Articolo 7. Obblighi dei trasportatori.

     1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.

     2. L’impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.

     3. La Svizzera e gli Stati membri della Comunità interessati hanno la facoltà di apportare, di comune Accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

 

Sezione II

SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

     Articolo 8. Documento di controllo.

     1. Per i servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).

     2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

     3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro della Comunità in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.

     4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.

 

     Articolo 9. Attestazione.

     L’attestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 6 dell’Accordo è rilasciata dall’autorità competente della Svizzera o dello Stato membro della Comunità in cui è immatricolato il veicolo.

     Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.

 

Sezione III

CONTROLLI E SANZIONI

     Articolo 10. Titoli di trasporto.

     1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

     - i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno,

     - la durata di validità del titolo di trasporto,

     - il prezzo del trasporto.

     2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

 

     Articolo 11. Controlli su strada e presso le imprese.

     1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l’autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio.

     Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa).

     Nel caso dei servizi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo.

     2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.

 

     Articolo 12. Assistenza reciproca.

     1. A richiesta, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili su:

     - le infrazioni al presente Accordo e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un trasportatore dell’altra parte contraente, nonché le sanzioni inflitte,

     - le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul territorio dell’altra parte contraente.

     2. Le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilita l’impresa di trasporti ritirano la licenza comunitaria o l’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:

     - non soddisfa più alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1 dell’Accordo,

     - ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza comunitaria o l’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

     3. L’autorità di rilascio ritira l’autorizzazione se il titolare non soddisfa più alle condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente Accordo e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dell’altra parte contraente.

     4. In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l’organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione possono procedere al ritiro della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

     Tali sanzioni sono in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.

 

 

ALLEGATO 8

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali

conclusi dalla Svizzera con i diversi Stati membri della Comunità

e relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare

 

 

Paese  

Accordo firmato il  

Entrato in vigore il  

Condizioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Germania  

17.12.1953  

1.2.1954  

Articoli 4 e 5:  

 

 

 

- secondo il diritto nazionale 

 

 

 

- rispetto della reciprocità  

 

 

 

 

Austria  

22.10.1958  

4.4.1959  

Articolo 6:  

 

 

 

- secondo il diritto nazionale 

 

 

 

- rispetto della reciprocità  

 

 

 

 

Belgio  

25.2.1975  

24.7.1975  

Articolo 3:  

 

 

 

- secondo il diritto nazionale  

 

 

 

 

Danimarca  

27.8.1981  

25.3.1982  

Articoli 3 e 5:  

 

 

 

- secondo il diritto nazionale  

 

 

 

 

Spagna  

23.1.1963  

21.8.1963  

Articoli 2 e 3:  

 

 

 

- autorizzazione esplicita dell'altra parte contraente 

 

 

 

- di comune accordo (reciprocità) 

 

 

 

 

Finlandia  

16.1.1980  

28.5.1981  

Articolo 3:  

 

 

 

- secondo il diritto nazionale  

 

 

 

 

Francia  

20.11.1951  

1.4.1952  

Capitolo II:  

 

 

 

- di comune accordo 

 

 

 

- rispetto della reciprocità  

 

 

 

 

Grecia  

8.8.1970  

6.9.1971  

Articolo 2:  

 

 

 

- di comune accordo (reciprocità) 

 

 

 

 

Italia  

-  

-  

Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) 

 

 

 

 

Irlanda  

-  

-  

Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) 

 

 

 

 

Lussemburgo  

17.5.1972  

1.6.1972  

Articolo 3: 

 

 

 

secondo il diritto nazionale  

 

 

 

 

Paesi Bassi  

20.5.1952  

15.6.1952  

Paragrafo 2, punto 2: 

 

 

 

secondo il diritto nazionale  

 

 

 

 

Portogallo  

28.6.1973  

1.1.1974  

Protocollo dell'Accordo, punti 5 e 6 

 

 

 

- intesa reciproca 

 

 

 

- reciprocità  

 

 

 

 

Regno Unito  

20.12.1974  

21.11.1975  

Secondo il diritto nazionale (l'accordo concerne esclusivamente il trasporto di merci) 

 

 

 

 

Svezia  

12.12.1973  

22.4.1974  

Articolo 3: 

 

 

 

secondo il diritto nazionale 

 

 

ALLEGATO 9

Parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combinato

 

     Qualora la Svizzera intenda ricorrere alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 46 dell’Accordo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

     1. Il prezzo medio del trasporto ferroviario o combinato attraverso la Svizzera non è superiore al costo per un veicolo di 40 tonnellate di peso massimo autorizzato su un percorso di 300 km attraverso la catena delle Alpi. Il prezzo medio per il trasporto combinato accompagnato (“strada viaggiante”), in particolare, non è superiore ai costi di quello stradale (tariffe stradali e costi variabili).

     2. La Svizzera ha preso provvedimenti atti a migliorare la competitività del trasporto combinato e del trasporto ferroviario di merci attraverso il suo territorio.

     3. I parametri utilizzati per valutare la competitività del trasporto ferroviario di merci e del trasporto combinato comprendono almeno:

     - l’adeguamento degli orari e della velocità alle esigenze degli utenti,

     - il livello di responsabilità e di garanzia sul servizio,

     - il rispetto degli impegni di qualità del servizio e il risarcimento agli utenti in caso di mancato rispetto di questi impegni da parte degli operatori svizzeri,

     - le condizioni di prenotazione.

 

 

Allegato 10

 

Modalità di applicazione delle tariffe previste all’articolo 40

     Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafi 3 b e 5, le tariffe previste all’articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti:

     a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera;

     b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della COMUNITÀ EUROPEA

     e

     della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

     riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

     - Dichiarazione comune relativa all’articolo 38, paragrafo 6,

     - Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

     Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti, accluse al presente Atto finale:

     - Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati,

     - Dichiarazione della Svizzera relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 T),

     - Dichiarazione della CE relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 T),

     - Dichiarazione della Svizzera relativa all’articolo 40, paragrafo 4,

     - Dichiarazione della Svizzera relativa alla semplificazione delle procedure doganali (articolo 43, paragrafo 1).

 

Dichiarazione comune relativa all’articolo 38, paragrafo 6

     Le Parti contraenti dichiarano che le disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 6 non pregiudicano l’applicazione, nel quadro del sistema federale svizzero, degli strumenti attinenti alla perequazione finanziaria federale.

     Dichiarazione comune

     in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

 

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

     - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.

     Dichiarazione della Svizzera

     relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 t)

     La Svizzera dichiara che, per i trasporti di importazione, di esportazione e di transito, sarà utilizzato al massimo il 50 % dei contingenti fissati all’articolo 8 dell’accordo per i veicoli svizzeri il cui peso totale effettivo a pieno carico non superi 40 tonnellate.

 

Dichiarazione della CE relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 t)

     La Comunità dichiara che, secondo le sue stime attuali, per le operazioni di trasporto bilaterale dovrebbe essere utilizzato il 50% circa dei suoi contingenti fissati a norma dell’articolo 8.

     Dichiarazione della Svizzera

     relativa all’articolo 40, paragrafo 4

     Per quanto riguarda l’applicazione dei diritti dei cui all’articolo 40, paragrafo 4 dell’accordo, la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all’apertura del primo tunnel di base oppure il 1° gennaio 2008, a seconda di quale data sia precedente, ad un livello inferiore all’importo massimo consentito ai sensi di questa disposizione. In base all’attuale pianificazione, la Svizzera intende fissare il livello nel 2005, nel 2006 e nel 2007 a 292,50 CHF in media e a 350 CHF al massimo.

 

Dichiarazione della Svizzera relativa alla semplificazione delle procedure doganali (articolo 43, paragrafo 1)

     Per facilitare le operazioni di sdoganamento ai punti di frontiera tra l’Unione e la Svizzera, la Svizzera ha accettato le seguenti misure, che saranno approvate su base prioritaria nel corso del 1999 nell’ambito del Comitato misto istituito a norma dell’accordo del 1992:

     - garantire, in collaborazione con gli uffici doganali dei paesi confinanti, che l’orario di apertura degli uffici nei principali punti di attraversamento della frontiera sia sufficientemente lungo per permettere ai veicoli pesanti di iniziare il viaggio attraverso la Svizzera non appena cessa il divieto notturno oppure di proseguire il viaggio fino a quando inizi il divieto. A tal fine può essere applicato, se necessario, un onere extra che rispecchi i costi supplementari. Tale onere, tuttavia, non deve superare 8 CHF,

     - realizzare, entro il 1° gennaio 2000, e mantenere in seguito, in collaborazione con le autorità doganali dei paesi confinanti, i tempi di sdoganamento per i veicoli pesanti di 30 minuti per ogni punto di attraversamento tra la Svizzera e l’Unione (misurati dall’entrata nel primo ufficio doganale fino allo sdoganamento presso il secondo).

 

 

Accordo

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

 

     La Comunità europea, di seguito denominata “la Comunità”, da un lato, e

     la Confederazione elvetica, di seguito denominata “la Svizzera”, dall’altro, di seguito denominate “le Parti”,

     risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

     considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1. Obiettivo.

     1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

     2. Per “prodotti agricoli” si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 9110,0511 91 90,19022010 e 2301 2000.

     3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

 

     Articolo 2. Concessioni tariffarie.

     1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.

     2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.

 

     Articolo 3. Concessioni relative ai formaggi.

     L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

 

     Articolo 4. Regole di origine.

     Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio.

 

     Articolo 5. Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio.

     1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

     - Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

     - Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali,

     - Allegato 6 relativo al settore delle sementi,

     - Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,

     - Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,

     - Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,

     - Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

     - Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

     2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.

 

     Articolo 6. Comitato misto per l’agricoltura.

     1. E’ istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato “il Comitato”), composto di rappresentanti delle Parti.

     2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

     3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     5. Il Comitato delibera all’unanimità.

     6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

     7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

 

     Articolo 7. Composizione delle controversie.

     In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

 

     Articolo 8. Scambi di informazioni.

     1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.

     2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.

 

     Articolo 9. Riservatezza.

     I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.

 

     Articolo 10. Misure di salvaguardia.

     1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

     2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

     a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:

     - se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;

     - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;

     - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;

     - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

     b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

 

     Articolo 11. Modifiche.

     Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell’Accordo.

 

     Articolo 12. Revisione.

     1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.

     2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

     3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

 

     Articolo 13. Clausola evolutiva.

     1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

     2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

     3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

     4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

 

     Articolo 14. Attuazione dell’Accordo.

     1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo,

     2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.

 

     Articolo 15. Allegati.

     Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.

 

     Articolo 16. Sfera di applicazione territoriale.

     L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

 

     Articolo 17. Entrata in vigore e durata.

     1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

     Accordo sul commercio di prodotti agricoli

     Accordo sulla libera circolazione delle persone

     Accordo sul trasporto aereo

     Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

     Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

     Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

 

 

ALLEGATO 1

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO 2

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO 3

Concessioni relative ai formaggi

 

     1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo.

     2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

     a) All’importazione nella Comunità

     Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato.

     (i) La Comunità riduce ogni anno del 20% i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

     (ii) La Comunità aumenta di 1 250 t all’anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.

     (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

     b) All’esportazione dalla Comunità

     Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all’esportazione verso la Svizzera.

     c) All’importazione in Svizzera

     Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

     (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20% i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

     (ii) La Svizzera aumenta di 2.500 t all’anno l’insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. Almeno quattro mesi prima dell’inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all’inizio del sesto anno.

     d) All’esportazione dalla Svizzera

     Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

     (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione [1] figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

     (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

     - un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, del 30%,

     - due anni dopo l’entrata in vigore, del 55%,

     - tre anni dopo l’entrata in vigore, dell’80%,

     - quattro anni dopo l’entrata in vigore, del 90%,

     - cinque anni dopo l’entrata in vigore, del 100%.

     3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d’importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

     4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

     5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

 

[1] Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

 

Appendice 1

Concessioni della Comunità

     (Omissis).

 

Appendice 2

Concessioni della Svizzera

     (Omissis).

 

Appendice 3

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo “Italico” ammessi all’importazione in Svizzera

     Bel Piano Lombardo

     Stella Alpina

     Cerriolo

     Italcolombo

     Tre Stelle

     Cacio Giocondo

     Il Lombardo

     Stella d’Oro

     Bel Mondo

     Bick

     Pastorella Cacio Reale

     Valsesia

     Casoni Lombardi

     Formaggio Margherita

     Formaggio Bel Paese

     Monte Bianco

     Metropoli

     L’Insuperabile

     Universal

     Fior d’Alpe

     Alpestre

     Primavera

     Italico Milcosa

     Caciotto Milcosa

     Italia

     Reale

     La Lombarda

     Codogno

     Il Novarese

     Mondo Piccolo

     Bel Paesino

     Primula Gioconda

     Alfiere

     Costino

     Montagnino

     Lombardo

     Lagoblu

     Imperiale

     Antica Torta Cascina S. Anna

     Torta Campagnola

     Martesana

     Caciotta Casalpiano

 

Appendice 4

Descrizione dei formaggi

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO 4

relativo al settore fitosanitario

 

     Articolo 1. Oggetto.

     Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.

 

     Articolo 2. Principi.

     1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

     2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo.

     3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.

     4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice I di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

 

     Articolo 3.

     1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).

     2. Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.

     3. In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro “fitosanitario” valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

 

     Articolo 4. Esigenze regionali.

     1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

     2. L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

 

     Articolo 5. Controllo all’importazione.

     1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro “fitosanitario” e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10%.

     2. In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro “fitosanitario”, di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’articolo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

 

     Articolo 6. Misure di salvaguardia.

     Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.

 

     Articolo 7. Deroghe.

     1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

     2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio odi un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

 

     Articolo 8. Controllo congiunto.

     1. Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.

     2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

     3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro “fitosanitario”.

 

     Articolo 9. Scambi di informazioni.

     1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5.

     2. Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

 

     Articolo 10. Gruppo di lavoro “fitosanitario”.

     1. Il gruppo di lavoro “fitosanitario”, denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

     2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

 

 

Appendice 1 [4]

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti

 

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Camellia sp.

Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Plance.

Viburnum spp.

1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi , compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L., eccetto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Amelanchier Med.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali , esclusi i frutti

Vitis L.

[1.5. Vegetali , esclusi f rutti e sementi

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.]

1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

 

 

Codice NC  

Descrizione 

 

 

 

 

4401 10 00  

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 22 00  

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

ex 4401 30 90  

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

4403 10 00  

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

ex 4403 99  

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4404 20 00  

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

ex 4407 99  

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (64) 

 

 

[1.7. Cortecce isolate

Castanea Mill.]

2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radi ci o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco

1. Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

2. Sementi

2.1. Sementi originari e dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia , del Cile , della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto quelle di Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2. Sementi , di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3. Sementi originari e dell'Afganistan, dell'India, dell'Iran  e dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America

Triticum

Secale

X Triticosecale

3. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi Acer saccharum Marsh., originario degli Stati Uniti e del Canada (67)

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia sp.

Conifere (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L,

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4. Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5. Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra parte:

- Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

- Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

- Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

- Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Russia, Kazakstan e Turchia;

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

 

 

Codice NC  

Descrizione 

 

 

 

 

4401 10 00  

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 

4401 21 00  

Legno di conifere in piccole placche o in particelle 

4401 22 00  

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere 

4401 30 10  

Segatura 

ex 4401 30 90  

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 

4403 10 00  

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 

4403 20  

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

4403 91  

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4403 99  

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 

ex 4404  

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 

4406  

Traversine di legno per strade ferrate o simili 

4407 10  

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

4407 91  

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

ex 4407 99  

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 

4415  

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 

4416 00 00  

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 

9406 00 20  

Costruzioni prefabbricate di legno 

 

 

c) - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori (69).

7. Terra e mezzo di coltura

a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

- Turchia,

- Bielorussia, [Estonia], Georgia, [Lettonia], [Lituania], Moldova, Russia e Ucraina,

- paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei.

9. Cereali originari dell'Afganistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

Triticum

Secale

X Triticosecale

C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco

1.2. Parti di vegetali , esclusi frutti e sementi

Phoenix spp.

1.3. Sementi

Oryza spp.

1.4. Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità

3.1. Vegetali , esclusi frutti e sementi

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera

4.1. Vegetali

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

 

 

Appendice 2 [5]

Riferimenti legislativi

 

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata.

- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.

- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José.

- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano.

- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità.

- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.

- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.

- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America.

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada.

- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico.

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).

- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).

- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale.

- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa.

- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.

- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997.

- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

- Decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE.

- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny.

- Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE.

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004.

- Decisione 2001/218/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE.

- Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

[- Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.]

- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004.

[- Decisione 2002/360/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky)].

[- Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.]

[- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.]

[- Decisione 2003/64/CE della Commissione, del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione].

[- Decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al].

- Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Decisione 2004/95/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che autorizza gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo al legname di conifere originario del Canada sottoposto a trattamento termico

- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

- Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

come equivalenti alle disposizioni comunitarie.

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201).

- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098).

- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2004 1599).

 

 

Appendice 3 [6]

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

 

Comunità europea

 

[si omette il testo non concernente l’Italia]

 

IT

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

SVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634

 

 

Appendice 4 [7]

Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative esigenze particolari che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/522/CE, del 28 aprile 2004.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201).

 

 

Appendice 5 [8]

Scambio di dati

 

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,

- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

 

 

ALLEGATO 5

Concernente l’alimentazione degli animali

 

     Articolo 1. Oggetto.

     1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

     2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo il dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

     3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.

 

     Articolo 2. Definizioni.

     Ai fini del presente Allegato si intende per

     a) “prodotto”, l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali;

     b) “stabilimento”, qualsiasi unità di produzione odi fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;

     c) “autorità competente”, l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.

 

     Articolo 3. Scambi di informazioni.

     In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

     - la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;

     - l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;

     - se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

     - i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

     I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

 

     Articolo 4. Disposizioni generali in materia di controlli.

     Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

     - siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;

     - riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;

     - siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;

     - siano effettuati, di norma, senza preavviso;

     - riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.

 

     Articolo 5. Controllo all’origine.

     1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice I di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.

     2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

 

     Articolo 6. Controllo a destinazione.

     1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

     2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

     3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

     - messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;

     - eventuale decontaminazione;

     - qualsiasi altro trattamento appropriato;

     - utilizzazione per altri fini;

     - rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte;

     - distruzione dei prodotti.

 

     Articolo 7. Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti.

     1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne

     - la natura,

     - l’origine,

     - la destinazione geografica,

     in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

     2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.

 

     Articolo 8. Collaborazione in caso d’infrazione.

     1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

     2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

 

     Articolo 9. Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva.

     1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.

     2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

 

     Articolo 10. Consultazioni e clausola di salvaguardia.

     1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

     2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

     3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.

     4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applicazione del presente Allegato.

 

     Articolo 11. Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale.

     1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato “gruppo di lavoro”, istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

     2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

 

     Articolo 12. Obbligo di riservatezza.

     1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.

     2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo I non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.

     3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

     4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

     Il disposto del paragrafo i non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.

     5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

 

Appendice 2

Disposizioni legislative di cui all’articolo 9

     Disposizioni della Comunità europea

     Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE

     Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali, modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE

     Disposizioni della Svizzera

     Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312)

     Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale e coadiuvanti per l’insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208)

 

 

ALLEGATO 6

relativo al settore delle sementi

 

     Articolo 1. Oggetto.

     1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

     2. Ai sensi del presente Allegato s’intendono per “sementi” tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

 

     Articolo 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni.

     1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

     2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

     3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.

 

     Articolo 3. Riconoscimento reciproco dei certificati.

     1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appendice 2.

     2. Per “certificato” ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.

 

     Articolo 4. Armonizzazione delle legislazioni.

     1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.

     2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

     3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

 

     Articolo 5. Varietà.

     1. La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.

     2. La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

     4. Le Parti s’informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.

     5. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro “Sementi” è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

     6. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

 

     Articolo 6. Deroghe.

     1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.

     2. Le Parti s’informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

     3. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

     4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

     5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.

     6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

     - nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;

     - nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.

     7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.

     8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

     9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

 

     Articolo 7. Paesi terzi.

     1. Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

     2. L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell’appendice 4.

 

     Articolo 8. Prove comparative.

     1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

     2. L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro “Sementi”.

 

     Articolo 9. Gruppo di lavoro “Sementi”.

     1. Il gruppo di lavoro “Sementi” (denominato “gruppo di lavoro”), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

     2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

 

     Articolo 10. Accordo con altri paesi.

     Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

 

Appendice 1 [9]

Legislazioni

 

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (G.U.C.E. 125 del 11.7.1966), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (G.U.U.E. L 165 del 3.7.2003).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (G.U.C.E. 125 del 11.7.1966), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (G.U.U.E. L 165 del 3.7.2003).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (G.U.C.E. L 193 del 20.7.2002), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003).

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (G.U.C.E. L 193 del 20.7.2002), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (G.U.U.E. L 165 del 3.7.2003).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (G.U.C.E. L 193 del 20.7.2002), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (G.U.U.E. L 165 del 3.7.2003).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (G.U.C.E. L 193 del 20.7.2002), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (G.U.U.E. L 165 del 3.7.2003).

2. Testi di applicazione

Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (G.U.C.E. L 141 del 24.5.1974), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (G.U.C.E. L 157 del 15.6.1978).

Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (G.U.C.E. L 228 del 29.8.1975).

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (G.U.C.E. L 207 del 9.8.1980), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (G.U.C.E. L 64 del 11.3.1981).

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 246 del 29.8.1981), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 327 del 22.11.1986).

Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (G.U.C.E. L 93 del 8.4.1986), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (G.U.C.E. L 203 del 26.07.1991).

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (G.U.C.E. L 106 del 30.4.1993).

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (G.U.C.E. L 48 del 19.2.1997).

Decisione 97/788/CE del Consiglio del 17 novembre 1997 relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (G.U.C.E. L 322 del 25.11.1997), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (G.U.U.E. L 36 del 7.2.2004).

Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 140 del 12.05.1998), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (G.U.C.E. L 99 del 16.4.2002).

Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (G.U.C.E. L 108 del 5.5.2000).

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (G.U.C.E. L 8 del 14.1.2003), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (G.U.U.E. L 168 del 1.5.2004).

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (G.U.U.E. L 254 del 8.10.2003).

Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (G.U.U.E. L 83 del 20.3.2004).

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA [1]

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 2003 4217).

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RU 2002 1489).

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Testi di base

-

2. Testi di applicazione

-

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

-

C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

-

___________

[1] Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

------------------------

 

 

Appendice 2 [10]

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi [1]

 

A. COMUNITÀ EUROPEA

 

[si omette il testo non concernente l’Italia]

 

ITALIA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milano

B. SVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture

Service des semences et plants

CH-3003 Berne

Tél. +41-31-3222550

Fax: +41-31-3222634

__________

[1] Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

 

 

Appendice 3 [11]

Deroghe

 

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:

- decisione 69/270/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 220 del 1.9.1969)

- decisione 69/271/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 220 del 1.9.1969)

- decisione 69/272/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 220 del 1.9.1969)

- decisione 70/47/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 13 del 19.1.1970), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (G.U.C.E. L 68 del 14.3.1980).

- decisione 70/48/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 13 del 19.1.1970)

- decisione 70/49/CEE della Commissione, (G.U.C.E. L 13 del 19.1.1970)

- decisione 70/93/CEE della Commissione, (G.U.C.E. L 25 del 2.2.1970)

- decisione 70/94/CEE della Commissione, (G.U.C.E. L 25 del 2.2.1970)

- decisione 70/481/CEE della Commissione, (G.U.C.E. L 237 del 28.10.1970)

- decisione 73/123/CEE della Commissione, (G.U.C.E. L 145 del 2.6.1973)

- decisione 74/5/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 12 del 15.1.1974)

- decisione 74/360/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 196 del 19.7.1974), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE

- decisione 74/361/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 196 del 19.7.1974)

- decisione 74/362/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 196 del 19.7.1974)

- decisione 74/491/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 267 del 3.10.1974)

- decisione 74/532/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 299 del 7.11.1974)

- decisione 80/301/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 68 del 14.3.1980)

- decisione 80/512/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 126 del 21.5.1980)

- decisione 86/153/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 115 del 3.5.1986)

- decisione 89/101/CE della Commissione (G.U.C.E. L 38 del 10.2.1989);

b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (G.U.U.E. C 91 del 16.4.2003);

c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

- decisione 74/269/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 141 del 24.5.1974), modificata dalla decisione 78/512/CEE (G.U.C.E. L 157 del 15.6.1978)

- decisione 74/531/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 299 del 7.11.1974)

- decisione 95/75/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 60 del 18.3.1995)

- decisione 96/334/CE della Commissione (G.U.C.E. L 127 del 25.5.1996);

d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:

- decisione 2004/3/CE della Commissione (G.U.U.E. L 2 del 6.1.2004);

e) che autorizza ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:

- decisione 85/370/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 209 del 6.8.1985).

 

 

Appendice 4 [12]

Elenco dei paesi terzi [1]

 

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Romania

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay

__________

[1] Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004. Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

 

ALLEGATO 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

 

     Articolo 1.

     Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

 

     Articolo 2.

     Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

     - per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98 e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;

     - per la Svizzera: dal capitolo 36 dell’Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009 60 e 2204.

 

     Articolo 3.

     Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Allegato, si intende per:

     a) “prodotto vitivinicolo originario di”, se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;

     b) “indicazione geografica”: un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio;

     c) “dicitura tradizionale”: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

     d) “denominazione protetta”: un’indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

     e) “designazione”: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

     f) “etichettatura”: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

     g) “presentazione”: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;

     h) “imballaggio”: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

 

TITOLO I

Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione

 

     Articolo 4.

     1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

     2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

     3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

     4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

 

TITOLO II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

 

     Articolo 5.

     1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di un’indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

     2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

     3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

     - la vera origine del prodotto è indicata;

     - l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;

     - tale denominazione è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe.

     4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

     a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

     b) se un’indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

     5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

     a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

     b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

     6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l’una dall’altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

     7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell’altra Parte.

     8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione “Champagne” che figura nell’elenco della Comunità contenuto nell’appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, l’uso della parola “Champagne” per designare e presentare di alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

 

     Articolo 6.

     Sono protette le seguenti denominazioni:

     a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:

     - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,

     - i termini specifici comunitari che figurano nell’appendice 2,

     - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2;

     b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

     - i termini “Suisse”, “Schweiz”, “Svizzera”, “Svizra” o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

     - i termini specifici svizzeri che figurano nell’appendice 2,

     - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell’appendice 2.

 

     Articolo 7.

     1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o che consista in un’indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell’interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

     - del luogo a cui fa riferimento l’indicazione geografica, o

     - del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

     2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

 

     Articolo 8.

     Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell’altra Parte.

 

     Articolo 9.

     Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte.

 

     Articolo 10.

     1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

     2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

     b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

     c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.

 

     Articolo 11.

     L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

 

TITOLO III

Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo

Sottotitolo I

Disposizioni preliminari

 

     Articolo 12.

     Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

     a) “normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli”: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;

     b) “autorità competente”: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;

     c) “autorità di contatto”: l’organismo o l’autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l’autorità di contatto dell’altra Parte;

     d) “autorità richiedente”: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

     e) “autorità interpellata”: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

     f) “infrazione”: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

 

     Articolo 13.

     1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

     2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

 

Sottotitolo II

Controlli effettuati dalle Parti

 

     Articolo 14.

     1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

     2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

     3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

     - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

     - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

     - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

     - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai finì della vendita, della commercializzazione o del trasporto;

     - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

     - possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

 

     Articolo 15.

     1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

     2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:

     - trasmette le richieste di collaborazione, ai finì dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte,

     - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende,

     - rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III,

     - comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.

 

Sottotitolo III

Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

 

     Articolo 16.

     1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

     2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita - o assume le iniziative necessarie per farlo - una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

     3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.

     4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta,

     - per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

     - per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

     Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’Accordo dell’autorità interpellata.

     5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

     I funzionari dell’autorità richiedente:

     - presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,

     - fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione:

     - godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 14, paragrafo 3,

     - godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 14, paragrafo 3,

     - adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.

     6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

     - le risposte a tali domande,

     - le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

     In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente:

     - rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte,

     - risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.

     In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della Parte interessata.

 

     Articolo 17.

     Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

     - che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l’elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto e

     - che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

     essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.

 

     Articolo 18.

     1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

     - il nome dell’autorità richiedente,

     - la misura richiesta,

     - l’oggetto o il motivo della domanda,

     - la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,

     - indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,

     - una sintesi dei fatti pertinenti.

     3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

     4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

 

     Articolo 19.

     1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

     2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

 

     Articolo 20.

     1. La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

     2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

     3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

 

     Articolo 21.

     1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

     - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,

     - la sua designazione e la sua presentazione,

     - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

     2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio:

     - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,

     - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

     3. Le spese di viaggio sostenute ai finì dell’applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4.

     4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.

 

Sottotitolo IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 22.

     1. Nell’ambito dell’applicazione dei sottotitoli II e III, l’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

     2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all’autorità richiedente.

     3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune Accordo.

 

     Articolo 23.

     1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

     2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

     3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai finì del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri finì sul territorio di una Parte soltanto con l’Accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

     4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.

     5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

 

     Articolo 24.

     Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 25.

     I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:

     a) in transito sul territorio di una delle Parti, o

     b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 3 del presente Allegato.

 

     Articolo 26.

     Le Parti:

     a) si comunicano reciprocamente, alla data dell’entrata in vigore dell’Allegato:

     - l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1;

     - l’elenco degli organismi competenti per l’attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1;

     - l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 12, lettere b) e c);

     - l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 22, paragrafo 2;

     b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai finì dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai finì di una corretta applicazione del presente Allegato.

 

     Articolo 27.

     1. Il gruppo di lavoro “prodotti vitivinicoli”, denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

     2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

 

     Articolo 28.

     1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

 

     Articolo 29.

     1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

     2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.

     4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.

 

     Articolo 30.

     L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

 

Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

 

     A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

     ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO

     1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l’elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (G.U.C.E. L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:

     - 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione (G.U.C.E. L 115 del 6.5.1977, pag. 77)

     2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17 o (G.U.C.E. L 248 dell’11.9.1974, pag. 7)

     3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (G.U.C.E. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

     - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

     4. 376 L 0895:direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (G.U.C.E. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

     - 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 12.7.1997, pag. 33)

     5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d’applicazione per le pratiche enologiche (G.U.C.E. L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:

     - 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione (G.U.C.E. L 7 dell’11.1.1980, pag. 12)

     6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (G.U.C.E. L 207 del 15.8.1979, pag. 26)

     7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (G.U.C.E. L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:

     - 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione (G.U.C.E. L 253 del 5.9.1986, pag. 11)

     8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l’elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (G.U.C.E. L 367 del 31.12.1985, pag. 37)

     9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (G.U.C.E. L 38 del 13.2.1986, pag. 13)

     10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (G.U.C.E. L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

     11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l’utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (G.U.C.E. L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:

     - 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione (G.U.C.E. L 252 del 4.9.1986, pag. 15)

     12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (G.U.C.E. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

     - 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione (G.U.C.E. L 210 del 28.7.1998, pag. 8)

     13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (G.U.C.E. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:

     - 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 24.7.1996, pag. 1)

     14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (G.U.C.E. L 296 del 29.10.1988, pag. 69)

     15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (G.U.C.E. L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:

     - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (G.U.C.E. L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

     16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (G.U.C.E. L 40 dell’11.2.1989, pag. 27), modificata da:

     - 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 237 del 10.9.1994, pag. 1)

     17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.C.E. L 40 dell’11.2.1989, pag. 38), rettificata nella G.U.C.E. L 347 del 28.11.1989, pag. 37

     18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (G.U.C.E. L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:

     - 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 65 dell’11.3.1992, pag. 32)

     19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l’imbottigliatore e l’imbottigliamento (G.U.C.E. L 209 del 21.7.1989, pag. 31)

     20. 389 R 2392:regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U.C.E. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

     - 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

     21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (G.U.C.E. L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:

     - 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione (G.U.C.E. L 347 del 18.12.1997, pag. 42)

     22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (G.U.C.E. L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

     - 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione (G.U.C.E. L 117 del 7.5.1997, pag. 10)

     23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U.C.E. L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

     - 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (G.U.C.E. L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

     24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (G.U.C.E. L 308 dell’8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:

     - 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione (G.U.C.E. L 287 del 21.10.1997, pag. 15)

     25. 391 R 3223:regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (G.U.C.E. L 305 del 6.11.1991, pag. 14)

     26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (G.U.C.E. L 368 del 31.12.1991, pag. 1)

     27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (G.U.C.E. L 368 del 31.12.1991, pag. 15)

     28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell’8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole neutro nel settore del vino (G.U.C.E. L 130 del 15.5.1992, pag. 13)

     29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (G.U.C.E. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

     - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione (G.U.C.E. L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

     30. 392 R 2333:regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (G.U.C.E. L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

     - 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

     31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (G.U.C.E. L 350 dell’1.12.1992, pag. 60)

     32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 37 del 13.2.1993, pag.1)

     33. 393 R 586:regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (G.U.C.E. L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:

     - 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione (G.U.C.E. L 97 del 18.4.1996, pag. 17)

     34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (G.U.C.E. L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla G.U.C.E. L 301 dell’8.12.1993, pag. 29

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all’articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:

     - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure

     - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;

     b) in caso di trasporto, quale previsto all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:

     i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:

     - l’esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

     - l’esemplare 4, o una copia certificata conforme dell’esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario.

     ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:

     - l’esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

     - una copia certificata conforme dell’esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;

     c) oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 186 del 30.6.1989, pag. 21)

     35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (G.U.C.E. L 278 dell’11.11.1993, pag. 48), modificato da:

     - 3980693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (G.U.C.E. L 96 del 28.3.1998, pag. 17)

     36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 237 del 10.9.1994, pag. 13)

     37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (G.U.C.E. L 289 del 10.11.1994, pag. 5)

     38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (G.U.C.E. L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:

     - 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione (G.U.C.E. L 70 del 30.3.1995)

     39. 395 L 0002:direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (G.U.C.E. L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:

     - 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (G.U.C.E. L 86 del 28.3.1997, pag. 4)

     40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (G.U.C.E. L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

     - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (G.U.C.E. L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

     41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (G.U.C.E. L 60 del 18.3.1995, pag. 3)

     42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (G.U.C.E. L 60 del 18.3.1995, pag. 5)

     43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l’acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (G.U.C.E. L 91 del 22.4.1995, pag. 1)

     44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” e del “Prosecco del Montello e dei Colli Asolani” prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (G.U.C.E. L 284 del 28.11.1995, pag. 5)

     45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d’applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (G.U.C.E. L 150 del 25.6.1996, pag. 13)

     46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (G.U.C.E. L 124 del 25.4.1998, pag. 22)

     ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

     Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

     B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

     ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO

     1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033)

     2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86)

     3. Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l’elenco dei vitigni e l’esame delle varietà (RU 1999 535)

     4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033)

     5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

     Ai fini del presente Allegato, l’ordinanza è adattata come segue:

     a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:

     1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;

     2) trattamenti termici;

     3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

     4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

     5) impiego di lieviti per vinificazione;

     6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

     7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;

     8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;

     9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

     - fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;

     - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;

     - dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;

     10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria;

     11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;

     12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

     13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell’immissione al consumo umano diretto;

     14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;

     15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;

     16) impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;

     17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:

     - tartrato neutro di potassio,

     - bicarbonato di potassio,

     - carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico, - tartrato di calcio o acido tartarico,

     - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;

     18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:

     - gelatina alimentare,

     - colla di pesce,

     - caseina e caseinato di potassio,

     - albumina animale,

     - bentonite,

     - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

     - caolino,

     - tannino,

     - enzimi pectolitici,

     - preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;

     19) aggiunta di tannino;

     20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;

     21) trattamento:

     - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

     - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;

     22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;

     23) impiego di gomma arabica;

     24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;

     25) impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

     - di alginato di calcio, oppure

     - di alginato di potassio;

     26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;

     27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

     28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;

     29) impiego di solfato di calcio per l’elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;

     30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

     31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

     32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;

     33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto o del vino;

     34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino.

     b) in deroga all’articolo 371 dell’Ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:

     - per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente Allegato;

     - per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall’entrata in vigore del presente Allegato;

     c) in deroga all’articolo 373 dell’Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:

     1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U.C.E. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

     - 396 R 1427:regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l’indicazione dell’importatore di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero;

     bb) in deroga all’articolo 2, paragrafo 3, punto i), all’articolo 28, paragrafo 1 e all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine “vino da tavola”, se del caso completato dalla dicitura “vino tipico”, può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera;

     cc) in deroga all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l’85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;dd) in deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l’indicazione dell’anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l’85 % da uve raccolte nell’anno in questione;

     2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U.C.E. L 309 dell’8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

     - 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (G.U.C.E. L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     aa) in deroga all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;

     bb) in deroga all’articolo 14, paragrafo 7, i termini “demi-sec” e “moelleux” possono essere sostituiti rispettivamente dai termini “légèrement doux” e “demi-doux”.

     3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (G.U.C.E. L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

     - 396 R 1429:regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (G.U.C.E. L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     la dicitura “Stato membro produttore” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

     4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (G.U.C.E. L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

     - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (G.U.C.E. L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

     Ai fini dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     in deroga all’articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

     6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530)

     7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273)

     8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (G.U.C.E. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

     - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

     9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (G.U.C.E. L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla G.U.C.E. L 301 dell’8.12.1993, pag. 29

     Ai fini dell’applicazione dell’Allegato, il regolamento è adattato come segue:

     a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l’articolo 4, il documento di accompagnamento dev’essere conforme al modello che figura nell’Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3, il documento contiene un’indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;

     b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d’importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all’attestato e al bollettino d’analisi previsti per l’importazione di vini, succhi e mosti d’uve (G.U.C.E. L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (G.U.C.E. L 135 dell’8.5.1998, pag. 4);

     c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

     ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

     Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

 

Appendice 2

Denominazioni protette di cui all’articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

     1.1. I termini in appresso, che figurano all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:

     (i) la dicitura “vini di qualità prodotti in regioni determinate” e la relativa abbreviazione “v.q.p.r.d.”, nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

     (ii) la dicitura “vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate” e la relativa abbreviazione “v.s.q.p.r.d.”, nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura “Sekt bestimmter Anbaugebiete” o “Sekt b.A.”;

     (iii) la dicitura “vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate” e la relativa abbreviazione “v.f.q.p.r.d.”, nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

     (iv) la dicitura “vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate” e la relativa abbreviazione “v.l.q.p.r.d.”, nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

     1.2. I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio, relativo all’elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:

     - (“vin doux naturel”)

     - “vino generoso”

     - “vino generoso de licor”

     - “vinho generoso”

     - “vino dulce natural”

     - “vino dolce naturale”

     - “vinho doce natural”

     - “vin doux naturel”.

     1.3. Il termine “Crémant”.

     II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

     V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     A. Indicazioni geografiche

     1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (“vino di qualità prodotto in una regione determinata”)

     1.1. Vqprd designati con la dicitura “Denominazione di origine controllata e garantita”

     Albana di Romagna

     Asti

     Barbaresco

     Barolo

     Brachetto d’Acqui

     Brunello di Montalcino

     Carmignano

     Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:

     - Montalbano

     - Rufina

     - Colli fiorentini

     - Colli senesi

     - Colli aretini

     - Colline pisane

     - Montespertoli

     Cortese di Gavi

     Franciacorta

     Gattinara

     Gavi

     Ghemme

     Montefalco Sagrantino

     Montepulciano

     Recioto di Soave

     Taurasi

     Torgiano

     Valtellina

     Valtellina Grumello

     Valtellina Inferno

     Valtellina Sassella

     Valtellina Valgella

     Vernaccia di San Gimignano

     Vermentino di Gallura

     1.2. Vqprd designati con la dicitura “Denominazione di origine controllata”

     1.2.1. Regione Piemonte

     Alba

     Coste della Sesia

     Albugnano

     Diano d’Alba

     Alto Monferrato

     Dogliani

     Acqui

     Fara

     Asti

     Gabiano

     Boca

     Langhe monregalesi

     Bramaterra

     Langhe

     Caluso

     Lessona

     Canavese

     Loazzolo

     Cantavenna

     Monferrato

     Carema

     Monferrato Casalese

     Casalese

     Ovada

     Casorzo d’Asti

     Piemonte

     Castagnole Monferrato

     Pinorelese

     Castelnuovo Don Bosco

     Roero

     Chieri

     Sizzano

     Colli tortonesi

     Valsusa

     Colline novaresi

     Verduno

     Colline saluzzesi

     1.2.2. Regione Val d’Aosta

     Arnad-Montjovet

     Enfer d’Arvier

     Chambave

     Morgex

     Nus

     Torrette

     Donnas

     Valle d’Aosta

     La Salle

     Vallée d’Aoste

     1.2.3. Regione Lombardia

     Botticino

     Oltrepò Pavese

     Capriano del Colle

     Riviera del Garda Bresciano

     Cellatica

     San Colombano al Lambro

     Garda

     San Martino Della Battaglia

     Garda Colli Mantovani

     Terre di Franciacorta

     Lugana

     Valcalepio

     Mantovano

     1.2.4. Regione Trentino - Alto Adige

     Alto Adige

     Meranese di collina

     Bozner Leiten

     Santa Maddalena

     Bressanone

     Sorni

     Brixner

     St. Magdalener

     Buggrafler

     Südtirol

     Burgraviato

     Südtiroler

     Caldaro

     Terlaner

     Casteller

     Terlano

     Colli di Bolzano

     Teroldego Rotaliano

     Eisacktaler

     Trentino

     Etschtaler

     Trento

     Gries

     Val Venosta

     Kalterer

     Valdadige

     Kalterersee

     Valle Isarco

     Lago di Caldaro

     Vinschgau

     Meraner

     Hügel

     1.2.5. Regione Veneto

     Bagnoli di Sopra

     Custoza

     Bagnoli

     Etschtaler

     Bardolino

     Gambellara

     Breganze

     Garda

     Breganze Torcolato

     Lessini Durello

     Colli Asolani

     Lison Pramaggiore

     Colli Berici

     Lugana

     Colli Berici Barbarano

     Montello

     Colli di Conegliano

     Piave

     Colli di Conegliano Fregona

     San Martino della Battaglia

     Colli di Conegliano Refrontolo

     Soave

     Colli Euganei

     Valdadige

     Conegliano

     Valdobbiadene

     Conegliano Valdobbiadene

     Valpantena

     Conegliano Valdobbiadene Cartizze

     Valpolicella

     1.2.6. Regione Friuli - Venezia Giulia

     Carso

     Friuli Annia

     Colli Orientali del Friuli

     Friuli Aquileia

     Colli Orientali del Friuli Cialla

     Friuli Grave

     Colli Orientali del Friuli Ramandolo

     Friuli Isonzo

     Colli Orientali del Friuli Rosazzo

     Friuli Latisana

     Collio

     Isonzo del Friuli

     Collio Goriziano

     Lison Pramaggiore

     1.2.7. Regione Liguria

     Albenga

     Finale

     Albenganese

     Finalese

     Cinque Terre

     Golfo del Tigullio

     Colli di Luni

     Riviera Ligure di Ponente

     Colline di Levanto

     Riviera dei fiori

     Dolceacqua

     1.2.8. Regione Emilia - Romagna

     Bosco Eliceo

     Colli di Parma

     Castelvetro

     Colli di Rimini

     Colli Bolognesi

     Colli di Scandiano e Canossa

     Colli Bolognesi Classico

     Colli Piacentini

     Colli Bolognesi Colline di Riosto

     Colli Piacentini Monterosso

     Colli Bolognesi Colline Marconiane

     Colli Piacentini Val d’Arda

     Colli Bolognesi Colline Oliveto

     Colli Piacentini Val Nure

     Colli Bolognesi Monte San Pietro

     Colli Piacentini Val Trebbia

     Colli Bolognesi Serravalle

     Reggiano

     Colli Bolognesi Terre di Montebudello

     Reno

     Colli Bolognesi Zola Predosa

     Romagna

     Colli d’Imola

     Santa Croce

     Colli di Faenza

     Sorbara

     1.2.9. Regione Toscana

     Barco Reale di Carmignano

     Montereggio di Massa Marittima

     Bolgheri

     Montescudaio

     Bolgheri Sassicaia

     Parrina

     Candia dei Colli Apuani

     Pisano di San Torpè

     Carmignano

     Pitigliano

     Chianti

     Pomino

     Chianti classico

     San Gimignano

     Colli Apuani

     San Torpè

     Colli dell’Etruria Centrale

     Sant’Antimo

     Colli di Luni

     Scansano

     Colline Lucchesi

     Val d’Arbia

     Costa dell’“Argentario”

     Val di Cornia

     Elba

     Val di Cornia Campiglia Marittima

     Empolese

     Val di Cornia Piombino

     Montalcino

     Val di Cornia San Vincenzo

     Montecarlo

     Val di Cornia Suvereto

     Montecucco

     Valdichiana

     Montepulciano

     Valdinievole

     1.2.10. Regione Umbria

     Assisi

     Lago di Corbara

     Colli Martani

     Montefalco

     Colli Perugini

     Orvieto

     Colli Amerini

     Orvietano

     Colli Altotiberini

     Todi

     Colli del Trasimeno

     Torgiano

     1.2.11. Regione Marche

     Castelli di Jesi

     Matelica

     Colli pesaresi

     Metauro

     Colli Ascolani

     Morro d’Alba

     Colli maceratesi

     Piceno

     Conero

     Roncaglia

     Esino

     Serrapetrona

     Focara

     1.2.12. Regione Lazio

     Affile

     Genazzano

     Aprilia

     Gradoli

     Capena

     Marino

     Castelli Romani

     Montecompatri Colonna

     Cerveteri

     Montefiascone

     Circeo

     Olevano romano

     Colli albani

     Orvieto

     Colli della Sabina

     Piglio

     Colli lanuvini

     Tarquinia

     Colli etruschi viterbesi

     Velletri

     Cori

     Vignanello

     Frascati

     Zagarolo

     1.2.13. Regione Abruzzo

     Abruzzo

     Controguerra

     Abruzzo Colline teramane

     Molise

     1.2.14. Regione Molise

     Biferno

     Pentro d’Isernia

     1.2.15. Regione Campania

     Avellino

     Guardia Sanframondi

     Aversa

     Ischia

     Campi Flegrei

     Massico

     Capri

     Penisola Sorrentina

     Castel San Lorenzo

     Penisola Sorrentina-Gragnano

     Cilento

     Penisola Sorrentina-Lettere

     Costa d’Amalfi Furore

     Penisola Sorrentina-Sorrento

     Costa d’Amalfi Ravello

     Sannio

     Costa d’Amalfi Tramonti

     Sant’Agata de’ Goti

     Costa d’Amalfi

     Solopaca

     Falerno del Massico

     Taburno

     Galluccio

     Tufo

     Guardiolo

     Vesuvio

     1.2.16. Regione Puglia

     Alezio

     Lucera

     Barletta

     Manduria

     Brindisi

     Martinafranca

     Canosa

     Matino

     Castel del Monte

     Nardò

     Cerignola

     Ortanova

     Copertino

     Ostuni

     Galatina

     Puglia

     Gioia del Colle

     Salice salentino

     Gravina

     San Severo

     Leverano

     Squinzano

     Lizzano

     Trani

     Locorotondo

     1.2.17. Regione Basilicata

     Vulture

     1.2.18. Regione Calabria

     Bianco

     Pollino

     Bivongi

     San Vito di Luzzi

     Cirò

     Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

     Donnici

     Savuto

     Lamezia

     Scavigna

     Melissa

     Verbicaro

     1.2.19. Regione Sicilia

     Alcamo

     Menfi

     Contea di Sclafani

     Noto

     Contessa Entellina

     Pantelleria

     Delia Nivolalli

     Sambuca di Sicilia

     Eloro

     Santa Margherita di Belice

     Etna

     Sciacca

     Faro

     Siracusa

     Lipari

     Vittoria

     Marsala

     1.2.20. Regione Sardegna

     Alghero

     Sardegna-Jerzu

     Arborea

     Sardegna-Mogoro

     Bosa

     Sardegna-Nepente di Oliena

     Cagliari

     Sardegna-Oliena

     Campidano di Terralba

     Sardegna-Semidano

     Mandrolisai

     Sardegna-Tempio Pausania

     Oristano

     Sorso Sennori

     Sardegna

     Sulcis

     Sardegna-Capo Ferrato

     Terralba

     2. Vini da tavola recanti un’indicazione geografica

     2.1. Abruzzo

     Alto tirino

     Colline Frentane

     Colline Teatine

     Histonium

     Colli Aprutini

     Terre di Chieti

     Colli del sangro

     Valle Peligna

     Colline Pescaresi

     Vastese

     2.2. Basilicata

     Basilicata

     2.3. Provincia autonoma di Bolzano

     Dolomiti

     Mitterberg tra Cauria e Tel

     Dolomiten

     Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

     Mitterberg

     2.4. Calabria

     Arghilla

     Palizzi

     Calabria

     Pellaro

     Condoleo

     Scilla

     Costa Viola

     Val di Neto

     Esaro

     Valdamato

     Lipuda

     Valle dei Crati

     Locride

     2.5. Campania

     Colli di Salerno

     Paestum

     Dugenta

     Pompeiano

     Epomeo

     Roccamonfina

     Irpinia

     Terre del Volturno

     2.6. Emilia-Romagna

     Castelfranco Emilia

     Ravenna

     Bianco dei Sillaro

     Rubicone

     Emilia

     Sillaro

     Fortana del Taro

     Terre die Veleja

     Forli

     Val Tidone

     Modena

     2.7. Friuli-Venezia Giulia

     Alto Livenza

     Venezia Giulia

     Venezie

     2.8. Lazio

     Civitella d’Agliano

     Lazio

     Colli Cimini

     Nettuno

     Frusinate

     Dei Frusinate

     2.9. Liguria

     Colline Savonesi

     Val Polcevera

     2.10. Lombardia

     Alto Mincio

     Pavia

     Benaco bresciano

     Quistello

     Bergamasca

     Ronchi di Brescia

     Collina del Milanese

     Sabbioneta

     Montenetto di Brescia

     Sebino

     Mantova

     Terrazze Retiche di Sondrio

     2.11. Marche

     Marche

     2.12. Molise

     Osco

     Rotae

     Terre degli Osci

     2.13. Puglia

     Daunia

     Salento

     Murgia

     Tarantino

     Puglia

     Valle d’Itria

     2.14. Sardegna

     Barbagia

     Planargia

     Colli del Limbara

     Romangia

     Isola dei Nuraghi

     Sibiola

     Marmila

     Tharros

     Nuoro

     Trexenta

     Nurra

     Valle dei Tirso

     Ogliastro

     Valli di Porto Pino

     Parteolla

     2.15. Sicilia

     Camarro

     Salina

     Colli Ericini

     Sicilia

     Fontanarossa di Cerda

     Valle Belice

     Salemi

     2.16. Toscana

     Alta Valle della Greve

     Toscana

     Colli della Toscana centrale

     Toscano

     Maremma toscana

     Val di Magra

     Orcia

     2.17. Provincia autonoma di Trento

     Dolomiten

     Venezie

     Dolomiti

     Vallagarina

     Atesino

     2.18. Umbria

     Allerona

     Narni

     Bettona

     Spello

     Cannara

     Umbria

     2.19. Veneto

     Alto Livenza

     Marca Trevigiana

     Colli Trevigiani

     Vallagarina

     Conselvano

     Veneto

     Dolomiten

     Veneto orientale

     Dolomiti

     Verona

     Venezie

     Veronese

     B. Diciture tradizionali

     Amarone

     Auslese

     Buttafuoco

     Cacc’e mmitte

     Cannellino

     Cerasuolo

     Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C

     Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.

     Est! Est!! Est!!!

     Fior d’arancio

     Governo all’uso Toscano

     Gutturnio

     Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T

     Lacrima

     Lacrima Christi

     Lambiccato

     Ramie

     Rebola

     Recioto

     Sangue di Guida

     Scelto

     Sciacchetrà

     Sforzato, Sfurzat

     Torcolato

     Vendemmia Tardiva

     Vin Santo Occhio di Pernice

     Vin Santo

     Vino nobile

     B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

     I. Indicazioni geografiche

     1. Cantoni

     Zürich

     Appenzell Innerrhoden

     Bern/Berne

     Appenzell Ausserrhoden

     Luzern

     St Gallen

     Uri

     Graubünden

     Schwyz

     Aargau

     Nidwalden

     Thurgau

     Glarus

     Ticino

     Fribourg/Freiburg

     Vaud

     Basel-Land

     Valais/Wallis

     Basel-Stadt

     Neuchâtel

     Solothurn

     Genève

     Schaffhausen

     Jura

     1.1. Zürich

     1.1.1. Zürichsee

     Erlenbach

     Meilen

     - Mariahalde

     - Appenhalde

     - Turmgut

     - Chorherren

     Herrliberg

     Richterswil

     - Schipfgut

     Stäfa

     - Hombrechtikon

     - Lattenberg

     - Feldbach

     - Sternenhalde

     - Rosenberg

     - Uerikon

     - Trüllisberg

     Thalwil

     Küsnacht

     Uetikon am See

     Kilchberg

     Wädenswil

     Männedorf

     Zollikon

     1.1.2. Limmattal

     Höngg

     Oberengstringen

     Oetwil an der Limmat

     Weiningen

     1.1.3. Züricher Unterland

     Bachenbülach

     Niederhasli

     Boppelsen

     Niederwenigen

     Buchs

     Nürensdorf

     Bülach

     Oberembrach

     Dielsdorf

     Otelfingen

     Eglisau

     Rafz

     Freienstein

     Regensberg

     - Teufen

     Regensdorf

     - Schloss Teufen

     Steinmaur

     Glattfelden

     Wasterkingen

     Hüntwangen

     Wil

     Kloten

     Winkel

     Lufingen

     Weiach

     1.1.4. Weinland

     Adlikon

     Kleinandelfingen

     - Andelfingen

     Schiterberg

     - Heiligberg

     Marthalen

     Benken

     Neftenbach

     - Berg am Irchel

     Wartberg

     Buch am Irchel

     Ossingen

     Dachsen

     Pfungen

     D ttlikon

     Rheinau

     Dinhard

     Rickenbach

     Dorf

     Seuzach

     - Goldenberg

     Stammheim

     - Schloss Goldenberg

     Trüllikon

     - Schwerzenberg

     - Rudolfingen

     - Elgg

     - Wildensbuch

     Ellikon

     Truttikon

     Elsau

     Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

     Flaach

     Volken

     - Worrenberg

     Waltalingen

     - Flurlingen

     - Schloss Schwandegg

     - Henggart

     - Schloss Giersberg

     Hettlingen

     Wiesendangen

     Humlikon

     Wildensbuch

     - Klosterberg

     Winterthur-Wülflingen

     1.2. Bern/Berne

     Biel/Bienne

     Sigriswil

     Erlach/Cerlier

     Spiez

     Gampelen/Champion

     Tschugg

     Ins/Anet

     Tüscherz/Daucher

     - Neuenstadt/La Neuveville

     - Alfermée

     - Schafis/Chavannes

     Twann/Douane

     - Ligerz/Gléresse

     - St Petersinsel/Ile St-Pierre

     - Schernelz

     Vignelz/Vigneule

     Oberhofen

     1.3. Luzern

     Aesch

     Hitzkirch

     Altwis

     Hohenrain

     Dagmersellen

     Horw

     Ermensee

     Meggen

     Gelfingen

     Weggis

     Heidegg

     1.4. Uri

     Bürglen

     Flüelen

     1.5. Schwyz

     Altendorf

     Küssnacht am Rigi

     Leutschen

     Wangen

     Wollerau

     1.6. Nidwalden

     Stans

     1.7. Glarus

     Niederurnen

     Glarus

     1.8. Fribourg/Freiburg

     Vully

     - Nant

     - Praz

     - Sugiez

     - Môtier

     - Mur

     Cheyres

     Font

     1.9. Basel-Land

     Aesch

     Maisprach

     - Tsch pperli

     Muttenz

     Arisdorf

     Oberdorf

     Arlesheim

     Pfeffingen

     Balstahl

     Pratteln

     - Klus

     Reinach

     Biel-Benken

     Sissach

     Binningen

     Tenniken

     Bottmingen

     Therwil

     Buus

     Wintersingen

     Ettingen

     Ziefen

     Itingen

     Zwingen

     Liestal

     1.10. Basel-Stadt

     Riehen

     1.11. Solothurn

     Buchegg

     Dornach

     Erlinsbach

     Flüh

     Hofstetten

     Rodersdorf

     Witterswil

     1.12. Schaffhausen

     Altdorf

     Schaffhausen

     - Beringen

     - Heerenberg

     - Buchberg

     - Munot

     - Buchegg

     - Rheinhalde

     Dörflingen

     Schleitheim

     - Heerenberg

     Siblingen

     - G chlingen

     - Eisenhalde

     Hallau

     Stein am Rhein

     - Löhningen

     - Blaurock

     - Oberhallau

     - Chäferstei

     Osterfingen

     Thayngen

     Rüdlingen

     Trasadingen

     Wilchingen

     1.13. Appenzell Innerrhoden

     Oberegg

     1.14. Appenzell Ausserrhoden

     Lutzenberg

     1.15. St Gallen

     Altst tten

     Mels

     - Forst

     Oberriet

     Amden

     Pfäfers

     Au

     Quinten

     - Monstein

     Rapperswil

     Ragaz

     Rebstein

     - Freudenberg

     Rheineck

     Balgach

     Rorschacherberg

     Berneck

     Sargans

     - Pfauenhalde

     Sax

     - Rosenberg

     Sevelen

     Bronchhofen

     St Margrethen

     Eichberg

     Thal

     - Flums

     - Buchberg

     Frümsen

     Tscherlach

     Grabs

     Walenstadt

     - Werdenberg

     Wartau

     Heerbrugg

     Weesen

     Jona

     Werdenberg

     Marbach

     Wil

     1.16. Graubünden

     Bonaduz

     Maienfeld

     - Cama

     - St Luzisteig

     Chur

     Malans

     Domat/Ems

     Mesolcina

     Felsberg

     Monticello

     Fl sch

     Roveredo

     Grono

     San Vittore

     Igis

     Verdabbio

     Jenins

     Zizers

     Leggia

     1.17. Aargau

     Auenstein

     Frick

     Baden

     Gansingen

     Bergdietikon

     Gebensdorf

     - Herrenberg

     Gipf-Oberfrick

     Biberstein

     Habsburg

     Birmenstorf

     Herznach

     Böttstein

     Hornussen

     - Bözen

     - Stiftshalde

     Bremgarten

     Hottwil

     - Stadtreben

     Kaisten

     Döttingen

     Kirchdorf

     Effingen

     Klingnau

     Egliswil

     Küttigen

     Elfingen

     Lengnau

     Endingen

     Lenzburg

     - Ennetbaden

     - Goffersberg

     - Goldwand

     - Burghalden

     Erlinsbach

     Magden

     Manndach

     Steinbruck

     Meisterschwanden

     Spreitenbach

     Mettau

     Sulz

     Möriken

     Tegerfelden

     Muri

     Thalheim

     Niederrohrdorf

     Ueken

     Oberflachs

     Unterlunkhofen

     Oberhof

     Untersiggenthal

     Oberhofen

     Villigen

     - Obermumpf

     - Schlossberg

     - Oberrohrdorf

     - Steinbrüchler

     Oeschgen

     Villnachern

     Remigen

     Wallenbach

     Rüfnach

     Wettingen

     - Bödeler

     Wil

     - Rütiberg

     Wildegg

     Schaffisheim

     Wittnau

     Schinznach

     Würenlingen

     Schneisingen

     Würenlos

     Seengen

     Zeiningen

     - Berstenberg

     Zufikon

     - Wessenberg

     1.18. Thurgau

     1.18.1. Produktions zone I

     Diessenhofen

     Nussbaumen

     - St Katharinental

     - St Anna-Oelenberg

     - Frauenfeld

     - Chindsruet-Chardüsler

     - Guggenhürli

     Oberneuenforn

     - Holderberg

     - Farhof

     - Herdern

     - Burghof

     - Kalchrain

     Schlattingen

     - Schloss Herdern

     - Herrenberg

     Hüttwilen

     Stettfurt

     - Guggenhüsli

     - Schloss Sonnenberg

     - Stadtschryber

     - Sonnenberg

     Niederneuenforn

     Uesslingen

     - Trottenhalde

     - Steigässli

     - Landvogt

     Warth

     - Chrachenfels

     - Karthause Ittingen

     1.18.2. Produktions zone II

     Amlikon

     Sulgen

     - Amriswil

     - Schützenhalde

     Buchackern

     Weinfelden

     - Götighofen

     - Bachtobel

     - Buchenhalde

     - Scherbengut

     - Hohenfels

     - Schloss Bachtobel

     Griesenberg

     Schmälzler

     Hessenreuti

     Straussberg

     M rstetten

     Sunnehalde

     - Ottenberg

     Thurgut

     1.18.3. Produktions zone III

     Berlingen

     Mammern

     Ermatingen

     Mannenbach

     Eschenz

     Salenstein

     - Freudenfels

     - Arenenberg

     Fruthwilen

     Steckborn

     1.19. Ticino

     1.19.1. Bellinzona

     Arbedo-Castione

     Medeglia

     Bellinzona

     Moleno

     Cadenazzo

     Monte Carasso

     Camorino

     Pianezzo

     Giubiasco

     Preonzo

     Gnosca

     Robasacco

     Gorduno

     Sant’Antonino

     Gudo

     Sementina

     Lumino

     1.19.2. Blenio

     Corzoneso

     Dongio

     Malvaglia

     Ponto Valentino

     Semione

     1.19.3. Leventina

     Anzonico

     Bodio

     Giornico

     Personico

     Pollegio

     1.19.4. Locarno

     Ascona

     Loco

     Auressio

     Losone

     Berzona

     Magadino

     Borgnone

     Mergoscia

     Brione s/Minusio

     Minusio

     Brissago

     Mosogno

     Caviano

     Muralto

     Cavigliano

     Orselina

     Contone

     Piazzogna

     Corippo

     Ronco s/Ascona

     Cugnasco

     San Nazzaro

     Gerra Gambarogno

     S. Abbondio

     Gerra Verzasca

     Tegna

     Gordola

     Tenero-Contra

     Intragna

     Verscio

     Lavertezzo

     Vira Gambarogno

     Locarno

     Vogorno

     1.19.5. Lugano

     Agno

     Breganzona

     Agra

     Brusino Arsizio

     Aranno

     Cademario

     Arogno

     Cadempino

     Astano

     Cadro

     Barbengo

     Cagiallo

     Bedano

     Camignolo

     Bedigliora

     Canobbio

     Bioggio

     Carabbia

     Bironico

     Carabietta

     Bissone

     Carona

     Bosco Luganese

     Caslano

     Cimo

     Neggio

     Comano

     Novaggio

     Croglio

     Origlio

     Cureggia

     Pambio-Noranco

     Cureglia

     Paradiso

     Curio

     Pazallo

     Davesco Soragno

     Ponte Capriasca

     Gentilino

     Porza

     Grancia

     Pregassona

     Gravesano

     Pura

     Iseo

     Rivera

     Lamone

     Roveredo

     Lopagno

     Rovio

     Lugaggia

     Sala Capriasca

     Lugano

     Savosa

     Magliaso

     Sessa

     Manno

     Sigirino

     Maroggia

     Sonvico

     Massagno

     Sorengo

     Melano

     Tesserete

     Melide

     Torricella-Taverne

     Mezzovico-Vira

     Vaglio

     Miglieglia

     Vernate

     Montagnola

     Vezia

     Monteggio

     Vico Morcote

     Morcote

     Viganello

     Muzzano

     Villa Luganese

     1.19.6. Mendrisio

     Arzo

     Mendrisio

     Balerna

     Meride

     Besazio

     Monte

     Bruzella

     Morbio Inferiore

     Caneggio

     Morbio Superiore

     Capolago

     Novazzano

     Casima

     Rancate

     Castel San Pietro

     Riva San Vitale

     Chiasso

     Salorino

     Chiasso-Pedrinate

     Stabio

     Coldrerio

     Tremona

     Genestrerio

     Vacallo

     Ligornetto

     1.19.7. Riviera

     Biasca

     Claro

     Cresciano

     Iragna

     Lodrino

     Osogna

     1.19.8. Valle Maggia

     Aurigeno

     Gordevio

     Avegno

     Lodano

     Cavergno

     Maggia

     Cevio

     Moghegno

     Giumaglio

     Someo

     1.20. Vaud

     1.20.1. Région est de Lausanne

     - Aigle

     - Savuit

     Belmont- sur-Lausanne

     Montreux

     Bex

     Ollon

     Blonay

     Paudex

     Calamin

     Puidoux

     Chardonne

     Pully

     - Cure d’Attalens

     Riex

     Chexbres

     Rivaz

     Corbeyrier

     Roche

     Corseaux

     St-Légier-La Chiésaz

     Corsier-sur-Vevey

     St-Saphorin

     - Cully

     - Burignon

     - Dezaley

     - Faverges

     Dezaley-Marsens

     Treytorrens

     Epesses

     Vevey

     Grandvaux

     Veytaux

     Jongny

     Villeneuve

     La Tour-de-Peilz

     Villette

     - Lavey-Morcles

     - Châtelard

     Lutry

     Yvorne

     1.20.2. Région ouest de Lausanne

     Aclens

     Gilly

     Allaman

     Givrins

     Arnex-sur-Nyon

     Gollion

     Arzier

     Gland

     Aubonne

     Grens

     Begnins

     Lavigny

     Bogis-Bossey

     Lonay

     Borex

     Luins

     - Bougy-Villars

     - Château de Luins

     Bremblens

     Lully

     Buchillon

     Lussy-sur-Morges

     Bursinel

     Mex

     Bursins

     Mies

     Bussigny-près-Lausanne

     Monnaz

     Bussy-Chardonney

     Mont-sur-Rolle

     Chigny

     Morges

     Clarmont

     Nyon

     Coinsins

     Perroy

     Colombier

     Prangins

     Commugny

     Préverenges

     Coppet

     Prilly

     Crans-près-Céligny

     Reverolle

     Crassier

     Rolle

     Crissier

     Romanel-sur-Morges

     Denens

     Saint-Livres

     Denges

     Saint-Prex

     Duillier

     Signy-Avenex

     Dully

     St-Saphorin-sur-Morges

     Echandens

     Tannay

     Echichens

     Tartegnin

     Ecublens

     Saint-Sulpice

     Essertines-sur-Rolle

     Tolochenaz

     Etoy

     Trélex

     Eysins

     Vaux-sur-Morges

     Féchy

     Vich

     Founex

     Villars-Sainte-Croix

     Genolier

     Villars-sous-Yens

     Vinzel

     Vullierens

     Vufflens-la-Ville

     Yens

     Vufflens-le-Château

     1.20.3. Côtes - de - l’Orbe

     Agiez

     Mathod

     Arnex-sur-Orbe

     Montcherand

     Baulmes

     Orbe

     Bavois

     Orny

     Belmont-sur-Yverdon

     Pompaples

     Chamblon

     Rances

     Champvent

     Suscévaz

     Chavornay

     Treycovagnes

     Corcelles-sur-Chavornay

     Valeyres-sous-Rances

     Eclépens

     Villars-sous-Champvent

     Essert-sous-Champvent

     Yvonand

     La Sarraz

     1.20.4. Nord vaudois

     Bonvillars

     Concise

     Corcelles-près-Concise

     Fiez

     Fontaines-sur-Grandson

     Grandson

     Montagny-près-Yverdon

     Novalles

     Onnens

     Valeyres-sous-Montagny

     1.20.5. Vully

     Bellerive

     Chabrey

     Champmartin

     Constantine

     Montmagny

     Mur

     Vallamand

     Villars-le-Grand

     1.21. Valais/Wallis

     Agarn

     Collombey-Muraz

     Ardon

     Collonges

     Ausserberg

     Conthey

     Ayent

     Dorénaz

     - Signèse

     Eggerberg

     Baltschieder

     Embd

     Bovernier

     Ergisch

     Bratsch

     Evionnaz

     Brig/Brigue

     Fully

     - Chablais

     - Beudon

     - Chalais

     - Branson

     - Chamoson

     - Châtaignier

     - Ravanay

     Gampel

     - Saint Pierre-de-Clage

     Grimisuat

     - Trémazières

     - Champlan

     - Charrat

     - Molignon

     - Chermignon

     - Le Mont

     - Ollon

     - Saint Raphaël

     Chippis

     Grône

     - Hohtenn

     - La Millière

     - Lalden

     - Muraz

     - Lens

     - Noës

     - Flanthey

     Sion

     - Saint-Clément

     - Batassé

     - Vaas

     - Bramois

     - Leytron

     - Châteauneuf

     - Grand-Brûlé

     - Châtroz

     - Montagnon

     - Clavoz

     - Montibeux

     - Corbassière

     - Ravanay

     - La Folie

     - Leuk/Loèche

     - Lentine

     - Lichten

     - Maragnenaz

     - Martigny

     - Molignon

     - Coquempey

     - Le Mont

     - Martigny-Combe

     - Mont d’Or

     - Plan Cerisier

     - Montorge

     - Miège

     - Pagane

     - Montana

     - Uvrier

     - Corin

     Stalden

     Monthey

     Staldenried

     Nax

     Steg

     Nendaz

     Troistorrents

     Niedergesteln

     Turtmann/Tourtemagne

     Port-Valais

     Varen/Varone

     - Les Evouettes

     Venthône

     - Randogne

     - Anchette

     - Loc

     - Darnonaz

     Raron/Rarogne

     Vernamiège

     Riddes

     Vétroz

     - Saillon

     - Balavaud

     - Saint-Léonard

     - Magnot

     Saint-Maurice

     Veyras

     - Salgesch/Salquenen

     - Bernune

     Salins

     Muzot

     Saxon

     Ravyre

     Savièse

     Vernayaz

     - Diolly

     Vex

     Sierre

     Vionnaz

     - Champsabé

     Visp/Viège

     - Crétaplan

     Visperterminen

     - Géronde

     Vollèges

     - Goubing

     Vouvry

     - Granges

     Zeneggen

     1.22. Neuchâtel

     Auvernier

     Gorgier

     Bevaix

     Hauterive

     Bôle

     Le Landeron

     Boudry

     Neuchâtel

     - Colombier

     - Champréveyres

     - Corcelles

     - La Coudre

     Cormondrèche

     Peseux

     Cornaux

     Saint-Aubin

     Cortaillod

     Saint-Blaise

     Cressier

     Vaumarcus

     Fresens

     1.23. Genève

     Aire-la-Ville

     Avusy

     Anières

     Bardonnex

     - Avully

     - Charrot

     - Landecy

     Laconnex

     Bellevue

     Meinier

     - Bernex

     - Le Carre

     - Lully

     Meyrin

     Cartigny

     Perly-Certoux

     Céligny ou Côte

     Céligny Plans-les-Ouates

     Chancy

     Presinge

     Choulex

     Puplinges

     Collex-Bossy

     Russin

     Collonge-Bellerive

     Satigny

     - Cologny

     - Bourdigny

     - Confignon

     - Choully

     - Corsier

     - Peissy

     Dardagny

     Soral

     - Essertines

     Troinex

     Genthod

     Vandoeuvres

     Gy

     Vernier

     Hermance

     Veyrier

     Jussy

     1.24. Jura

     Buix

     Soyhières

     II. Diciture tradizionali svizzere

     Appellation d’origine

     Appellation d’origine contrôlée

     Attestierter Winzerwy

     Bondola

     Clos

     Cru

     Denominazione di origine

     Denominazione di origine controllata

     Dôle

     Dorin

     Fendant

     Goron

     Grand Cru

     Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

     La Gerle

     Landwein

     Nostrano

     Perdrix Blanche

     Perlan

     Premier Cru

     Salvagnin

     Schiller

     Terravin

     Ursprungsbezeichnung

     Vin de pays

     Vinatura

     VITI

     Winzerwy

 

Appendice 3

relativa agli articoli 6 e 25

     I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 6 dell’Allegato non impedisce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino:

     - Ermitage / Hermitage

     - Johannisberg

     II. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

     - Auslese

     - Beerenauslese

     - Beerli

     - Beerliwein

     - Eiswein

     - Gletscherwein

     - Oeil de Perdrix

     - Sélection de grain noble

     - Spätlese

     - Strohwein

     - Süssdruck

     - Trockenbeerenauslese

     - Vendange tardive

     - Vendemmia tardiva

     - Vin de gelée

     - Vin des Glaciers

     - Vin de paille

     - Vin doux naturel

     - Weissherbst

     Tuttavia, conformemente all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi “Auslese”, “Beerliwein” e “Spätlese” possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

     III. Conformemente all’articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

     a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

     b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

     c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

     d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

     e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

     f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

 

 

ALLEGATO 8

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni

nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

 

     Articolo 1.

     Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

 

     Articolo 2.

     Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

     a) bevande spiritose, quali definite,

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,

     - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

     e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

     b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati “bevande aromatizzate”, quali definiti,

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,

     - per la Svizzera, dal capitolo 39 del’Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303), e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

 

     Articolo 3.

     Ai fini del presente Allegato, si intende per

     a) “bevanda spiritosa originaria di”, se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

     b) “bevanda aromatizzata originaria di”, se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

     c) “designazione”: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

     d) “etichettatura”: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

     e) “presentazione”: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;

     f) “imballaggio”: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

 

     Articolo 4.

     1. Sono protette le seguenti denominazioni:

     a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 1;

     b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 2;

     c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 3;

     d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 4.

     2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione “marc” o “acquavite di vinaccia” può essere sostituita dalla denominazione “Grappa” per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell’appendice 2.

 

     Articolo 5.

     1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

     2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

     3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

     4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC.

 

     Articolo 6.

     La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “modo”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

 

     Articolo 7.

     In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

 

     Articolo 8.

     Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

 

     Articolo 9.

     Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d’origine o che è caduta in disuso in tale paese.

 

     Articolo 10.

     Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell’altra Parte.

 

     Articolo 11.

     Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

 

     Articolo 12.

     Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

 

     Articolo 13.

     Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

     a) in transito sul territorio di una delle Parti; o

     b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:

     aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

     bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

     cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

     dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

     ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

     ff) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

 

     Articolo 14.

     1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’applicazione del presente Allegato.

     2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

 

     Articolo 15.

     1. Se uno degli organismi di cui all’articolo 14 ha motivo di sospettare che:

     a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e

     b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

     l’organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l’organismo o gli organismi competenti dell’altra Parte.

     2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

     a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;

     b) la composizione di tale bevanda;

     c) la designazione e la presentazione;

     d) la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

 

     Articolo 16.

     1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

     2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.

     4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione del presente Allegato.

 

     Articolo 17.

     1. Il gruppo di lavoro “bevande spiritose”, denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

     2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

 

     Articolo 18.

     Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

 

     Articolo 19.

     1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore del presente Allegato.

     2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

 

Appendice 1

     Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

     1. Rum

     Rhum de la Martinique

     Rhum de la Guadeloupe

     Rhum de la Réunion

     Rhum de la Guyane

     (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione “tradizionale”)

     Ron de Ma´ laga

     Ron de Granada

     Rum da Madeira

     2. a) Whisky

     Scotch Whisky

     Irish Whisky

     Whisky español

     (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni “malt” o “grain”)

     b) Whiskey

     Irish Whiskey

     Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

     (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione “Pot Still”)

     3. Bevande spiritose di cereali

     Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

     Korn

     Kornbrand

     4. Acquavite di vino

     Eau-de-vie de Cognac

     Eau-de-vie des Charentes

     Cognac

     (Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

     - Fine

     - Grande Fine Champagne

     - Grande Champagne

     - Petite Fine Champagne

     - Fine Champagne

     - Borderies

     - Fins Bois

     - Bons Bois)

     Fine Bordeaux

     Armagnac

     Bas-Armagnac

     Haut-Armagnac

     Ténarèse

     Eau-de-vie de vin de la Marne

     Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

     Eau-de-vie de vin de Bourgogne

     Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

     Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

     Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

     Eau-de-vie de vin de Savoie

     Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

     Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

     Eau-de-vie de vin originaire de Provence

     Faugères ou eau-de-vie de Faugères

     Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

     Aguardente do Minho

     Aguardente do Douro

     Aguardente da Beira Interior

     Aguardente da Bairrada

     Aguardente do Oeste

     Aguardente do Ribatejo

     Aguardente do Alentejo

     Aguardente do Algarve

     5. Brandy

     Brandy de Jerez

     Brandy del Penedès

     Brandy italiano

     Brandy /Brandy d’Attique

     Brandy /Brandy du Péloponèse

     Brandy /Brandy de Grèce centrale

     Deutscher Weinbrand

     Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

     6. Acquavite di vinaccia

     Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

     Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

     Eau-de-vie de marc de Bourgogne

     Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

     Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

     Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

     Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

     Marc de Bourgogne

     Marc de Savoie

     Marc d’Auvergne

     Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

     Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

     Eau-de-vie de marc originaire de Provence

     Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

     Marc d’Alsace Gewürztraminer

     Marc de Lorraine

     Bagaceira do Minho

     Bagaceira do Douro

     Bagaceira da Beira Interior

     Bagaceira da Bairrada

     Bagaceira do Oeste

     Bagaceira do Ribatejo

     Bagaceiro do Alentejo

     Bagaceira do Algarve

     Orujo gallego

     Grappa

     Grappa di Barolo

     Grappa piemontese o del Piemonte

     Grappa lombarda o di Lombardia

     Grappa trentina o del Trentino

     Grappa friulana o del Friuli

     Grappa veneta o del Veneto

     Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

     Tsikoudia di Creta

     Tsipouro della Macedonia

     Tsipouro della Tessaglia

     Tsipouro di Tirnabos

     Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

     7. Acquavite di frutta

     Schwarzw lder Kirschwasser

     Schwarzw lder Himbeergeist

     Schwarzw lder Mirabellenwasser

     Schwarzw lder Williamsbirne

     Schwarzw lder Zwetschgenwasser

     Fr nkisches Zwetschgenwasser

     Fr nkisches Kirschwasser

     Fr nkischer Obstler

     Mirabelle de Lorraine

     Kirsch d’Alsace

     Quetsch d’Alsace

     Framboise d’Alsace

     Mirabelle d’Alsace

     Kirsch de Fougerolles

     Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

     Südtiroler Aprikot o Südtiroler

     Marille/Aprikot dell’Alto Adige o Marille dell’Alto Adige

     Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

     Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

     Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

     Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

     Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

     Williams friulano o del Friuli

     Sliwovitz del Veneto

     Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

     Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

     Distillato di mele trentino o del Trentino

     Williams trentino o del Trentino

     Sliwovitz trentino o del Trentino

     Aprikot trentino o del Trentino

     Medronheira do Algarve

     Medronheira do Buçaco

     Kirsch o Kirschwasser Friulano

     Kirsch o Kirschwasser Trentino

     Kirsch o Kirschwasser Veneto

     Aguardente de pèra da Lousa

     Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

     Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

     Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

     Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

     Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

     Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

     Wachauer Marillenbrand

     8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

     Calvados du Pays d’Auge

     Calvados

     Eau-de-vie de cidre de Bretagne

     Eau-de-vie de poiré de Bretagne

     Eau-de-vie de cidre de Normandie

     Eau-de-vie de poiré de Normandie

     Eau-de-vie de cidre du Maine

     Aguardiente de sidra de Asturias

     Eau-de-vie de poiré du Maine

     9. Acquavite di genziana

     Bayerischer Gebirgsenzian

     Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige

     Genziana trentina o del Trentino

     10. Bevande spiritose di frutta

     Pachara´ n

     Pachara´ n navarro

     11. Bevande spiritose al ginepro

     Ostfriesischer Korngenever

     Genièvre Flandre Artois

     Hasseltse jenever

     Balegemse jenever

     Péket de Wallonie

     Steinh ger

     Plymouth Gin

     Gin de Mahón

     12. Bevande spiritose al carvi

     Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

     Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

     13. Bevande spiritose all’anice

     Anis español

     E’voca anisada

     Cazalla

     Chinchón

     Ojén

     Rute

     Ouzo/

     14. Liquori

     Berliner Kümmel

     Hamburger Kümmel

     Münchener Kümmel

     Chiemseer Klosterlikör

     Bayerischer Kr uterlikör

     Cassis de Dijon

     Cassis de Beaufort

     Irish Cream

     Palo de Mallorca

     Ginünha portuguesa

     Licor de Singevergs

     Benediktbeurer Klosterlikör

     Ettaler Klosterlikör

     Ratafia de Champagne

     Ratafia catalana

     Anis portuguès

     Finnish berry/fruit liqueur

     Grossglockner Alpenbitter

     Marizzeller Magenlikör

     Mariazeller Jagasaftl

     Puchheimer Bitter

     Puchheimer Schlossgeist

     Steinfelder Magenbitter

     Wachauer Marüllenlikör

     Jâgertee, Jagertee, Jagatee

     15. Bevande spiritose

     Pommeau de Bretagne

     Pommeau du Maine

     Pommeau de Normandie

     Svensk Punsch/Swedish Punsch

     16. Vodka

     Svensk vodka/Swedish vodka

     Suomalainen vodka/Finsk vodka/vodka of Finland

 

Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

     Acquavite di vino

     Eau-de-vie de vin du Valais

     Brandy du Valais

     Acquavite di vinaccia

     Baselbieter Marc

     Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

     Grappa della Val Calanca

     Grappa della Val Bregaglia

     Grappa della Val Mesolcina

     Grappa della Valle di Poschiavo

     Marc d’Auvernier

     Marc de Dôle du Valais

     Acquavite di frutta

     Aargauer Bure Kirsch

     Abricot du Valais

     Abricotine du Valais

     Baselbieterkirsch

     Baselbieter Zwetschgenwasser

     Bernbieter Kirsch

     Bernbieter Mirabellen

     Bernbieter Zwetschgenwasser

     Bérudges de Cornaux

     Canada du Valais

     Coing d’Ajoie

     Coing du Valais

     Damassine d’Ajoie

     Damassine de la Baroche

     Emmentaler Kirsch

     Framboise du Valais

     Frei mter Zwetschgenwasser

     Fricktaler Kirsch

     Golden du Valais

     Gravenstein du Valais

     Kirsch d’Ajoie

     Kirsch de la Béroche

     Kirsch du Valais

     Kirsch suisse

     Luzerner Kirsch

     Luzerner Zwetschgenwasser

     Mirabelle d’Ajoie

     Mirabelle du Valais

     Poire d’Ajoie

     Poire d’Orange de la Baroche

     Pomme d’Ajoie

     Pomme du Valais

     Prune d’Ajoie

     Prune du Valais

     Prune impériale de la Baroche

     Pruneau du Valais

     Rigi Kirsch

     Seel nder Pflümliwasser

     Urschwytzerkirsch

     Williams du Valais

     Zuger Kirsch

     Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

     Bernbieter Birnenbrand

     Frei mter Theilerbirnenbrand

     Luzerner Birnentr sch

     Luzerner Theilerbirnenbrand

     Acquavite di genziana

     Gentiane du Jura

     Bevande spiritose al ginepro

     Genièvre du Jura

     Liquori

     Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

     Bernbieter Griottes Liqueur

     Bernbieter Kirschen Liqueur

     Liqueur de poires Williams du Valais

     Liqueur d’abricot du Valais

     Liqueur de framboise du Valais

     Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

     Bernbieter Kräuterbitter

     Eau-de-vie d’herbes du Jura

     Eau-de-vie d’herbes du Valais

     Genépi du Valais

     Gotthard Kräuterbrand

     Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

     Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

     Altre

     Lie du Mandement

     Lie de Dôle du Valais

     Lie du Valais

 

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

 

     Clarea

     Sangría

     Nürnberger Glühwein

     Thüringer Glühwein

     Vermouth de Chambéry

     Vermouth di Torino

 

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

 

     Nessuna

 

Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

     Articolo 1. Oggetto.

     Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

 

     Articolo 2. Campo di applicazione.

     1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

     2. Le Parti s’impegnano ad estendere il campo d’applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell’Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, e mediante modifica dell’appendice 1, conformemente alla procedura di cui all’articolo 8.

 

     Articolo 3. Principio dell’equivalenza.

     1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell’appendice 1.

     2. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all’articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

 

     Articolo 4. Libera circolazione dei prodotti biologici.

     Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte menzionate nell’appendice 1.

 

     Articolo 5. Etichettatura.

     1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

     - la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;

     - l’uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

     2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

 

     Articolo 6. Paesi terzi.

     1. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

     2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

 

     Articolo 7. Scambio d’informazioni.

     In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

     - l’elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;

     - l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo;

     - le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1, conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

     Articolo 8. Gruppo di lavoro per i prodotti biologici.

     1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato “il gruppo di lavoro”, istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, procede all’esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

     2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

     - verificare l’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell’appendice 1;

     - raccomandare al Comitato, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un’attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;

     - raccomandare al Comitato l’estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

 

     Articolo 9. Misure di salvaguardia.

     1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l’adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

     2. Se nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l’applicazione del presente Allegato.

 

Appendice 1 dell'allegato 9 [13]

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

 

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea:

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.C.E. L 198 del 22.7.1991), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione (G.U.U.E. L 85 del 2.4.2003).

- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi in cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.C.E. L 11 del 17.1.1992), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 (G.U.U.E. L 81 del 28.3.2003).

- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (G.U.C.E. L 25 del 2.2.1993), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (G.U.C.E. L 241 del 26.9.2000).

- Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentati (G.U.C.E. L 243 del 13.9.2001), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2002 (G.U.C.E. L 289 del 26.10.2002).

- Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (G.U.U.E. L 31 del 6.2.2003).

Disposizioni applicabili in Svizzera:

- Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5347).

- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5357).

Esclusione dal regime di equivalenza:

Prodotti svizzeri a base di ingredienti prodotti nel quadro della riconversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza 910.18 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.

 

 

Appendice 2 dell'allegato 9 [14]

Modalità d'applicazione

 

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.

 

 

ALLEGATO 10 [15]

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità

alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

 

     Articolo 1. Campo di applicazione.

     Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

 

     Articolo 2. Oggetto.

     1. I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

     2. L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

     - l’Ufficio federale dell’agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;

     - gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all’articolo 3;

     - gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall’Ufficio federale dell’agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

     3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all’articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

 

     Articolo 3. Certificato di controllo.

     1. Ai sensi del presente Allegato, per “certificato di controllo” s’intende:

     - il formulario di cui all’Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;

     - il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

     - il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell’OCSE sul regime OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

     2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all’immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

     3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

     4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

 

     Articolo 4. Scambio di informazioni.

     1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all’Ufficio federale dell’agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

     2. Per poter valutare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l’Ufficio federale dell’agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

     3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro “ortofrutticoli” e deciso dal Comitato.

 

     Articolo 5. Clausola di salvaguardia.

     1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

     2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

     3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l’adozione di dette misure.

     4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un Accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

 

     Articolo 6. Gruppo di lavoro “ortofrutticoli”.

     1. Il gruppo di lavoro “ortofrutticoli” istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

     2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l’appendice del presente Allegato.

 

Appendice

 

Organismi di controllo svizzeri

autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

 

     1. Qualiservice

     Kapellenstrasse 5

     CH-3011 BERN

 

 

ALLEGATO 11

relativo alle misure sanitarie e zootecniche

applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

 

     Articolo 1.

     1. Il titolo I del presente Allegato verte:

     - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;

     - sugli scambi e l’importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

     2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

 

TITOLO I

Scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni scambi di prodotti animali

 

     Articolo 2.

     1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

     2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 1. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

 

     Articolo 3.

     Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

 

     Articolo 4.

     1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d’importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

     2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 3. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

 

     Articolo 5.

     Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull’applicazione delle disposizioni che figurano nell’appendice 4.

 

     Articolo 6.

     Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’appendice 5.

 

TITOLO II

 

     Articolo 7. Finalità.

     La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l’istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

 

     Articolo 8. Obblighi multilaterali.

     Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell’Accordo istitutivo dell’organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

 

     Articolo 9. Campo di applicazione.

     1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell’appendice 6.

     2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l’articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l’irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d’imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l’etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

 

     Articolo 10. Definizioni.

     Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

     a) “prodotti animali”: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell’appendice 6;

     b) “misure sanitarie”: le misure definite nell’Allegato A, paragrafo 1 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

     c) “adeguato livello di protezione sanitaria”: il livello di protezione definito nell’Allegato A, paragrafo 5 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

     d) “autorità competenti”:

     i) Svizzera: le autorità di cui all’appendice 7, parte A;

     ii) Comunità europea: le autorità di cui all’appendice 7, parte B.

 

     Articolo 11. Adeguamento alle condizioni regionali.

     1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all’articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

     2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l’importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell’appendice 8.

 

     Articolo 12. Equivalenza.

     1. Il riconoscimento dell’equivalenza presuppone la valutazione e l’accettazione dei seguenti elementi:

     - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l’adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;

     - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;

     - l’operato delle autorità competenti nell’esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

     Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell’esperienza già acquisita.

     2. L’equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d’igiene.

 

     Articolo 13. Determinazione dell’equivalenza.

     1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l’adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

     i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza;

     ii) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l’adeguato livello di protezione sanitaria;

     iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

     iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria;

     v) la Parte importatrice riconosce l’equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest’ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

     2. Se l’equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Farti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l’adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell’appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l’esito della procedura di cui al paragrafo 1.

 

     Articolo 14. Riconoscimento delle misure sanitarie.

     1. Nell’appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell’entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Farti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

     2. Nell’appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Farti applicano misure sanitarie differenti.

 

     Articolo 15. Controlli alle frontiere e canoni.

     I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

     a) all’appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;

     b) all’appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;

     c) all’appendice 10, parte C, per le misure specifiche;

     d) all’appendice 10, parte D, per i canoni.

 

     Articolo 16. Verifica.

     1. Per stimolare la fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l’altro:

     a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica;

     b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

     Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell’appendice 9.

     2. Per la Comunità:

     - le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,

     - i controlli alle frontiere di cui all’articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

     3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all’articolo 15.

     4. Le Farti possono, di comune Accordo:

     a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;

     b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

 

     Articolo 17. Notificazione.

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

     2. Le Parti si notificano reciprocamente:

     - entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;

     - nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;

     - qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

     3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell’appendice 11.

     4. In caso di allarme d’ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all’appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

     5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

 

     Articolo 18. Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche.

     1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

     2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l’altro:

     - l’esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;

     - ragguagli sull’andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

     - informazioni sui risultati delle verifiche di cui all’articolo 16.

     3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell’esito di detto esame.

     4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell’appendice 11.

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Articolo 19. Comitato misto veterinario.

     1. E’ istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Farti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

     2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

     3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

     4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

     5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

     6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d’ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

 

     Articolo 20. Clausola di salvaguardia.

     1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell’altra Parte contraente, ne informa previamente quest’ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Farti.

     2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l’intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

     3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest’ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

     4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

 

Appendice 1 [16]

 

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. AFTA EPIZOOTICA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (G.U.U.E. L 306 del 22.11.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. PESTE SUINA CLASSICA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (G.U.C.E. L 316 dell'1.12.2001), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione -

6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22).

B. Modalità di applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (G.U.C.E. L 39 del 9.2.2002).

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. PESTE EQUINA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (G.U.C.E. L 157 del 10.6.1992), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

IV. INFLUENZA AVIARIA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (G.U.C.E. L 167 del 22.6.1992), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'influenza aviaria).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

V. MALATTIA DI NEWCASTLE

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (G.U.C.E. L 260 del 5.9.1992), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6.

Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni [Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13), pag. 113 (vaccinazione, ecc.)].

5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), (RS 916.441.22).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. MALATTIE DEI PESCI

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (G.U.C.E. L 175 del 19.7.1993), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare, in virtù della modifica I dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RO 2001.1337). La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria s'impegna ad adottare le misure d'emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

A. Legislazioni

Comunità europea

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.C.E. L 147 del 31.5.2001), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione (G.U.U.E. L 162 del 30.4.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1), in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 3 (Ufficio federale di veterinaria), 25-58 (importazione) e 64-77 (esportazione).

3. Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990 concernente un divieto temporaneo all'importazione di ruminanti e di prodotti derivanti da tali animali provenienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39).

4. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari).

5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sull'igiene delle carni (OIgC), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.190), in particolare gli articoli 31-33 (controllo degli animali da macello), 48 (compiti degli ispettori delle carni), e 49-54 (compiti dei controllori delle carni).

6. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 817.02), e in particolare l'articolo 122 (parti della carcassa improprie al consumo).

7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-185 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica).

8. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, (OLA1A), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro la BSE.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza d'infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell'animale in caso di sospetto di BSE. L'animale sospetto deve essere abbattuto in modo incruento, la carcassa incenerita e il cervello inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione degli articoli 178 e 179 dell'ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono abbattuti sia gli animali infetti sia i loro discendenti diretti. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 183 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

5. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 175a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

6. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.

7. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente a titolo dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti d'origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra gli MSR.

In applicazione degli articoli 181 e 182 dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 122 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 273 del 10.10.2002) definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti d'origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti d'origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

VIII. ALTRE MALATTIE

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (G.U.C.E. L 62 del 15.3.1993), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini).

3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 5 dicembre 2003 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione d'esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IX. NOTIFICA DELLE MALATTIE

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (G.U.C.E. L 378 del 31.12.1982), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (G.U.U.E. L 67 del 5.3.2004).

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

B. Modalità di applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

 

 

Appendice 2 [17]

 

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

 

I. BOVINI E SUINI

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (G.U.U.E. L 5 del 9.1.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

B. Modalità di applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;

e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;

g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'allegato D, capitolo I.F della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

b) i tori d'allevamento d'età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;

c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (G.U.C.E. L 249 del 23.7.2004) si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni di intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (G.U.C.E. L 215 del 9.8.2001), modificata da ultimo dalla decisione 2004/320/CE (G.U.C.E. L 102 del 7.4.2004), si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

per il modello 1:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

- "malattia: rinotracheite bovina infettiva,

- conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;"

per il modello 2:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:

- al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:

- "malattia: di Aujeszky

- conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;".

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:

- "I bovini:

- sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi,

- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina,

- sono nati dopo il 1° giugno 2001."

II. OVINI E CAPRINI

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (G.U.C.E. L 46 del 19.2.1991), modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini (G.U.U.E. L 248 del 22.7.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (SR 916.443.11).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. EQUIDI

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/ CEE (G.U.U.E. L 139 del 30.4.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV. POLLAME E UOVA DA COVA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (G.U.C.E. L 303 del 31.10.1990), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I. Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (salmonella enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (G.U.C.E. L 209 del 17.8.1977). La sigla adottata per la Svizzera è "CH".

5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. ANIMALI E PRODOTTI D'ACQUACOLTURA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (G.U.C.E. L 46 del 19.2.1991), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (G.U.C.E. L 122 del 16.5.2003).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s'impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. a) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 1, della direttiva 91/67/CEE.

b) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo 2, della direttiva 91/67/CEE.

c) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.

d) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.

e) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione (G.U.C.E. L 135 del 3.6.2003).

f) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE.

VI. EMBRIONI BOVINI

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (G.U.C.E. L 302 del 19.10.1989), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (G.U.C.E. L 122 del 16.5.2003).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. a) Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

b) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VII. SPERMA BOVINO

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (G.U.C.E. L 194 del 22.7.1988), modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (G.U.U.E. L 30 del 4.2.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a) Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/ CEE.

b) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VIII. SPERMA SUINO

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/ CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (G.U.C.E. L 122 del 16.5.2003).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri d'inseminazione come impresa d'esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. ALTRE SPECIE

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (G.U.C.E. L 268 del 14.9.1992), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/ CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE) (G.U.U.E. L 139 del 30.4.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni d'esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri d'inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa d'esportazione).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE.

d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 146 del 13.6.2003), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione (G.U.U.E. L 344 del 20.11.2004). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (G.U.C.E. L 312 del 27.11.2003).

7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE (G.U.C.E. L 234 del 3.10.1995).

8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE (G.U.C.E. L 185 del 4.8.1995).

9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE (G.U.C.E. L 182 del 2.8.1995).

10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE (G.U.C.E. L 275 del 18.11.1995).

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi di cui al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis.

13. Gli animali di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, che hanno subito una quarantena in un centro riconosciuto e che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli previsti dalla direttiva 92/65/CEE.

 

 

Appendice 3 [18]

Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

 

I. COMUNITÀ EUROPEA - LEGISLAZIONE

A. Bovini, suini, ovini e caprini

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 302 del 31.12.1972), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (G.U.U.E. L 139 del 30.4.2004).

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE.

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (G.U.C.E. L 303, del 31.10.1990), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

D. Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (G.U.C.E. L 46 del 19.2.1991), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

E. Molluschi

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (G.U.C.E. L 268, del 24.9.1991), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

F. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (G.U.C.E. L 302 del 19.10.1989), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

G. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (G.U.C.E. L 194 del 22.7.1988), modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (G.U.U.E. L 30 del 4.2.2004).

H. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

I. Altri animali vivi

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (G.U.C.E. L 268 del 14.9.1992), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE.

II. SVIZZERA - LEGISLAZIONE

Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

Agli effetti dell'applicazione del presente allegato, per quanto riguarda la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro autorizzato, in applicazione delle disposizioni dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE.

III. NORME DI APPLICAZIONE

Di norma, l'Ufficio federale di veterinaria applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrittive, ne informa in via preliminare i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

 

 

Appendice 4 [19]

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

 

I. COMUNITÀ EUROPEA - LEGISLAZIONE

 

A. Bovini

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (G.U.C.E. L 206 del 12.8.1977), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (G.U.C.E. L 122 del 16.5.2003).

B. Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (G.U.C.E. L 382 del 31.12.1988), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

C. Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (G.U.C.E. L 153 del 6.6.1989).

D. Equidi

a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990).

b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990).

E. Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (G.U.C.E. L 85 del 5.4.1991).

F. Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (G.U.C.E. L 178 del 12.7.1994).

II. SVIZZERA - LEGISLAZIONE

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 26.11.03 (RS 916.310).

III. NORME DI APPLICAZIONE

Lasciando impregiudicate disposizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le disposizioni contemplate dalla direttiva 94/28/CE.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

 

 

Appendice 5 [20]

Controlli e canoni

 

Capitolo 1

Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

I. Sistema TRACES

A. Legislazioni

Comunità europea

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (G.U.U.E. L 94, del 31.3.2004).

Svizzera

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401).

B. Modalità di applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE.

Per gli scambi di animali vivi, del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, tra la Comunità europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti d'origine animale (G.U.U.E. L 94 del 31.3.2004).

Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (G.U.C.E. L 224 del 18.8.1990), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 315 del 19.11.2002).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni:

- pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità,

- pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengano ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (G.U.C.E. L 235 del 4.9.2001), modificata da ultimo dalla decisione 2004/318/CE (G.U.U.E. L 102 del 7.4.2004).

Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- il riferimento al periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre è sostituito dai termini "l'anno civile",

- per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

CANTONE DI ZURIGO

CANTONE DI BERNA

CANTONE DI LUCERNA

CANTONE DI URI

CANTONE DI SVITTO

CANTONE DI OBVALDO

CANTONE DI NIDVALDO

CANTONE DI GLARONA

CANTONE DI ZUGO

CANTONE DI FRIBURGO

CANTONE DI SOLETTA

CANTONE DI BASILEA CITTÀ

CANTONE DI BASILEA CAMPAGNA

CANTONE DI SCIAFFUSA

CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO

CANTONE DI APPENZELLO INTERNO

CANTONE DI SAN GALLO

CANTONE DEI GRIGIONI

CANTONE DI ARGOVIA

CANTONE DI TURGOVIA

CATONE TICINO

CANTONE DI VAUD

CATONE DEL VALLESE

CANTONE DI NEUCHÂTEL

CANTONE DI GINEVRA

CANTONE DEL GIURA

In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare l'articolo 7 (registrazione), e dell'ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404), in particolare l'articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati;

c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11.

4. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato.

5. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

6. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;

b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;

c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ;

b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati;

c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11.

8. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera:

a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;

b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

c) il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;

e) le disposizioni del punto 7 non si applicano;

f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

10. In deroga alle disposizioni previste per i canoni all'appendice 5, capitolo 3, punto VI, lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile.

11. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero, di animali delle specie bovine, e per il rientro dal pascolo frontaliero di animali delle specie bovine (rientro normale o anticipato):

 

(Omissis)

 

IV. Norme specifiche

A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente a un controllo documentale in uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente a un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente a un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE, per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente a un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente a un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali.

B. Gli animali vivi originari di paesi diversi da quelli di cui al presente allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (G.U.C.E. L 268 del 24.4.1991), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, sono soggetti ai seguenti controlli:

- controlli documentali.

VII. Punti di entrata - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera (119)

A. Per la Comunità:

Per l'Italia:  

 

- Campocologno  

ferrovia 

- Chiasso  

strada, ferrovia 

- Grand San Bernardo-Pollein  

strada 

B. Per la Svizzera:

con l'Italia:  

Campocologno  

ferrovia 

 

Chiasso  

strada/ferrovia 

 

Martigny  

strada 

Capitolo 2

Importazioni dai paesi terzi

I. Legislazione

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni previste dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

II. Modalità di applicazione

A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ferney-Voltaire/Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo 3

Disposizioni specifiche

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

I. MUTUA ASSISTENZA

A. Legislazioni

Comunità europea

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (G.U.C.E. L 351 del 2.12.1989).

Svizzera

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RS 916.40), in particolare il suo articolo 57.

B. Modalità di applicazione particolari

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

A. Legislazioni

Comunità europea

1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (G.U.C.E. L 355 del 5.12.1992), modificata dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (G.U.U.E. L 5 del 9.1.2004).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione).

2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (G.U.C.E. L 204 del 11.8.2000), modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - allegato II: elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione. 6. Agricoltura - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria - I.

Normativa veterinaria (G.U.C.E. L 236 del 23.9.2003).

2. Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404).

B. Modalità di applicazione particolari

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.

3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A. Legislazioni Comunità europea

1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (G.U.C.E. L 340 del 11.12.1991), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (G.U.C.E. L 122 del 16.5.2003).

Svizzera

1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1).

2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (G.U.C.E. L 174 del 2.7.1997), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2003 del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta (G.U.C.E. L 151 del 19.6.2003).

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CEE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.443.11).

4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

IV. SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Le disposizioni del capitolo 1, punto VI, e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

V. CANONI

A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:

2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR e un massimo di 175 EUR per partita.

C. Non viene riscosso alcun canone:

- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea,

- per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno,

- per gli animali destinati al cantone dei Grigioni,

- per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE,

- per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera,

- per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità,

- per gli equidi.

D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR e un massimo di 100 EUR per partita.

E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per "partita" un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione e aventi la medesima destinazione.

 

 

Appendice 6 [21]

Prodotti animali

 

CAPITOLO 1

Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

     (Omissis).

 

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

 

I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

Ove necessario, i modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

 

CAPITOLO III

Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

 

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa a suo avviso equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

 

 

Appendice 7

Autorità competenti

 

PARTE A

Svizzera

     Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell’economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

     - per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell’economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

     - per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell’economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;

     - per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell’economia.

 

PARTE B

Comunità europea

     Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

     - per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

     - la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell’ambito del mercato unico europeo.

 

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

 

Appendice 9

Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche

     Ai fini della presente appendice, per “verifica” si intende il controllo dell’operato.

     1. Principi generali

     1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata “verificatore”) e la Parte verificata (in appresso denominata “verificato”), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

     1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l’efficienza dell’autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l’esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l’esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

     1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall’operato stesso. Se quest’ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

     1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

     2. Principi applicabili al verificatore

     Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

     2.1. l’oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

     2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

     2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

     2.4. l’identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;

     2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

     2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d’informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d’interessi;

     2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell’operatore.

     Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

     3. Principi applicabili al verificato

     I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

     3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l’altro:

     - accesso all’insieme della normativa pertinente;

     - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

     - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

     - documentazione su azioni correttive e sanzioni;

     - accesso agli stabilimenti.

     3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l’osservanza regolare e uniforme delle norme.

     4. Procedure

     4.1. Riunione di apertura

     I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all’esecuzione della verifica.

     4.2. Esame documentale

     Si tratta dell’esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d’ispezione alimentare o di certificazione successivamente all’adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d’ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all’emissione di certificati.

     4.3. Sopralluoghi

     4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall’industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d’ispezione e di certificazione.

     4.3.2. Nell’ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d’immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

     4.4. Verifica a posteriori

     Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

     5. Documenti di lavoro

     I formulari per l’annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

     - testi normativi;

     - struttura e operato dei servizi incaricati dell’ispezione e della certificazione;

     - caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

     - statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

     - provvedimenti e procedure di applicazione;

     - procedure di notificazione e ricorso;

     - programmi di formazione.

     6. Riunione di chiusura

     I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d’ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

     Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

     7. Relazione

     Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

 

Appendice 10

Controlli alle frontiere e canoni

 

A. Controlli frontalieri per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Tipo di controllo frontaliero

Tasso

1. Controllo documentale

100%

2. Controlli materiali

 

- latte e prodotti lattiero-caseari

1%

- rifiuti animali

1%

 

B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A

Tipo di controllo frontaliero

Tasso

1. Controllo documentale

100%

2. Controlli materiali massimo

10%

 

C. Misure specifiche

     1. Le Parti prendono atto dell’Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all’agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

     2. La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

 

D. Canoni

     1. Per i settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:

     1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

     2. Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:

     3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

     Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell’ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l’entrata in vigore del presente Allegato.

 

 

Appendice 11 [22]

Punti di contatto

 

- Per la Comunità europea:

Direttore

Sicurezza alimentare: sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart, 101

B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore

Ufficio alimentare e veterinario

Grange

Irlanda

Capo unità

Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria

Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart, 101

B-1049 Bruxelles

- Per la Svizzera:

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Tel. (41-31) 323 85 01/02

Fax (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della sanità pubblica

Unità principale sicurezza delle derrate alimentari

CH-3003 Berna

Tel. (41-31) 322 95 55.

Fax (41-31) 322 95 74

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario

Schwarzenburgstraße 161

CH-3097 Liebefeld-Berna

Telefono: (41-31) 323 81 03

Fax: (41-31) 323 82 27

 

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della COMUNITÀ EUROPEA,

     e

     della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

     riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

     - Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera,

     - Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,

     - Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,

     - Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,

     - Dichiarazione comune sull’applicazione dell’Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

     - Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,

     - Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,

     - Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,

     - Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,

     - Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

     Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

     - Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate “fondute”,

     - Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,

     - Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,

     - Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

 

Dichiarazione comune

sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

     La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all’appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio.

     E’ inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

 

Dichiarazione comune

relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

     Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all’allegato 2 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l’aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle concessioni tariffarie.

 

Dichiarazione comune

concernente il settore delle carni

     A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell’encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

     In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

     Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

 

Dichiarazione comune

relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

     La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

 

Dichiarazione comune

relativa all’attuazione dell’allegato 4 relativo al settore fitosanitario

     La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate “le Parti”, si impegnano ad attuare nel più breve termine l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell’appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell’appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

     Gli articoli 9 e 10 dell’allegato 4 sono attuati al momento dell’entrata in vigore dell’allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d’includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell’appendice 2 dell’allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell’appendice 3 dell’allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell’appendice 4 dell’allegato 4.

     Il gruppo di lavoro “fitosanitario” di cui all’articolo 10 dell’allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all’attuazione progressiva dell’allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione.

     Per favorire l’adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

 

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4

 

     A. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI

     1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

     1.1. Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

     Beta vulgaris L.

     Humulus lupulus L.

     Prunus L. [1].

     1.2. Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all’impollinazione

     Chaenomeles Lindl.

     Cotoneaster Ehrh.

     Crataegus L.

     Cydonia Mill.

     Eriobotrya Lindl.

     Malus Mill.

     Mespilus L.

     Pyracantha Roem.

     Pyrus L.

     Sorbus L. eccetto S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

     Stranvaesia Lindl.

     1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

     Solanum L. e relativi ibridi

     1.4. Vegetali, esclusi frutti e sementi

     Vitis L.

 

[1] Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

 

     2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

     2.1. Vegetali, escluse le sementi

     Abies spp.

     Apium graveolens L.

     Argyranthemum spp.

     Aster spp.

     Brassica spp.

     Castanea Mill.

     Cucumis spp.

     Dendranthema (DC) Des Moul.

     Dianthus L. e relativi ibridi

     Exacum spp.

     Fragaria L.

     Gerbera Cass.

     Gypsophila L.

     Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

     Lactuca spp.

     Larix Mill.

     Leucanthemum L.

     Lupinus L.

     Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

     Picea A. Dietr.

     Pinus L.

     Populus L.

     Pseudotsuga Carr.

     Quercus L.

     Rubus L.

     Spinacia L.

     Tanacetum L.

     Tsuga Carr.

     Verbena L.

     2.2. Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

     Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1. 3.

     2.3. Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

     Araceae

     Marantaceae

     Musaceae

     Persea Mill.

     Strelitziaceae

     2.4. Sementi e bulbi

     Allium ascalonicum L.

     Allium cepa L.

     Allium schoenoprasum L.

     2.5. Vegetali destinati all’impianto

     Allium porrum L.

     2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

     Camassia Lindl.

     Chionodoxa Boiss.

     Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

     Galanthus L.

     Galtonia candicans (Baker) Decne

     Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

     Hyacinthus L.

     Iris L.

     Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

     Muscari Mill.

     Narcissus L.

     Ornithogalum L.

     Puschkinia Adams

     Scilla L.

     Tigridia Juss.

     Tulipa L.

     B. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A

     3. Tutti i vegetali destinati all’impianto

     eccetto:

     - sementi diverse da quelle di cui al punto 4

     - i seguenti vegetali:

     Citrus L.

     Clausena Burm. f.

     Fortunella Swingle

     Murraya Koenig ex L.

     Palmae

     Poncirus Raf.

     4. Sementi

     4.1. Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay

     Cruciferae

     Gramineae

     Trifolium spp.

     4. 2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

     Allium cepa L.

     Allium porrum L.

     Allium schoenoprasum L.

     Capsicum spp.

     Helianthus annuus L.

     Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

     Medicago sativa L.

     Phaseolus L.

     Prunus L.

     Rubus L.

     Zea mays L.

     4. 3. Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi

     Triticum

     Secale

     X Triticosecale

     5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

     Vitis L.

     6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

     Coniferales

     Dendranthema (DC) Des Moul.

     Dianthus L.

     Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

     Populus L.

     Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

     Quercus L.

     7. Frutti (originari di paesi extraeuropei)

     Annona L.

     Cydonia Mill.

     Diospyros L.

     Malus Mill.

     Mangifera L.

     Passiflora L.

     Prunus L.

     Psidium L.

     Pyrus L.

     Ribes L.

     Syzygium Gaertn.

     Vaccinium L.

     8. Tuberi non destinati all’impianto

     Solanum tuberosum L.

     9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legnoa) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

     - Castanea Mill.

     - Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale,

     originario dell’America settentrionale)

     - Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

     - Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

     - Populus L. (originario del continente americano)

     - Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale)

     e

     b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

     (Omissis).

     Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch’esse dell’esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette “UIC” e recano un marchio attestante detta conformità.

     10. Terra e mezzo di coltura

     a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba

     b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

 

Appendice B

Legislazioni

     Disposizioni della Comunità europea

     - Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

     - Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

     - Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

     - Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

     - Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998

     - Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     - Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

     - Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell’11 marzo 1998

     - Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

     - Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

     - Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America

     - Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

     - Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

     - Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

     - Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

     - Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

     - Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa

     - Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

     - Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

     - Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

     - Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

     - Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

     - Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

     - Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

     - Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l’Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

     - Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina

     - Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

 

Appendice C

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

     Comunità europea

     Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture

     Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

     WTC 3 - 6e étage

     Boulevard Simon Bolivar 30

     B-1210 Bruxelles

     Tél. (32-2) 208 37 04

     Fax (32-2) 208 37 05

     Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

     Plantedirektoratet

     Skovbrynet 20

     DK-2800 Lyngby

     Tél. (45 45 96 66 00

     Fax (45 45 96 66 10

     Bundesministerium für Ern hrung, Landwirtschaft und Forsten

     Rochusstraße 1

     D-53123 Bonn 1

     Tél. (49-228) 529 35 90

     Fax (49-228) 529 42 62

     Ministry of Agriculture

     Directorate of Plant Produce

     Plant Protection Service

     3-5, Ippokratous Str.

     GR-10164 Athens

     Tél. (30-1) 360 54 80

     Fax (30-1) 361 71 03

     Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación

     Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

     Subdirección general de Sanidad Vegetal

     MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta

     E-28002 Madrid

     Tél. (34-1) 347 82 54

     Fax (34-1) 347 82 63

     Ministry of Agriculture and Forestry

     Plant Production Inspection Centre

     Plant Protection Service

     Vilhonvuorenkatu 11 C, PO Box 42

     FIN-00501 Helsinki

     Tél. (358-0) 13 42 11

     Fax (358-0) 13 42 14 99

     Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation

     Direction générale de l’Alimentation

     Sous-direction de la Protection des végétaux

     175 rue du Chevaleret

     F-75013 Paris

     Tél. (33-1) 49 55 49 55

     Fax (33-1) 49 55 59 49

     Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

     DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale

     Via XX Settembre, 20

     I-00195 Roma

     Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70

     Fax (39-6) 481 46 28

     Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

     Plantenziektenkundige Dienst (PD)

     Geertjesweg 15 - Postbus 9102

     NL-6700 HC Wageningen

     Tél. (31-317) 49 69 11

     Fax (31-317) 42 17 01

     Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

     Stubenring 1

     Abteilung Pflanzenschutzdienst

     A-1012 Wien

     Tél. (43-1) 711 00 68 06

     Fax.: (43-1) 711 00 65 07

     Direcção-geral de Protecção das culturas

     Quinta do Marquês

     P-2780 Oeiras

     Tel.: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3

     Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

     Swedish Board of Agriculture

     Plant Protection Service

     S-551 82 Jönkoping

     Tél. (46-36) 15 59 13

     Fax (46-36) 12 25 22

     Ministère de l’Agriculture

     ASTA

     16, route d’Esch - BP 1904

     L-1019 Luxembourg

     Tél. (352) 45 71 72 218

     Fax (352) 45 71 72 340

     Department of Agriculture, Food and Forestry

     Plant Protection Service

     Agriculture House (7 West), Kildare street

     IRL-Dublin 2

     Ireland

     Tél. (353-1) 607 20 03

     Fax (353-1) 661 62 63

     Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

     Plant Health Division

     Foss House, Kings Pool

     1-2 Peasholme Green

     UK-York YO1 2PX

     United Kingdom

     Tél. (44-1904) 45 51 61

     Fax (44-1904) 45 51 63

 

Appendice D

Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari

     Le zone di cui all’articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

     Disposizioni della Comunità europea

     - Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all’articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

     - Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

     - Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

     - Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 

Dichiarazione comune

relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

     A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’appendice 1, parte A dell’allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest’ultima, da quella degli Stati membri di cui all’appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell’articolo 371 dell’ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

 

Dichiarazione comune

relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

     Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

     La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d’ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

     Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all’inserimento nell’accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

 

Dichiarazione comune

nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

     La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

     Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

 

Dichiarazione comune

concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

     La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l’evoluzione dell’encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

 

Dichiarazione comune

in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

 

Dichiarazione della Comunità europea concernente

le preparazioni denominate “fondute”

     La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell’ambito dell’adeguamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972, l’elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate “fondute”.

 

Dichiarazione della Svizzera

concernente la grappa

     La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

 

Dichiarazione della Svizzera

relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

     La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

     Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d’ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

     La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

     Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un’informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l’utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

 

Dichiarazione

relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

     - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE.

 

 

Accordo

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera

sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

 

     La Comunità europea, in appresso denominata “Comunità”, e

     la Confederazione svizzera, in appresso denominata “Svizzera”,

     entrambe in appresso denominate “le Parti”,

     considerando le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Svizzera,

     considerando l’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea,

     desiderando concludere un Accordo che consenta il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure obbligatorie di valutazione della conformità per l’accesso ai rispettivi mercati delle Parti,

     considerando che il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità facilita gli scambi commerciali tra le Parti, nel rispetto della tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dei consumatori,

     considerando che un ravvicinamento delle legislazioni facilita il reciproco riconoscimento,

     considerando i loro obblighi in quanto Parti contraenti dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, e in particolare dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, che promuove la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento,

     considerando che gli accordi di reciproco riconoscimento contribuiscono all’armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti tecnici, delle norme e dei principi che disciplinano l’applicazione delle procedure di valutazione della conformità,

     considerando che le strette relazioni tra la Comunità e la Svizzera, da una parte, e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, dall’altra, rendono opportuna la conclusione di accordi paralleli tra tali paesi e la Svizzera,

     hanno deciso di concludere il seguente accordo:

 

     Articolo 1. Oggetto.

     1. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi figuranti all’Allegato 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte nei settori di cui all’articolo 3.

     2. Per evitare la duplicazione delle procedure, qualora i requisiti svizzeri siano giudicati equivalenti ai requisiti comunitari la Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni rilasciati dagli organismi figuranti all’Allegato 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3.1 rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante indicano in particolare la conformità alla legislazione comunitaria. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.

     3. Il Comitato di cui all’articolo 10 definisce i casi cui si applica il paragrafo 2.

 

     Articolo 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente Accordo:

     per “valutazione della conformità”: si intende un esame sistematico della misura in cui un prodotto, un processo o un servizio soddisfano i requisiti specificati;

     per “organismo di valutazione della conformità”: si intende un’entità di diritto pubblico o privato le cui attività prevedono l’esecuzione della totalità o di una parte del processo di valutazione della conformità;

     per “autorità designatrice”: si intende l’autorità investita del potere di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.

     2. Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nel presente Accordo si possono utilizzare le definizioni stabilite dalla Guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993) relative ai “Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse”.

 

     Articolo 3. Campo di applicazione.

     1. Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.

     2. L’Allegato 1 definisce i settori dei prodotti contemplati dal presente Accordo. Detto allegato è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente:

     sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

     sezione II: organismi di valutazione della conformità; sezione III: autorità designatrici;

     sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;

     sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive.

     3. L’Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi.

 

     Articolo 4. Origine.

     1. Il presente Accordo riguarda i prodotti originari delle Parti, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’Allegato 1.

     2. Qualora detti prodotti siano contemplati anche dagli accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e gli Stati membri sia dell’AELS, sia dello SEE, l’Accordo riguarda anche i prodotti dei suddetti Stati AELS.

     3. L’origine dei prodotti è determinata conformemente alle regole in materia di origine non preferenziale applicabili in ciascuna delle Parti o, se del caso, negli Stati di cui al paragrafo 2. In caso di norme discordanti, si applicano le norme della Parte nella quale le merci saranno immesse sul mercato.

     4. La prova d’origine può essere fornita tramite la presentazione di un certificato d’origine. Detto certificato non è richiesto nel caso di importazioni di prodotti contemplati da un certificato di circolazione delle merci EUR 1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in conformità del Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE del 22 luglio 1972, se tale documento indica quale paese d’origine una della Parti o uno Stato membro sia dell’AELS, sia dello SEE.

 

     Articolo 5. Organismi di valutazione della conformità.

     Le Parti riconoscono che gli organismi di cui all’Allegato 1 soddisfano alle condizioni per procedere alla valutazione della conformità.

 

     Articolo 6. Autorità designatrici.

     1. Le Parti provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano i poteri e le competenze necessari per procedere alla designazione, alla revoca, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di cui all’Allegato 1. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità seguono i principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.

     2. L’inclusione e la cancellazione degli organismi di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1 sono decise su proposta di una Parte conformemente alla procedura di cui all’articolo 11.

     3. Quando un’autorità designatrice sospende o riconferma un organismo di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1 e posto sotto la sua giurisdizione, la Parte interessata ne informa immediatamente l’altra Parte e il presidente del Comitato. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dall’organismo di valutazione della conformità nel periodo della sospensione non devono essere riconosciuti dalle Parti.

 

     Articolo 7. Verifica delle procedure di designazione.

     1. Ciascuna Parte fornisce all’altra Parte le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1, degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti nell’Allegato 1.

     2. Le Parti confrontano i loro metodi di verifica della conformità degli organismi ai principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1. Per tali procedure di confronto si possono utilizzare i sistemi attualmente in uso nelle Parti per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

     3. La verifica è effettuata secondo la procedura che sarà stabilita dal Comitato conformemente all’articolo 10.

 

     Articolo 8. Verifica degli organismi di valutazione della conformità.

     1. Ciascuna Parte ha diritto, in circostanze eccezionali, a contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dall’altra Parte o figuranti all’Allegato 1 e soggetti alla giurisdizione dell’altra Parte.

     Tale contestazione dev’essere oggetto di una giustificazione scritta obiettiva e corredata da argomentazione indirizzata all’altra Parte e al presidente del Comitato

     2. In caso di disaccordo tra le Parti, confermato in seno al Comitato, le Parti procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate.

     I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di giungere a una soluzione il più rapidamente possibile.

     3. Ciascuna delle Parti assicura la disponibilità degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione per la realizzazione delle verifiche della loro competenza tecnica conformemente ai requisiti previsti.

     4. Salvo decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si raggiunge un Accordo in seno al Comitato.

 

     Articolo 9. Attuazione dell’accordo.

     1. Le Parti si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.

     2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell’Allegato 1, da parte degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione di cui all’Allegato 1.

     3. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1 partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte da ciascuna delle Parti per i settori contemplati dall’Allegato 1 al fine di consentire un’applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni delle Parti oggetto del presente Accordo.

 

     Articolo 10. Comitato.

     1. Si istituisce un Comitato per il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (denominato “Comitato”) composto da rappresentanti delle Parti incaricato della gestione del presente Accordo e di vigilare sul suo corretto funzionamento. A tal fine, esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato delibera all’unanimità.

     2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.

     3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Ciascuna Parte può chiedere la convocazione di una riunione.

     4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Esso è responsabile in particolare:

     a) dell’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’Allegato 1;

     b) della cancellazione degli organismi di valutazione della conformità dall’Allegato 1;

     c) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 7;

     d) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 8;

     e) dell’esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le Parti si sono comunicate conformemente all’articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l’Accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell’Allegato 1.

     5. Su proposta dell’una o dell’altra Parte, il Comitato può modificare gli allegati del presente Accordo.

 

     Articolo 11. Inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’allegato 1 e loro cancellazione.

     Il Comitato decide in merito all’inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato 1 e alla sua cancellazione conformemente alla procedura seguente:

     a) La Parte che desidera che un organismo di valutazione della conformità sia incluso nell’Allegato 1 o ne venga cancellato notifica una proposta di decisione in tal senso al presidente del Comitato e all’altra Parte, accludendo le informazioni adeguate.

     b) Se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica della proposta, la decisione proposta è adottata dal Comitato.

     c) Se l’altra Parte solleva obiezioni entro il predetto termine di 60 giorni, si applica la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

     d) Il presidente del Comitato notifica senza indugio alle Parti tutte le decisioni del Comitato. Tali decisioni entrano in vigore alla data stabilita dalla decisione.

     e) Se il Comitato decide di includere un organismo di valutazione della conformità nell’Allegato 1, le Parti riconoscono i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta decisione. Se il Comitato decide di cancellare un organismo dall’Allegato 1, le Parti riconoscono i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo fino alla data di entrata in vigore della suddetta decisione.

 

     Articolo 12. Scambio di informazioni.

     1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1.

     2. Ciascuna delle Parti informa l’altra Parte delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’oggetto dell’Accordo e le comunica, al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore, le nuove disposizioni.

     3. Nei casi in cui la legislazione di una Parte prevede che una determinata informazione debba essere tenuta a disposizione delle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell’altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario stabilito sul territorio dell’altra Parte per ottenere tale informazione.

     4. Ciascuna Parte informa immediatamente l’altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

 

     Articolo 13. Riservatezza.

     I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente Accordo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

 

     Articolo 14. Composizione delle controversie.

     Ciascuna delle Parti può sottoporre una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato, che si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengono fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 15. Accordi con paesi terzi.

     Le Parti concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente Accordo non possono comportare, in alcun caso, obblighi per l’altra Parte relativi all’accettazione di dichiarazioni di conformità, rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità del paese terzo in questione, salvo esplicito Accordo tra le Parti.

 

     Articolo 16. Allegati.

     Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Articolo 17. Applicazione territoriale.

     Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio della Svizzera.

 

     Articolo 18. Revisione.

     1. Se una Parte desidera una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti.

     2. Su proposta di una delle Parti, il Comitato può modificare gli Allegati 1 e 2 del presente Accordo.

 

     Articolo 19. Sospensione.

     Se una Parte constata che l’altra Parte non rispetta le condizioni del presente Accordo, essa può, previa consultazione in seno al Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione dell’Allegato 1.

 

     Articolo 20. Diritti acquisiti.

     Le Parti continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante rilasciati prima della scadenza del presente Accordo conformemente all’Accordo stesso, a condizione che la richiesta di avvio delle attività di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica del mancato rinnovo o della denuncia del presente Accordo.

 

     Articolo 21. Entrata in vigore e durata.

     1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica odi approvazione di tutti i sette seguenti accordi:

     Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo

     Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri per su strada e per ferrovia

     Accordo sul commercio di prodotti agricoli

     Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

     Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

     Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato con durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera diano notifica in senso contrario all’altra Parte prima del termine del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

 

 

Allegato 1 [23]

Settori di prodotti

Il presente allegato comprende i seguenti capitoli settoriali:

 

Capitolo 1

Macchine

Capitolo 2

Dispositivi di protezione individuale

Capitolo 3

Giocattoli

Capitolo 4

Dispositivi medici

Capitolo 5

Apparecchi a gas e caldaie

Capitolo 6

Apparecchi a pressione

Capitolo 7

Apparecchiature terminali di telecomunicazione

Capitolo 8

Apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Capitolo 9

Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica

Capitolo 10

Macchine e materiali per cantieri

Capitolo 11

Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati

Capitolo 12

Veicoli a motore

Capitolo 13

Trattori agricoli o forestali

Capitolo 14

Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice GLP)

Capitolo 15

Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali

 

Capitolo 1 [24]

Macchine

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (G.U.C.E. L 331 del 7.12.1998)

Svizzera

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RU 2002 853)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Svizzera: Segretariato di Stato dell'economia

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'Allegato VII della Direttiva 98/37/CE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Macchine d'occasione

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I non si applicano alle macchine d'occasione.

Il principio dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente Accordo è tuttavia applicabile alle macchine immesse legalmente sul mercato e/o messe in servizio in una delle Parti ed esportate come macchine d'occasione sul mercato dell'altra Parte.

Le altre disposizioni relative alle macchine d'occasione, come quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, in vigore nello Stato importatore restano applicabili.

 

Capitolo 2 [25]

Dispositivi di protezione individuale

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (dir. 89/686/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (G.U.C.E. L 236 del 18.9.1996)

Svizzera

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RU 2002 853)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Svizzera: Segretariato di Stato dell'economia

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato V della direttiva 89/686/CEE.

 

 

Capitolo 3

Giocattoli

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

     Prima parte: Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2

     Comunità europea

     Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) (G.U.C.E. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1) e successive modifiche

     Svizzera

     Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RU 2003 4803)

     Ordinanza del 1° marzo 1995 sugli oggetti d’uso (RU 1995 1643), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RU 2004 1111)

     Ordinanza DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2002 1082), modificata da ultimo il 2 ottobre 2003 (RU 2003 3733)

 

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

     Il Comitato istituito dall’articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

 

Sezione III

Autorità designatrici

     Comunità europea

     Svizzera

     Ufficio federale della sanità pubblica

 

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

     Per la designazione degli organismi, le autorità designatrici si attengono ai principi dell’allegato 2, nonché a quelli dell’allegato III della direttiva 88/378/CEE.

 

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

     1. Informazioni sull’attestazione e sul dossier tecnico

     Conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 88/378/CEE, le autorità di cui alla sezione III possono ottenere, su domanda, una copia dell’attestazione e, su domanda motivata, copia del dossier tecnico e dei verbali degli esami e dei collaudi effettuati.

     2. Informazione degli organismi

     Conformemente all’articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 88/378/CEE, quando gli organismi svizzeri rifiutano di rilasciare un’attestazione CE di tipo ne informano l’Ufficio federale della sanità pubblica. L’Ufficio federale della sanità pubblica comunica queste informazioni alla Commissione delle CE.

 

Capitolo 4 [26]

Dispositivi medici

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea:

Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (dir. 90/385/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (G.U.C.E. L 220 del 30.8.1993)

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (dir. 93/42/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 (G.U.C.E. L 6 del 10.1.2002)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (dir. 98/79/CE) (G.U.C.E. L 331 del 7.12.1998)

Svizzera

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RU 2001 2790)

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 18 giugno 1999 (RU 1999 3071)

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149)

Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RU 1994 1933)

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui dispositivi medici (RU 2001 3487)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernentel’Italia]

- Italia: Ministero della Sanità

Svizzera: Swissmedic, Istituto svizzero degli agenti terapeutici

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'allegato 2 del presente accordo, nonché a quelli dell'allegato XI della direttiva 93/42/CEE, dell'allegato VIII della direttiva 90/385/CEE e dell'allegato IX della direttiva 98/79/CE, per gli organismi designati nel contesto di tali direttive.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Registrazione della persona responsabile dell'immissione sul mercato dei dispositivi

Ciascun produttore che immette sul mercato di una delle due parti i dispositivi medici di cui all'articolo 14 della direttiva 93/42/CEE e all'articolo 10 della direttiva 98/79/CE notifica alle autorità competenti della parte in cui ha la sua sede sociale le informazioni stabilite in tali articoli. Le parti riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il produttore non è tenuto a designare una persona responsabile dell'immissione sul mercato stabilita sul territorio dell'altra parte.

2. Etichettatura dei dispositivi medici

Per l'etichettatura dei dispositivi medici prevista nell'allegato 1, punto 13.3, lettera a), della direttiva 93/42/CEE e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro prevista nell'allegato 1, punto 8.4, lettera a), della direttiva 98/79/CE, i fabbricanti delle due parti indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo. Per l'etichettatura, il condizionamento esterno o le modalità d'impiego, essi non sono tenuti a indicare il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'immissione sul mercato, del mandatario o dell'importatore stabilito sul territorio dell'altra parte.

3. Scambio di informazioni

Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, le parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/385/CEE, all'articolo 10 della direttiva 93/42/CEE e all'articolo 11 della direttiva 98/79/CE.

4. Banca dati europea

L'autorità svizzera competente ha accesso alla banca dati europea istituita dall'articolo 12 della direttiva 98/79/CE, nonché dall'articolo 14 bis della direttiva 93/42/CEE. Tale autorità trasmette alla Commissione e/o all'organismo responsabile della gestione di questa banca dati i dati previsti agli articoli sopramenzionati rilevati in Svizzera affinché essi siano inseriti nella banca dati europea.

 

 

Capitolo 5 [27]

Apparecchi a gas e caldaie

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (dir. 92/42/CEE) (G.U.C.E. L 167 del 22.6.1992) e successive modifiche

Svizzera

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) (allegati 3 e 4) (RS 814.318.142.1) e successive modifiche

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (dir. 90/396/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (G.U.C.E. L 220 del 30.8.1993)

Svizzera

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RU 2002 853)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero delle Attività Produttive

Svizzera: Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Segretariato di Stato dell'economia

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato V della direttiva 92/42/CEE per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva, e dell'Allegato V della direttiva 90/396/CEE, per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva.

 

Capitolo 6 [28]

Apparecchi a pressione

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (dir. 84/525/CEE) (G.U.C.E. L 300 del 19.11.1984) e successive modifiche.

Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (dir. 84/526/CEE) (G.U.C.E. L 300 del 19.11.1984) e successive modifiche.

Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (dir. 84/527/CEE) (G.U.C.E. L 300 del 19.11.1984) e successive modifiche.

Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (dir. 87/404/CEE) (G.U.C.E. L 220 dell'8.8.1987) e successive modifiche.

Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (G.U.C.E. L 181 del 9.7.1997) e successive modifiche.

Svizzera

Nessun atto legislativo in relazione alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE

In relazione alle direttive 87/404/CEE e 97/23/CE:

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) e successive modifiche Ordinanza del 19 marzo 1938 concernente l'impianto e l'esercizio di recipienti a pressione (RS 832.312.12) e successive modifiche

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Svizzera: Segretariato di Stato dell'economia

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'allegato 2 e dell'allegato III della direttiva 87/404/CEE, nonché a quelli di cui agli allegati IV o V della direttiva 97/23/CE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Riconoscimento dei certificati da parte della Svizzera

Quando le disposizioni legislative svizzere specificate nella sezione I prescrivono una procedura di valutazione della conformità, la Svizzera riconosce i certificati rilasciati da un organismo comunitario figurante alla sezione II che attestano la conformità del prodotto alla direttiva 87/404/CEE o alla direttiva 97/23/CE.

2. Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposizione sul territorio di una delle due parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell'altra parte.

 

Capitolo 7 [29]

Apparecchiature terminali di telecomunicazione

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (G.U.C.E. L 91 del 7.4.1999)

Decisione 6 aprile 2000 della Commissione, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (G.U.C.E. L 97 del 19.4.2000)

Decisione 22 settembre 2000 della Commissione, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (G.U.C.E. L 269 del 21.10.2000)

Decisione 22 settembre 2000 della Commissione, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (G.U.C.E. L 269 del 21.10.2000)

Decisione 21 febbraio 2001 della Commissione, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) (G.U.C.E. L 55 del 24.2.2001)

Svizzera

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RU 1997 2187)

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT); (RU 2002 2086)

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2111)

Allegato 1 dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2115)

Elenco delle norme tecniche pubblicate sul Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 24 aprile 2001

Ordinanza 1 del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (RU 2001 2759), modificata da ultimo il 19 dicembre 2001 (RU 2002 271)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero delle Comunicazioni (aspetti EMC) Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

Svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'allegato 2 del presente accordo, nonché a quelli dell'allegato VI della direttiva 1999/5/CE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. TCAM

La Svizzera partecipa in qualità di osservatore ai lavori del TCAM e dei suoi sottogruppi.

2. Sorveglianza del mercato

Ciascuna delle parti indica all'altra parte le autorità, stabilite sul suo territorio, preposte all'esercizio delle attività di sorveglianza connesse all'esecuzione dei rispettivi atti legislativi elencati nella sezione I.

Ciascuna delle parti informa l'altra parte sulle proprie attività in materia di sorveglianza del mercato nel quadro degli organismi a tal fine previsti.

3. Interfacce regolamentate

Ciascuna delle parti informa l'altra parte delle interfacce regolamentate sul proprio territorio. Al momento di stabilire l'equivalenza tra le interfacce notificate e di determinare gli identificatori di categoria, la Comunità europea tiene conto delle interfacce regolamentate in Svizzera.

4. Interfacce offerte dagli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni

Ciascuna delle parti informa l'altra parte delle interfacce offerte sul proprio territorio dagli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni.

5. Applicazione dei requisiti essenziali

Se la Commissione intende adottare una decisione per l'applicazione di un requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE, essa consulta la Svizzera prima di sottoporre formalmente la questione al comitato.

Se la Svizzera intende adottare una disposizione tecnico-amministrativa per l'applicazione di un requisito di cui all'articolo 7, capoverso 4, dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, essa consulta la Commissione prima di sottoporre formalmente la questione al comitato.

6. Autorizzazione di disattivazione

Se una delle parti, ritenendo che un'apparecchiatura dichiarata conforme alla sua legislazione causi gravi danni ad una rete o provochi interferenze radio nocive o nuoccia alla rete o al suo funzionamento, abbia autorizzato l'operatore a rifiutarne la connessione, a disconnetterla o ritirarla dal servizio, la parte in questione informa l'altra parte di tale autorizzazione.

7. Norme armonizzate

Se la Svizzera ritiene che la conformità ad una norma armonizzata non garantisca il rispetto dei requisiti essenziali della sua legislazione di cui alla sezione I, essa ne informa il comitato fornendo altresì le ragioni di tale opinione.

Il comitato esamina il caso e può chiedere alla Comunità europea di procedere conformemente alla procedura prevista all'articolo 5 della direttiva 1999/5/CE. Il comitato è informato del risultato della procedura.

8. Informazione reciproca relativa ad apparecchiature di radiocomunicazione conformi ai requisiti, ma non destinate ad essere utilizzate nello spettro di una delle parti

Se una delle parti adotta una misura volta ad impedire o limitare l'immissione sul proprio mercato, e/o ad imporre il ritiro dal proprio mercato, di apparecchiature di radiocomunicazione, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno provocato o rischiano seriamente di provocare interferenze dannose, comprese interferenze con servizi esistenti o previsti sulle bande di frequenza assegnate a livello nazionale, essa ne informa l'altra parte indicando le ragioni e i paesi interessati.

9. Clausola di salvaguardia relativa a prodotti industriali

9.1. Se una delle parti adotta una misura volta ad impedire l'immissione sul proprio mercato di un impianto di telecomunicazione dichiarato conforme alla direttiva 1999/5/CE, essa informa immediatamente l'altra parte, indicando le ragioni della sua decisione e le circostanze della constatazione di non conformità.

9.2. Le parti esaminano la misura e le prove loro fornite e si informano reciprocamente dei risultati delle loro inchieste.

9.3. In caso di accordo sui risultati delle inchieste, le parti adottano le misure appropriate ad assicurarsi che tali prodotti non siano immessi sul mercato.

9.4. In caso di disaccordo sui risultati delle inchieste, il caso è sottoposto al comitato che potrà decidere di fare effettuare una perizia.

9.5. Se il comitato giudica che la misura sia:

a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato la misura deve ritirarla;

b) giustificata, le parti adottano le misure adeguate a garantire che prodotti di quel tipo non siano immessi sul mercato.

 

Capitolo 8 [30]

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (dir. 94/9/CE) (G.U.C.E. L 100 del 19.4.1994)

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (dir. 76/117/CEE) (G.U.C.E. L 24 del 30.1.1976)

Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (dir. 79/196/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/53/CE della Commissione dell'11 settembre 1997 (G.U.C.E. L 257 del 20.9.1997)

Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1982 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (dir. 82/130/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/65/CE della Commissione del 3 settembre 1998 (G.U.C.E. L 257 del 19.9.1998)

Svizzera

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 18 giugno 1999 (RU 1999 3086)

Ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RU 1998 963), modificata da ultimo il 2 febbraio 2000 (RU 2000 763)

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RU 2002 853)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

Svizzera: Ufficio federale dell'energia

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato XI della direttiva 94/9/CE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Scambio di informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità figuranti alla sezione II inviano le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 76/117/CEE agli Stati membri, alle autorità competenti svizzere e/o agli altri organismi di valutazione della conformità.

2. Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposizione sul territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le Parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell'altra Parte.

 

Capitolo 9 [31]

Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (dir. 73/23/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 (G.U.C.E. L 91 del 7.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (dir. 89/336/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 (G.U.C.E. L 91 del 7.4.1999)

Svizzera

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 18 giugno 1999 (RU 1999 3086)

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 2 febbraio 2000 (RU 2000 739)

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo l'8 dicembre 1997 (RU 1998 54)

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 1997 1016), modificata da ultimo il 2 febbraio 2000 (RU 2000 763)

Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 1997 1008), modificata da ultimo il 4 dicembre 2000 (RU 2000 3014)

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2086)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero delle Attività produttive

Svizzera: Ufficio federale dell'energia

Ufficio federale delle comunicazioni (aspetti CEM delle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e per le comunicazioni radio)

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato II della direttiva 89/336/CEE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposizione sul territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le Parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell'altra Parte.

2. Organismi di normazione

Conformemente all'articolo 11 della direttiva 73/23/CEE, le Parti si comunicano i nomi degli organismi incaricati di stabilire le norme di cui all'articolo 5 della direttiva.

3. Organismi competenti

Le Parti si comunicano e riconoscono reciprocamente gli organismi incaricati di rilasciare i rapporti tecnici e/o i certificati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 73/23/CEE e all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE.

4. Misure speciali

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE, le Parti si comunicano le misure speciali conformi al paragrafo 1 dello stesso articolo.

5. Autorità competenti

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 89/336/CEE, le Parti si comunicano i nomi delle autorità competenti di cui a detto articolo.

 

Capitolo 10 [32]

Macchine e materiali per cantieri

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (G.U.C.E. L 162 del 3.7.2000)

Svizzera

Nessuna disposizione legislativa

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia:

Svizzera: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'allegato 2, nonché ai principi dell'allegato IX della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Capitolo 11 [33]

Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (dir. 71/347/CEE) (G.U.C.E. L 239 del 28.10.1971) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (dir. 71/349/CEE) (G.U.C.E. L 239 del 28.10.1971) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (dir. 75/33/CEE) (G.U.C.E. L 14 del 20.1.1975) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (dir. 76/765/CEE) (G.U.C.E. L 262 del 27.9.1976) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai tassametri (dir. 77/95/CEE) (G.U.C.E. L 26 del 31.1.1977) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (dir. 78/1031/CEE) (G.U.C.E. L 364 del 27.12.1978) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (dir. 79/830/CEE) (G.U.C.E. L 259 del 15.10.1979) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (dir. 86/217/CEE) (G.U.C.E. L 152 del 6.6.1986) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (dir. 90/384/CEE) (G.U.C.E. L 189 del 20.7.1990) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (dir. 75/106/CEE) (G.U.C.E. L 42 del 15.2.1975) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (dir. 75/107/CEE) (G.U.C.E. L 42 del 15.2.1975) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (dir. 76/211/CEE) (G.U.C.E. L 46 del 21.2.1976) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (dir. 80/232/CEE) (G.U.C.E. L 51 del 25.2.1980) e successive modifiche

Svizzera

Ordinanza del 21 maggio 1986 sui misuratori di energia termica (RS 941.231) e successive modifiche

Ordinanza dell'8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (RS 941.281) e successive modifiche

Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1) e successive modifiche

Ordinanza del DFGP del 2 novembre 1999 sulle misure di volume (RS 941.211) e successive modifiche

Ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (RS 941.210) e successive modifiche

Ordinanza del 15 agosto 1986 sugli strumenti per pesare (RS 941.221.1) e successive modifiche

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE del 20 dicembre 1979 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (G.U.C.E. L 34 del 9.2.2000)

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (dir. 71/316/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (G.U.C.E. L 382 del 31.12.1988)

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (dir. 71/317/CEE) (G.U.C.E. L 202 del 6.9.1971)

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (dir. 71/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/623/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (G.U.C.E. L 252 del 27.8.1982)

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dell'acqua (dir. 71/319/CEE) (G.U.C.E. L 202 del 6.9.1971)

Direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dell'acqua (dir. 71/348/CEE) (G.U.C.E. L 239 del 25.10.1971)

Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (dir. 73/362/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 85/146/CEE della Commissione del 31 gennaio 1985 (G.U.C.E. L 54 del 23.2.1985)

Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (dir. 74/148/CEE) (G.U.C.E. L 84 del 28.3.1974)

Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (dir. 75/410/CEE) (G.U.C.E. L 183 del 14.7.1975)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (dir. 76/766/CEE) (G.U.C.E. L 262 del 27.9.1976)

Direttiva del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (dir. 76/891/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/621/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (G.U.C.E. L 252 del 27.8.1982)

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dell'acqua (dir. 77/313/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/625/CEE della Commissione del 1° luglio 1982 (G.U.C.E. L 252 del 27.8.1982)

Svizzera

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149)

Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109)

Ordinanza dell'8 aprile 1991 sugli strumenti di misura di lunghezza (RU 1991 1306)

Ordinanza del 1° dicembre 1986 sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l'acqua (RU 1987 216)

Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 21 novembre 1995 (RU 1995 5646)

Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli strumenti di misura delle quantità di gas (RU 1986 1491)

Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche (RU 1986 1496)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Sezione III

Autorità designatrici

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia:

Svizzera: Ufficio federale di metrologia e accreditamento

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

- Italia:

Svizzera

Ufficio federale di metrologia e accreditamento

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché, per i prodotti contemplati da tale direttiva, dell'Allegato V della direttiva 90/384/CEE.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Scambio di informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II mettono periodicamente a disposizione degli Stati membri e delle autorità competenti svizzere le informazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato II della direttiva 90/384/CEE.

Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II possono richiedere le informazioni di cui al punto 1.6 dell'allegato II della direttiva 90/384/CEE.

2. Imballaggi preconfezionati

La Svizzera riconosce i controlli effettuati conformemente alle disposizioni legislative comunitarie di cui alla sezione I da un organismo comunitario figurante alla sezione II per l'immissione sul mercato in Svizzera degli imballaggi preconfezionati comunitari.

Per quanto riguarda il controllo statistico dei quantitativi dichiarati sugli imballaggi preconfezionati, la Comunità europea riconosce il metodo svizzero specificato agli articoli da 3 a 17 dell'ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1) come equivalente al metodo comunitario definito all'allegato II della direttiva 75/106/CEE e all'allegato II della direttiva 76/211/CEE, modificati dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione comunitaria e che sono stati controllati sulla base del metodo svizzero appongono il marchio «e» sui loro prodotti esportati nella CE.

3. Apposizione dei marchi

3.1. Ai fini del presente accordo, la direttiva 71/316 CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 è adattata nel modo seguente:

a) all'allegato I, punto 3.1, primo trattino e all'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi è aggiunto: «CH per la Svizzera»;

b) i disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1, sono completati dalle lettere necessarie a comporre la sigla «CH».

3.2. Ai fini del presente accordo, l'ordinanza sulla qualificazione degli strumenti di misura (RS 941.210) è adattata nel modo seguente:

nell'allegato, al punto 3, Segni distintivi dell'ufficio bollatore, è aggiunto il testo seguente:

«3.5. Uffici degli Stati membri della Comunità».

L'identificazione degli Stati membri della Comunità europea è effettuata mediante le sigle definite all'allegato II della direttiva 71/316/CEE.

3.3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, ultima frase, del presente accordo, le norme relative ai marchi per gli strumenti di misura immessi sul mercato svizzero sono le seguenti:

Se la legislazione svizzera e la legislazione comunitaria sono giudicate equivalenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo, viene apposto il marchio CE o il marchio nazionale dello Stato membro CE interessato, come da allegato I, punto 3.1, primo trattino e da allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971.

Nel caso di strumenti di misura sottoposti alla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, viene apposta la sigla svizzera prevista al punto 1 (segno d'ammissione) o al punto 21 (bollo di verificazione) dell'allegato dell'ordinanza sulla qualificazione degli strumenti di misura (RS 941.210), accompagnata dal marchio CE insieme al marchio nazionale dello Stato membro CE interessato, come da allegato I, punto 3.1, primo trattino e da allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 71/316/CEE.

4. Strumenti per pesare

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo, la Svizzera riconosce i certificati la conformità degli strumenti per pesare alla direttiva 90/384/CEE.

 

Capitolo 12 [34]

Veicoli a motore

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

 

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 70/156/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 (G.U.C.E. L 18 del 21.1.2002)

Direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (dir. 70/157/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 334 del 28.12.1999)

Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (dir. 70/220/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 (G.U.C.E. L 16 del 18.1.2002)

Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 70/221/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/8/CE della Commissione del 20 marzo 2000 (G.U.C.E. L 106 del 3.5.2000)

Direttiva del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 70/222/CEE) (G.U.C.E. L 76 del 6.4.1970), adattata da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° gennaio 1973 (G.U.C.E. L 2 dell'1.1.1973)

Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 70/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999 (G.U.C.E. L 40 del 13.2.1999)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 70/387/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 (G.U.C.E. L 130 del 12.5.2001)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (dir. 70/388/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (G.U.C.E. L 192 dell'11.7.1987)

Direttiva del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (dir. 71/127/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/321/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 (G.U.C.E. L 147 del 14.6.1988)

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 71/320/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 (G.U.C.E. L 81 del 18.3.1998)

Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (dir. 72/245/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 (G.U.C.E. L 266 dell'8.11.1995)

Direttiva del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (dir. 72/306/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (G.U.C.E. L 125 del 16.5.1997)

Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (dir. 74/60/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/4/CE della Commissione del 28 febbraio 2000 (G.U.C.E. L 87 dell'8.4.2000)

Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (dir. 74/61/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 (G.U.C.E. L 286 del 29.11.1995) e rettifiche (G.U.C.E. L 40 del 13.2.1998 e G.U.C.E. L 103 del 3.4.1998)

Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (dir. 74/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione del 6 dicembre 1991 (G.U.C.E. L 366 del 31.12.1991) e rettifica (G.U.C.E. L 172 del 27.6.1992)

Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (dir. 74/408/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (G.U.C.E. L 186 del 25.7.1996) e rettifiche (G.U.C.E. L 214 del 23.8.1996 e G.U.C.E. L 221 del 31.8.1996)

Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (dir. 74/483/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (G.U.C.E. L 192 dell'11.7.1987)

Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (dir. 75/443/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 (G.U.C.E. L 177 del 5.7.1997)

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (dir. 76/114/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (G.U.C.E. L 192 dell'11.7.1987)

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (dir. 76/115/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (G.U.C.E. L 187 del 26.7.1996) e rettifica (G.U.C.E. L 76 del 18.3.1997)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 76/756/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (G.U.C.E. L 171 del 30.6.1997) e completata dalle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (G.U.C.E. L 203 del 30.7.1997)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 76/757/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (G.U.C.E. L 171 del 30.6.1997) e completata dalle prescrizioni tecniche del regolamento n. 3 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (G.U.C.E. L 203 del 30.7.1997)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 76/758/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (G.U.C.E. L 171 del 30.6.1997) e completata dalle prescrizioni tecniche dei regolamenti nn. 7, 87 e 91 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (G.U.C.E. L 203 del 30.7.1997, pagg. 55, 63 e 67)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 76/759/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 (G.U.C.E. L 97 del 12.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 76/760/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/31/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (G.U.C.E. L 171 del 30.6.1997) e completata dalle prescrizioni tecniche del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (G.U.C.E. L 203 del 30.7.1997)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (dir. 76/761/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/17/CE della Commissione del 18 marzo 1999 (G.U.C.E. L 97 del 12.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (dir. 76/762/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/18/CE del Consiglio del 18 marzo 1999 (G.U.C.E. L 97 del 12.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (dir. 77/389/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996 (G.U.C.E. L 258 dell'11.10.1996)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 77/538/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 (G.U.C.E. L 97 del 12.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 77/539/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/32/CE della Commissione (G.U.C.E. L 171 del 30.6.1997) e completata dalle prescrizioni tecniche del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (G.U.C.E. L 203 del 30.7.1997)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (dir. 77/540/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 (G.U.C.E. L 97 del 12.4.1999)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (dir. 77/541/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 (G.U.C.E. L 53 del 25.2.2000)

Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (dir. 77/649/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione del 30 ottobre 1990 (G.U.C.E. L 341 del 6.12.1990)

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (dir. 78/316/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 (G.U.C.E. L 299 del 22.11.1994)

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (dir. 78/317/CEE) (G.U.C.E. L 81 del 28.3.1978) e rettifica (G.U.C.E. L 194 del 19.7.1978)

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (dir. 78/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE della Commissione del 16 dicembre 1994 (G.U.C.E. L 354 del 31.12.1994)

Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (dir. 78/548/CEE), abrogata dalla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (G.U.C.E. L 292 del 9.11.2001)

Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (dir. 78/549/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 (G.U.C.E. L 354 del 31.12.1994) e rettifica (G.U.C.E. L 153 del 4.7.1995)

Direttiva del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (dir. 78/932/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (G.U.C.E. L 192 dell'11.7.1987)

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (dir. 80/1268/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 334 del 28.12.1999)

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (dir. 80/1269/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/99/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 334 del 28.12.1999)

Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (dir. 88/77/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 (G.U.C.E. L 107 del 18.4.2001) e rettifica (G.U.C.E. L 266 del 6.10.2001)

Direttiva del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 89/297/CEE) (G.U.C.E. L 124 del 5.5.1989)

Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 89/459/CEE) (G.U.C.E. L 226 del 3.8.1989)

Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (dir. 91/226/CEE) (G.U.C.E. L 103 del 23.4.1991)

Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (dir. 92/6/CEE) (G.U.C.E. L 57 del 2.3.1992) e rettifica (G.U.C.E. L 244 del 30.9.1993)

Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (dir. 92/21/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE della Commissione del 20 settembre 1995 (G.U.C.E. L 233 del 30.9.1995) e rettifiche (G.U.C.E. L 252 del 20.10.1995 e G.U.C.E. L 304 del 16.12.1995)

Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (dir. 92/22/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/92/CE del 30 ottobre 2001 (G.U.C.E. L 291 dell'8.11.2001)

Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (dir. 92/23/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (G.U.C.E. L 211 del 4.8.2001)

Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (dir. 92/24/CEE) (G.U.C.E. L 129 del 14.5.1992) e rettifica (G.U.C.E. L 244 del 30.9.1993)

Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (dir. 92/114/CEE) (G.U.C.E. L 409 del 31.12.1992)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (dir. 94/20/CE) (G.U.C.E. L 195 del 29.7.1994)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (dir. 95/28/CE) (G.U.C.E. L 281 del 23.11.1995)

Direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (G.U.C.E. L 169 dell'8.7.1996) e rettifica (G.U.C.E. L 102 del 19.4.1997)

Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (dir. 96/53/CE) (G.U.C.E. L 235 del 17.9.1996)

Direttiva 96/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/98/CE del 15 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 9 del 13.1.2000)

Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 (G.U.C.E. L 42 del 13.2.2002)

Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U.C.E. L 11 del 16.1.1999)

Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 203 del 10.8.2000)

Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 292 del 9.11.2001)

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (G.U.C.E. L 42 del 13.2.2002)

Svizzera

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), modificata da ultimo il 21 agosto 2002 (RU 2002 3178)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), modificata da ultimo il 6 settembre 2000 (RU 2000 2291)

 

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

 

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista delle autorità competenti in materia di omologazione, di servizi tecnici e di organi di collaudo.

Comunità europea

Svizzera

Autorità competenti in materia di omologazione

Ufficio federale delle strade

Sezione omologazioni

CH-3003 Berna

 

Sezione III

Autorità designatrici

 

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dei Trasporti

Svizzera: Ufficio federale svizzero delle Strade Worblentalstrasse 68, Ittigen CH-3003 Berna, Svizzera

 

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

 

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra.

1. Scambio di informazioni

Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera e degli Stati membri si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001.

Se la Svizzera o gli Stati membri rifiutano di accordare un'omologazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, le loro autorità competenti se ne informano reciprocamente indicando i motivi delle loro decisioni. Le autorità competenti svizzere ne informano anche la Commissione.

2. Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo

La Svizzera riconosce anche le omologazioni per tipo di veicolo rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'accordo dalle autorità competenti in materia di omologazioni figuranti alla sezione II del presente capitolo, conformemente alla direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, e ancora in vigore nella CE.

La Comunità europea riconosce le omologazioni per tipo di veicolo stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001.

Il riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo rilasciate dalla Svizzera sarà sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione comunitaria in vigore corrispondente all'omologazione per tipo di veicolo.

3. Clausole di salvaguardia delle omologazioni per tipo di veicolo

Immatricolazione e immissione in servizio

1. Ciascuno Stato membro e la Svizzera immatricolano i veicoli nuovi o ne consentono la vendita o l'immissione in servizio per motivi attinenti alla loro fabbricazione o al loro funzionamento se e solo se detti veicoli sono accompagnati da un certificato di conformità valido. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro e la Svizzera non possono vietarne la vendita, ma possono rifiutarne l'immatricolazione permanente o l'entrata in servizio finché non sono completati.

2. Ciascuno Stato membro e la Svizzera permettono la vendita o l'immissione in servizio di componenti o di entità tecniche se e solo se dette componenti o entità tecniche soddisfano i requisiti della specifica direttiva pertinente o i requisiti della legislazione svizzera corrispondente alla specifica direttiva corrispondente.

3. Se uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che determinati veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità in corso di validità o marcati in maniera adeguata, compromettono gravemente la sicurezza stradale, detto Stato membro o la Svizzera possono, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutarsi di immatricolare detti veicoli o vietare la vendita o l'immissione in servizio sul loro territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Lo Stato membro in questione o la Svizzera ne informa immediatamente gli altri Stati membri, la Svizzera e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione. Se la Svizzera o lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione contesta i pretesi rischi per la sicurezza stradale che gli sono stati notificati, la Svizzera o gli Stati membri interessati si adoperano per risolvere la controversia. La Commissione e il comitato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle opportune consultazioni per trovare una soluzione.

Misure relative alla conformità della produzione

1. Quando procede a un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure previste all'allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri o della Svizzera, se sono state adottate le misure necessarie per garantire che i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche prodotte siano conformi al tipo omologato.

2. Quando ha proceduto a un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure di cui all'allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CEE della Commissione, del 20 dicembre 2001, per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri o della Svizzera, se le misure di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguate e se i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche prodotte rimangono conformi al tipo omologato. La verifica effettuata al fine di assicurare la conformità al tipo omologato si limita alle procedure di cui al punto 2 dell'allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, e alle singole direttive che contengono requisiti specifici.

Non conformità al tipo omologato

1. Vi è non conformità al tipo omologato quando, rispetto alla scheda di omologazione e/o al fascicolo di omologazione, si constatano divergenze che non sono state autorizzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 4 dalla Svizzera o dallo Stato membro che ha proceduto all'omologazione. Un veicolo non può essere considerato non conforme al tipo omologato quando le tolleranze previste da specifiche direttive sono rispettate.

2. Se la Svizzera o uno Stato membro che ha proceduto a un'omologazione constata che determinati veicoli, componenti o entità tecniche accompagnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, la Svizzera o detto Stato membro prende le misure necessarie affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato membro notificano ai loro corrispondenti degli Stati membri e/o della Svizzera le misure adottate, che possono andare sino al ritiro dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che determinati veicoli, componenti o entità tecniche accompagnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, detto Stato membro o la Svizzera può chiedere alla Svizzera o allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotte siano conformi al tipo omologato. Tale verifica dev'essere effettuata il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda.

4. Nel caso:

- di un'omologazione per tipo di veicolo, qualora la non conformità di un veicolo derivi esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica,

o

- di un'omologazione per tipo in varie tappe, qualora la non conformità di un veicolo completo deriva esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica che fa parte integrante del veicolo incompleto, o dello stesso veicolo incompleto le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono alla Svizzera, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno rilasciato l'omologazione del sistema, della componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto di prendere le misure necessarie affinché i veicoli prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Tali misure dovranno essere prese il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda, se del caso in cooperazione con la Svizzera o con lo Stato membro che l'ha formulata.

Quando è stata dimostrata una non conformità, le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato membro che hanno omologato il sistema, la componente o l'entità tecnica oppure il veicolo incompleto in questione prendono le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001.

5. Le autorità competenti in materia di omologazione degli Stati membri e della Svizzera si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che giustificano detta misura.

6. Se la Svizzera o lo Stato che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati e la Svizzera si impegnano a risolvere la controversia. La Commissione e il comitato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle opportune consultazioni per trovare una soluzione.

Sezione così sostituita dall'allegato A della decisione 2003/154/CE.

 

 

Capitolo 13 [35]

Trattori agricoli o forestali

 

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 74/150/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (G.U.C.E. L 28 del 30.1.2001)

Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 74/151/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/38/CE del 3 giugno 1998 (G.U.C.E. L 170 del 16.6.1998)

Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 74/152/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 (G.U.C.E. L 322 dell'1.12.1998)

Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 74/346/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 (G.U.C.E. L 171 del 17.6.1998) e rettifica (G.U.C.E. L 351 del 29.12.1998)

Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 74/347/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 75/321/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 (G.U.C.E. L 170 del 16.6.1998)

Direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 75/322/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 (G.U.C.E. L 28 del 30.1.2001)

Direttiva del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 76/432/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 76/763/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 1999 (G.U.C.E. L 297 del 18.11.1999) e rettifica (G.U.C.E. L 87 dell'8.4.2000)

Direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 77/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/63/CE della Commissione del 18 gennaio 2000 (G.U.C.E. L 22 del 27.1.2000)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 77/536/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/55/CE del 1° giugno 1999 (G.U.C.E. L 146 dell'11.6.1999)

Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 77/537/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 78/764/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/57/CE della Commissione del 7 giugno 1999 (G.U.C.E. L 148 del 15.6.1999)

Direttiva del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 78/933/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 (G.U.C.E. L 146 dell'11.6.1999)

Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 79/532/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 79/533/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/58/CE della Commissione del 7 giugno 1999 (G.U.C.E. L 148 del 15.6.1999)

Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (dir. 79/622/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 99/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 (G.U.C.E. L 124 del 18.5.1999)

Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 80/720/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (dir. 86/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (dir. 86/298/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/19/CE della Commissione del 13 aprile 2000 (G.U.C.E. L 94 del 14.4.2000)

Direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 86/415/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (G.U.C.E. L 277 del 10.10.1997)

Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (dir. 87/402/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 (G.U.C.E. L 107 del 4.5.2000)

Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (dir. 89/173/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/1/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (G.U.C.E. L 21 del 26.1.2000)

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 173 del 12.7.2000)

Svizzera

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171), modificata da ultimo il 21 agosto 2002 (RU 2002 3182)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), modificata da ultimo il 6 settembre 2000 (RU 2000 2291)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Comunità europea

Svizzera

Autorità competenti in materia di omologazione

Ufficio federale delle strade, Sezione omologazioni

CH-3003 Berna

Sezione III

Autorità designatrici

Comunità europea:

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero dei Trasporti

Svizzera: Ufficio federale svizzero delle Strade Worblentalstrasse 68, Ittigen CH-3003 Berna, Svizzera

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra.

1. Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera si comunicano reciprocamente i veicoli, i dispositivi e i sistemi conformi (articoli 5 e 6 della direttiva 74/150/CEE e successive modifiche) e non conformi (articolo 8 della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione) immessi sul mercato.

Se la Svizzera o gli Stati membri rifiutano di accordare un'omologazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE, le loro autorità competenti se ne informano reciprocamente indicando i motivi delle loro decisioni.

2. Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo

La Svizzera riconosce anche le omologazioni di trattori o di singole componenti tecniche rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'accordo dalle autorità competenti in materia di omologazioni negli Stati membri, conformemente alla direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione, e ancora in vigore nella CE.

La Comunità europea riconosce le omologazioni per tipo di veicolo stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione.

Il riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo rilasciate dalla Svizzera sarà sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione comunitaria in vigore in materia di omologazione per tipo di veicolo.

3. Clausole di salvaguardia delle omologazioni per tipo di veicolo

Immatricolazione e immissione in servizio

1. Ciascuno Stato membro e la Svizzera consentono l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in servizio di trattori nuovi per motivi attinenti alla loro fabbricazione o al loro funzionamento se e solo se questi sono accompagnati da un certificato di conformità valido.

2. Ciascuno Stato membro e la Svizzera permettono la vendita o l'immissione in servizio di singole entità tecniche se e solo se queste soddisfano i requisiti della specifica direttiva pertinente o i requisiti della legislazione svizzera corrispondente alla specifica direttiva corrispondente.

3. Se uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che un determinato tipo di trattori, benché accompagnato da un certificato di conformità in corso di validità, rappresenti un pericolo per la sicurezza stradale o per la sicurezza sul lavoro, detto Stato membro o la Svizzera può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutarsi di immatricolare nuovi trattori di quel tipo o vietarne la vendita, l'immissione in servizio o l'uso sul suo territorio. Lo Stato membro in questione o la Svizzera ne informa immediatamente gli altri Stati membri, la Svizzera e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione. Entro sei settimane la Commissione consulta lo Stato (Stato membro o Svizzera) interessato dalla controversia. La Commissione senza indugio formula un parere e adotta le necessarie misure.

Misure relative alla conformità della produzione

1. Quando procede a un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure necessarie a verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri o della Svizzera, se i modelli prodotti siano conformi al prototipo omologato.

Tali verifiche sono limitate a controlli per sondaggio.

2. Quando ha proceduto ad un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure necessarie per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni eventuale modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa. Se lo Stato in questione constata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato informano della cosa il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri o della Svizzera, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione.

Non conformità al tipo omologato

1. Vi è non conformità al tipo omologato quando, rispetto alla scheda informativa, si constatano divergenze che non sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o paragrafo 3, della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE della Commissione, dallo Stato (Stato membro o Svizzera) che ha proceduto all'omologazione. Un trattore non può essere considerato non conforme al tipo omologato quando le tolleranze previste da specifiche direttive sono rispettate.

2. Se la Svizzera o uno Stato membro che ha proceduto a un'omologazione constata che diversi trattori accompagnati da un certificato di conformità non sono conformi al tipo che ha omologato, la Svizzera o detto Stato membro prende le misure necessarie a garantire la conformità della produzione al tipo omologato. Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato membro in questione informano i loro omologhi degli Stati membri e/o della Svizzera delle misure adottate, che possono andare sino alla revoca dell'omologazione. Dette autorità adottano disposizioni simili se vengono informate dalle autorità competenti in materia di omologazione di un altro Stato membro o della Svizzera dell'esistenza di una tale mancanza di conformità

3. Le autorità competenti in materia di omologazione degli Stati membri o della Svizzera si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione CE e dei motivi che giustificano detta misura.

4. Se la Svizzera o lo Stato che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati (Stati membri o Svizzera) interessati si impegnano a risolvere la controversia. La Commissione e il Comitato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle opportune consultazioni per trovare una soluzione.

 

Capitolo 14 [36]

Buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practice)

 

Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)

Campo di applicazione e prodotti contemplati

Le disposizioni del presente capitolo settoriale si applicano alle prove a norma della GLP dei prodotti chimici, siano essi sostanze o preparati, contemplati dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I. Ai fini del presente capitolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo relative all'origine.

Se non si forniscono definizioni specifiche, si applicano le definizioni dei «Principi OCSE della buona pratica di laboratorio», rivisti nel 1997 [ENV/MC/CHEM(98) 17], basati sulla Decisione del Consiglio OCSE del 12 maggio 1981 [C(81) 30 def], modificata il 26 novembre 1997 [C(97) 186 def. ], sulla decisione/raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 2 ottobre 1989 [C(89) 87 def. ] e sui documenti consensuali GLP, Serie OCSE sui principi della buona pratica di laboratorio e controllo di conformità, e tutti i relativi emendamenti.

Le parti riconoscono l'equivalenza dei rispettivi programmi di controllo di conformità della buona pratica di laboratorio conformi alle suddette decisioni e raccomandazioni dell'OCSE e alle procedure e ai principi legislativi, regolamentari e amministrativi di cui alla sezione IV.

Le parti accettano reciprocamente gli studi e i dati che ne derivano, prodotti dai centri di prova dell'altra parte di cui alla sezione II a condizione che essi partecipino al programma di controllo di conformità alla buona pratica di laboratorio di tale parte conformemente ai principi e alle disposizioni di cui sopra.

Le parti accettano reciprocamente le conclusioni delle valutazioni degli studi e delle ispezioni dei centri di prova svolte dalle autorità di controllo di cui alla sezione III.

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Per quanto riguarda le prove dei prodotti chimici conformemente alla GLP, si applicano le parti pertinenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito.

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

Additivi in alimenti per animali:

Direttiva del Consiglio, del 18 aprile 1983, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali (dir. 83/228/CEE) (G.U.C.E. L 126 del 13.5.1983) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (dir. 87/153/CEE) (G.U.C.E. L 64 del 7.2.1987) e successive modifiche

Prodotti alimentari:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (dir. 89/397/CEE) (G.U.C.E. L 186 del 30.6.1989) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (dir. 93/99/CEE) (G.U.C.E. L 290 del 24.11.1993) e successive modifiche

Cosmetici:

Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (dir. 93/35/CEE) (G.U.C.E. L 151 del 23.6.1993) e successive modifiche

Svizzera

Non ci sono disposizioni legislative relative alla GLP

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Prodotti chimici nuovi ed esistenti:

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (dir. 87/18/CEE) (G.U.C.E. L 15 del 17.1.1987), modificata da ultimo dalla direttiva 99/11/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 (G.U.C.E. L 77 del 23.3.1999)

Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (dir. 92/32/CEE) (G.U.C.E. L 154 del 5.6.1992)

Regolamento del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (reg. 793/93/CEE) (G.U.C.E. L 84 del 5.4.1993)

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E. L 200 del 30.7.1999)

Prodotti medicinali:

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001)

Medicinali veterinari:

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001)

Prodotti fitosanitari:

Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (dir. 91/414/CEE) (G.U.C.E. L 230 del 19.8.1991)

Direttiva della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modifica alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei fitosanitari (dir. 93/71/CEE) (G.U.C.E. L 221 del 31.8.1993)

Direttiva della Commissione, del 14 luglio 1995, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (dir. 95/35/CE) (G.U.C.E. L 172 del 22.7.1995)

Biocidi:

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (G.U.C.E. L 123 del 24.4.1998)

Svizzera

Legge federale, del 7 ottobre 1983, sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RU 2001 2827)

Ordinanza, del 9 giugno 1986, sulle sostanze pericolose per l'ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RU 2001 3296)

Legge federale, del 21 marzo 1969, sul commercio dei veleni (RU 1972 435), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3087)

Ordinanza, del 19 settembre 1983, sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo il 1° maggio 2002 (RU 2002 1406)

Ordinanza, del 23 giugno 1999, concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (RU 1999 2045), modificata da ultimo il 25 agosto 1999 (RU 1999 2779)

Legge federale, del 15 dicembre 2000, sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790)

Ordinanza, del 17 ottobre 2001, sui medicamenti (RU 2001 3420)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i centri di prova riconosciuti nel quadro del programma di controllo GLP di ciascuna delle Parti.

Il Comitato di cui all'articolo 10 del presente Accordo stabilirà e aggiornerà conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, in base alle informazioni fornite dalle Parti conformemente alla Sezione V del presente capitolo, un elenco dei centri di prova risultati conformi ai principi GLP.

Sezione III

Autorità designatrici

Ai fini del presente allegato settoriale, per «autorità designatrici» si intendono le autorità di controllo ufficiali GLP delle parti.

Comunità europea

[si omette il testo non concernente l’Italia]

- Italia: Ministero della Sanità. Dipartimento prevenzione Unità di verifica del rispetto della BPL

Svizzera:

Studi ambientali su tutti i prodotti:

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

CH-3003 Berna

Studi sanitari sui prodotti farmaceutici:

Swissmedic, Istituto svizzero degli agenti terapeutici

CH-3000 Berna 9

Studi sanitari su tutti i prodotti tranne i prodotti farmaceutici:

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione prodotti chimici

CH-3003 Berna

Sezione IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «designazione degli organismi di valutazione della conformità» si intende la procedura tramite la quale le autorità di controllo GLP riconoscono che i centri di prova sono conformi ai principi GLP. A tal fine, esse applicano i principi e le procedure delle loro disposizioni elencate qui di seguito, che sono riconosciuti equivalenti e conformi ai summenzionati atti del Consiglio dell'OCSE C(81) 30 def. e C(89) 87 def.:

Comunità europea

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (dir. 87/18/CEE) (G.U.C.E. L 15 del 17.1.1987), modificata da ultimo dalla direttiva 99/11/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 (G.U.C.E. L 77 del 23.3.1999)

Direttiva del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (dir. 88/320/CEE) (G.U.C.E. L 145 dell'11.6.1988), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/12/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 (G.U.C.E. L 77 del 23.3.1999)

Direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1989, che adatta al progresso tecnico l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (dir. 90/18/CEE) (G.U.C.E. L 11 del 13.1.1990)

Svizzera

Legge federale, del 7 ottobre 1983, sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RU 2001 2827)

Ordinanza, del 9 giugno 1986, sulle sostanze pericolose per l'ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RU 2001 3296)

Legge federale, del 21 marzo 1969, sul commercio dei veleni (RU 1972 435), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3087)

Ordinanza, del 19 settembre 1983, sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo il 1° maggio 2002 (RU 2002 1406)

Legge federale, del 15 dicembre 2000, sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790)

Ordinanza, del 17 ottobre 2001, sui medicamenti (RU 2001 3420)

Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio (RU 2000 548), modificata da ultimo il 16 novembre 2001 (RU 2001 3165)

Sezione V

Disposizioni aggiuntive

1. Scambio di informazioni

Conformemente all'articolo 12 dell'Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l'anno, un elenco dei centri di prova che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle verifiche degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio e delle date di ispezione o di verifica e della loro situazione dal punto di vista della conformità.

Conformemente all'articolo 6 dell'Accordo, se un centro di prova di cui alla sezione II del presente capitolo settoriale che dichiara di applicare la buona pratica di laboratorio non risulta conforme a tale pratica in misura tale da rischiare di compromettere l'integrità o l'autenticità degli studi che effettua le Parti se ne danno reciprocamente e tempestivamente comunicazione.

Le Parti si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un'ispezione o una verifica di uno studio di un centro di prova svolte in risposta ad una ragionevole richiesta dell'altra Parte.

2. Ispezioni dei centri di prova

Ciascuna Parte può chiedere ulteriori ispezioni o verifiche di studi dei centri di prova se vi è un dubbio documentato che una prova sia stata eseguita conformemente alla buona pratica di laboratorio.

Se, in casi eccezionali, i dubbi persistono e la Parte richiedente può giustificare una particolare preoccupazione, essa può designare, conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, uno o più esperti delle sue autorità di cui alla sezione III che partecipino ad un'ispezione del laboratorio o alla verifica di uno studio svolte dalle autorità dell'altra Parte.

3. Riservatezza

Conformemente all'articolo 13 dell'Accordo, le Parti rispettano la riservatezza di qualsiasi informazione portata a loro conoscenza ai sensi del presente capitolo settoriale o giunta a loro conoscenza nel quadro della partecipazione a un'ispezione o alla verifica di uno studio e che rientra nella definizione di segreto commerciale o informazione commerciale o finanziaria riservata. Esse trattano tali informazioni almeno con la stessa riservatezza con cui le tratta la Parte che le fornisce e si assicurano che qualsiasi autorità cui le informazioni sono trasmesse le tratti allo stesso modo.

4. Cooperazione

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, ciascuna Parte può, a richiesta, partecipare in qualità di osservatore a un'ispezione di un centro di prova effettuata dalle autorità dell'altra Parte con il consenso del centro di prova interessato al fine di assicurare una comprensione continuativa delle procedure di ispezione dell'altra Parte.

 

Capitolo 15 [37]

Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP)

e certificazione delle partite dei medicinali

 

Campo di applicazione e prodotti contemplati

Le disposizioni del presente capitolo coprono tutti i medicinali prodotti industrialmente in Svizzera e nella Comunità europea ed ai quali si applicano i requisiti della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP).

Per il prodotti medicinali contemplati dal presente capitolo, ciascuna delle parti riconosce le conclusioni delle ispezioni dei produttori eseguite dai servizi ispettivi competenti dell'altra parte e le relative autorizzazioni di fabbricazione rilasciate dalle autorità competenti dell'altra parte.

I certificati di conformità dei produttori di ciascuna partita alle relative specificazioni sono riconosciuti dall'altra parte senza ulteriori controlli all'importazione.

Inoltre, i rilasci ufficiali delle partite eseguiti da un'autorità della parte esportatrice sono riconosciuti dall'altra parte.

Per «medicinali» si intendono tutti i prodotti disciplinati dalla legislazione farmaceutica della Comunità europea e della Svizzera elencati nella sezione I del presente capitolo. La definizione del termine «medicinali» comprende tutti i prodotti per uso umano e veterinario, quali i prodotti farmaceutici chimici e biologici, immunologici, i radiofarmaci, i prodotti medicinali stabili derivati dal sangue umano o dal plasma umano, le pre-miscele per la preparazione di mangimi medicamentosi veterinari e, se del caso, vitamine, minerali, rimedi erboristici e medicinali omeopatici.

La buona pratica di fabbricazione (GMP) è quella parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati nel rispetto delle norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e stabilite nell'autorizzazione per l'immissione in commercio e nelle specifiche dei prodotti. Ai fini del presente capitolo, esse comprendono il sistema con il quale il produttore riceve le specifiche del prodotto e del processo dal titolare o dal richiedente dell'autorizzazione per l'immissione in commercio e si accerta che il medicinale sia prodotto in conformità a tali specifiche.

Per quanto riguarda i medicinali contemplati dalla legislazione di una parte, ma non da quella dell'altra, l'impresa produttrice può chiedere, ai fini del presente Accordo, che il servizio di ispezione competente locale proceda a un'ispezione. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alla produzione di prodotti intermedi e di ingredienti farmaceutici attivi e di prodotti destinati ad essere utilizzati in prove cliniche, nonché a ispezioni pre-commercializzazione. Le disposizioni operative sono illustrate in modo particolareggiato nella sezione III, paragrafo 3.

Certificazione dei produttori

Su richiesta di un esportatore, di un importatore o dell'autorità competente dell'altra parte, le autorità responsabili della concessione delle autorizzazioni di produzione e della supervisione della fabbricazione dei medicinali certificano che il produttore:

- è adeguatamente autorizzato a produrre il medicinale in questione o ad eseguire l'operazione di produzione pertinente specificata,

- è soggetto a periodiche ispezioni delle autorità,

- soddisfa i requisiti nazionali di GMP riconosciuti equivalenti dalle due parti, elencati nella sezione I del presente capitolo. Qualora si utilizzino come riferimento requisiti GMP diversi, ciò dev'essere indicato nel certificato.

I certificati specificano inoltre il sito (i siti) di fabbricazione (e gli eventuali laboratori di prova operanti in appalto).

I certificati vengono rilasciati celermente, e il tempo richiesto non deve superare i trenta giorni di calendario. In casi eccezionali, ad esempio quando si deve procedere a una nuova ispezione, il suddetto periodo può essere portato a sessanta giorni.

Certificazione delle partite

Ciascuna partita esportata è accompagnata da un certificato di partita redatto dal fabbricante (autocertificazione) dopo un'esauriente analisi qualitativa, un'analisi quantitativa di tutti i costituenti attivi e tutte le altre prove o verifiche necessarie per garantire la qualità del prodotto conformemente ai requisiti dell'autorizzazione per l'immissione in commercio. Detto certificato attesta che la partita soddisfa le relative specifiche e viene conservato dall'importatore della partita che, a richiesta, lo mette a disposizione dell'autorità competente.

Nel compilare un certificato, il produttore tiene conto delle disposizioni del sistema di certificazione OMS sulla qualità dei prodotti farmaceutici circolanti nel commercio internazionale in vigore. Il certificato riporta nel dettaglio le specifiche concordate del prodotto, il riferimento dei metodi analitici e i risultati delle analisi. Esso contiene inoltre una dichiarazione che la documentazione relativa alla lavorazione e al confezionamento della partita è stata esaminata e riscontrata conforme alle GMP. Il certificato di partita è firmato dalla persona responsabile del rilascio della partita per la vendita o per la fornitura, e cioè nella Comunità europea dalla «persona qualificata» di cui all'articolo 48 della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 52 della direttiva 2001/82/CE, e in Svizzera del «responsabile tecnico» di cui agli articoli 5 e 10 dell'ordinanza sulle autorizzazioni.

Rilascio ufficiale delle partite

Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, il rilascio ufficiale delle partite effettuato da un'autorità della parte esportatrice (elencata nella sezione II) è riconosciuto dall'altra parte. Il produttore fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita.

Per la Comunità europea, la procedura per il rilascio ufficiale delle partite è specificata nel documento «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products 2001» e in diverse procedure specifiche per il rilascio delle partite. Per la Svizzera, la procedura per il rilascio delle partite è specificata nell'articolo 17 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici e negli articoli 18-21 dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti.

Sezione I

Per quanto riguarda le GMP, si applicano le parti pertinenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito. I requisiti di qualità di riferimento dei prodotti da esportare, ivi compresi il metodo di produzione e le specifiche del prodotto, sono tuttavia quelli della relativa autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente della Parte importatrice.

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001)

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001)

Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (dir. 91/356/CEE) (G.U.C.E. L 193 del 17.7.1991)

Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (dir. 91/412/CEE) (G.U.C.E. L 228 del 17.8.1991)

Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (dir. 2309/93/CEE), come da ultimo emendato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione del 23 marzo 1998 (G.U.C.E. L 88 del 24.3.1998)

Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano (94/C 63/03)

Guida alle norme di buona fabbricazione, volume IV delle norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea

Svizzera

Legge federale, del 15 dicembre 2000, sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790)

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (RU 2001 3399)

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (RU 2001 3437)

Sezione II

Organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo, per «Organismi di valutazione della conformità» si intendono i servizi ufficiali di ispezione GMP di ciascuna parte.

Comunità europea [1]

[si omette il testo in lingua straniera]

- Italia:

medicinali per uso umano:

Ministero della Salute

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 94 36 76

Fax (39) 06 59 94 33 65

medicinali per uso veterinario

Ministero della Salute

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione

Ufficio XI

Piazzale G Marconi 25

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 94 39 46

Fax (39) 06 59 94 33 17

Svizzera

Istituto svizzero degli agenti terapeutici, Swissmedic

Erlachstraße 8

CH-3000 Berna

(per tutti i prodotti per uso umano e veterinario - tranne i prodotti immunologici per uso veterinario)

Tel. (41-31) 322 02 11

Fax (41-31) 322 02 12

Istituto di Virologia e d'Immunoprofilassi

Centro di ricerca dell'ufficio federale svizzero di veterinaria

Sensemattstr. 293

CH-3147 Mittelhäusern

(per i prodotti immunobiologici per uso veterinario)

Tel. (41-31) 848 92 11

Fax (41-31) 848 92 22

_______

[1] La lista aggiornata dei punti di contatto dovrà essere confermata dopo verifica con l'EMEA.

Sezione III

Disposizioni aggiuntive

1. Trasmissione dei rapporti di ispezione

Su presentazione di una richiesta motivata, i servizi ispettivi competenti forniscono una copia dell'ultimo rapporto di ispezione del centro di produzione oppure, del centro di controllo, qualora le attività analitiche siano svolte su mandato all'esterno. La richiesta può riguardare un «rapporto di ispezione completo» o un «rapporto particolareggiato» (vedi oltre, punto 2). Ciascuna Parte tratta i suddetti rapporti di ispezione con il livello di riservatezza richiesto dalla Parte che li fornisce.

Le Parti provvedono affinché i rapporti di ispezione siano inoltrati entro trenta giorni di calendario, periodo esteso a sessanta giorni nel caso in cui si debba procedere a una nuova ispezione.

2. Rapporti di ispezione

Un «rapporto di ispezione completo» comprende un dossier generale d'impianto - «Site Master File» - (compilato dal produttore o dall'ispettorato) e un verbale dell'ispettorato. Un «rapporto particolareggiato» risponde a specifiche richieste relative a un'impresa formulate dall'altra Parte.

3. Riferimenti GMP

a) Le ispezioni dei produttori saranno eseguite sulla base delle GMP della Parte esportatrice (cfr. sezione I).

b) Per quanto riguarda i prodotti medicinali contemplati dalla legislazione farmaceutica della parte importatrice, ma non da quella della parte esportatrice, il servizio di ispezione localmente competente disposto ad effettuare un'ispezione delle operazioni di produzione pertinenti la esegue sulla base delle proprie GMP o, in assenza di specifici requisiti GMP, sulla base delle GMP applicabili della Parte importatrice.

Per specifiche categorie di prodotti (quali i prodotti medicinali destinati ad essere utilizzati in prove cliniche o i materiali di partenza non limitati agli ingredienti farmaceutici attivi), l'equivalenza dei requisiti GMP sarà stabilita tramite una procedura che verrà stabilita dal Comitato.

4. Natura delle ispezioni

a) Le ispezioni periodiche volte a verificare il rispetto delle GMP da parte del produttore sono dette ispezioni GMP generali (o anche ispezioni ordinarie, periodiche o di routine).

b) Le ispezioni «di prodotto» o «di processo» (che possono eventualmente essere ispezioni «prima dell'immissione in commercio») si concentrano sulla produzione di uno o più prodotti o su uno o più processi e comprendono una valutazione della validità e della conformità di specifici aspetti del processo o del controllo descritti nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Se necessario, si forniscono in via riservata all'ispettorato le informazioni pertinenti sul prodotto (il dossier della qualità di un dossier di richiesta/autorizzazione).

5. Spese

Il regime delle spese di ispezione/stabilimento dipende dal luogo in cui opera il produttore. Ai produttori ubicati sul territorio dell'altra Parte non sono imputate spese di ispezione/stabilimento.

6. Clausola di salvaguardia per le ispezioni

Ciascuna Parte si riserva il diritto di svolgere le proprie ispezioni per motivi indicati all'altra Parte. Tali ispezioni devono essere comunicate preventivamente all'altra Parte e, conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, sono eseguite congiuntamente dalle autorità competenti delle due Parti. Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un'eccezione.

7. Scambio di informazioni tra le autorità e ravvicinamento dei requisiti di qualità

Conformemente alle disposizioni generali dell'Accordo, le Parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per il reciproco riconoscimento delle ispezioni.

Inoltre, le autorità competenti della Svizzera e dell'UE si tengono informate di ogni nuovo orientamento tecnico o nuova procedura d'ispezione. Ciascuna Parte consulta l'altra prima di adottarli e si sforza di procedere verso il loro ravvicinamento.

8. Formazione degli ispettori

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo, ai corsi di formazione per ispettori organizzati dalle autorità possono assistere gli ispettori dell'altra Parte. Le Parti dell'Accordo si informano reciprocamente dei suddetti corsi.

9. Ispezioni congiunte

Conformemente all'articolo 12 dell'Accordo, e di reciproca intesa tra le Parti, si possono organizzare ispezioni congiunte. Dette ispezioni mirano a sviluppare una comprensione e interpretazione comune delle pratiche e dei requisiti. L'organizzazione e la forma di tali ispezioni saranno convenute tramite procedure approvate dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

10. Sistema di allerta

Tra le Parti si concorderanno dei punti di contatto per permettere alle autorità e ai produttori di informare le autorità dell'altra Parte con l'opportuna tempestività in caso di qualità difettosa, ritiro delle partite, contraffazioni e altri problemi relativi alla qualità che possano richiedere ulteriori controlli o la sospensione della distribuzione della partita. Si concorderà una procedura di allerta particolareggiata.

Le Parti provvedono affinché qualsiasi sospensione o revoca (totale o parziale) di un'autorizzazione di produzione basata sulla non conformità con le GMP e che possa avere delle conseguenze sulla sanità pubblica venga comunicata all'altra Parte con l'adeguata urgenza.

11. Punti di contatto

Ai fini del presente Accordo, i punti di contatto per qualsiasi questione tecnica, quali lo scambio di rapporti di ispezione, i corsi di formazione per ispettori e i requisiti tecnici, sono i seguenti:

per la CE:

il direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e

per la Svizzera:

i servizi di ispezione GMP ufficiali elencati nella sezione II.

12. Divergenze d'opinione

Entrambe le Parti fanno del loro meglio per risolvere eventuali divergenze d'opinione relative tra l'altro alla conformità dei produttori e alle conclusioni dei rapporti di ispezione. Le divergenze d'opinione irrisolte sono sottoposte al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

 

 

ALLEGATO 2

Principi generali di designazione degli organismi di valutazione della conformità

 

     A. Requisiti e condizioni generali

     1. Nel contesto del presente Accordo, le autorità designatrici rimangono le uniche responsabili delle competenze e delle capacità degli organismi che hanno designato e designano unicamente entità giuridicamente identificabili poste sotto la loro giurisdizione.

     2. Le autorità designatrici designano organismi di valutazione della conformità in grado di dimostrare tramite prove oggettive che comprendono i requisiti e le procedure di certificazione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato 1 e applicabili allo specifico prodotto, alla categoria di prodotti o al settore per i quali detti organismi sono designati e che hanno l’esperienza e le competenze necessarie per applicare tali requisiti e procedure.

     3. La dimostrazione della competenza tecnica si basa sui seguenti elementi:

     - conoscenza tecnica delle categorie di prodotti, processi e servizi che l’organismo di valutazione della conformità è disposto a controllare;

     - comprensione delle norme tecniche e/o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative specificate nella relativa designazione;

     - capacità materiale di svolgere una determinata attività di valutazione della conformità;

     - gestione adeguata di tale attività; e

     - qualsiasi altro elemento necessario per garantire che l’attività di valutazione della conformità sarà svolta in maniera adeguata in via continuativa.

     4. I criteri per la valutazione della competenza tecnica si basano, per quanto possibile, su documenti accettati a livello internazionale, in particolare sulla serie di norme EN 45000 o su norme equivalenti, nonché sugli opportuni documenti interpretativi. E’ chiaro comunque che detti documenti devono essere interpretati in modo da incorporare i diversi tipi di requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili.

     5. Le Parti incoraggiano l’armonizzazione delle procedure di designazione e il coordinamento delle procedure di valutazione della conformità attraverso la cooperazione tra autorità designatrici e organismi di valutazione della conformità tramite incontri di coordinamento, partecipazione ad accordi di reciproco riconoscimento e riunioni di appositi gruppi di lavoro. Le Parti incoraggiano inoltre gli organismi di accreditamento a partecipare ad accordi di reciproco riconoscimento.

     B. Sistema per verificare la competenza degli organismi di valutazione della conformità

     6. Per verificare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità responsabili possono ricorrere a vari meccanismi per garantire un adeguato livello di fiducia tra le Parti. Se necessario, una Parte indica all’autorità designatrice i possibili modi per accertare la competenza tecnica.

     a) Accreditamento

     L’accreditamento costituisce una presunzione di competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità per l’applicazione dei requisiti stabiliti dell’altra Parte quando l’organismo di accreditamento competente:

     - rispetta le disposizioni pertinenti in vigore a livello internazionale (serie EN 45000 o Guide ISO/IEC);

     e

     - è firmatario di accordi multilaterali nel contesto dei quali è soggetto a valutazioni orizzontali,

     oppure

     - partecipa, operando sotto l’egida di un’autorità designatrice, e conformemente a modalità da stabilirsi, a programmi di confronto e di scambio delle esperienze tecniche, di modo da assicurare la continuità della fiducia nelle capacità tecniche degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità. Detti programmi potranno comprendere valutazioni congiunte, programmi speciali di cooperazione o valutazioni della conformità.

     Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio rispetto a norme o specifiche tecniche, le autorità designatrici possono utilizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa consenta di valutare la capacità degli organismi di applicare dette norme o specifiche tecniche. La designazione si limita a tali compiti dell’organismo di valutazione della conformità.

     Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio non direttamente rispetto a norme o specifiche tecniche, ma rispetto a requisiti generali (requisiti essenziali) le autorità designatrici possono utilizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa contenga elementi che consentano di valutare la capacità dell’organismo di valutazione della conformità (conoscenza tecnica del prodotto, conoscenza del suo impiego ecc.) di valutare l’osservanza di tali requisiti essenziali. La designazione si limita a tali compiti dell’organismo di valutazione della conformità.

     b) Altre modalità

     In assenza di sistemi di accreditamento o per altri motivi le autorità responsabili chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite:

     - la partecipazione ad accordi regionali o internazionali di reciproco riconoscimento o a sistemi di certificazione;

     - periodiche valutazioni dai pari, basate su criteri trasparenti e svolte con le competenze adeguate;

     - prove di capacità specifiche; o

     - confronti tra organismi di valutazione della conformità.

     C. Valutazione del sistema di verifica

     7. Una volta definito un sistema di verifica che consenta di valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità, l’altra Parte è invitata a verificare che il sistema garantisca la conformità del processo di designazione ai propri requisiti giuridici. Tale verifica verte essenzialmente sulla pertinenza e sull’efficacia del sistema di verifica, più che sugli organismi di valutazione della conformità in quanto tali.

     D. Designazione formale

     8. Quando le Parti presentano al Comitato le loro proposte di inclusione degli organismi di valutazione della conformità negli allegati, esse trasmettono, per ciascun organismo, le seguenti informazioni:

     a) denominazione

     b) indirizzo postale

     c) numero di fax

     d) capitolo settoriale, prodotti o categorie di prodotti, processi e servizi contemplati dalla designazione

     e) procedure di valutazione della conformità contemplate dalla designazione

     f) mezzi utilizzati per accertare la competenza dell’organismo.

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della Comunità europea,

     e

     della Confederazione Svizzera,

     riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

     Dichiarazione comune relativa alla revisione dell’articolo 4,

     Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni BPC,

     Dichiarazione comune relativa all’aggiornamento degli allegati,

     Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

     Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

     Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Dichiarazione comune delle parti contraenti

relativa alla revisione dell’articolo 4

     Le Parti contraenti si impegnano a rivedere l’articolo 4 dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità includendovi, tra l’altro, i prodotti originari di altri paesi una volta che le Parti avranno concluso con essi accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

     Si procederà allora alla revisione delle disposizioni della sezione V del capitolo 12 dell’accordo.

 

Dichiarazione comune

relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni BPC

     Attualmente, i risultati delle prove cliniche per i medicinali effettuate sul territorio delle Parti del presente accordo vengono inclusi nelle domande di autorizzazione per l’immissione in commercio, nonché nelle relative varianti o proroghe. In linea di massima, le Parti continuano ad accettare che dette prove siano incluse nelle domande di autorizzazione e decidono di promuovere il ravvicinamento alla buona prassi clinica, applicando in particolare le dichiarazioni attuali di Helsinki e di Tokyo e tutti gli orientamenti relativi alle prove cliniche adottati nel quadro della conferenza internazionale di armonizzazione. Tuttavia, in seguito agli sviluppi legislativi in materia di ispezioni e di autorizzazioni delle prove cliniche nella Comunità europea, prossimamente si dovranno definire modalità dettagliate per il reciproco riconoscimento della supervisione ufficiale di dette prove, che figureranno in un capitolo a parte.

 

Dichiarazione comune delle parti contraenti

relativa all’aggiornamento degli allegati

     Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità entro un mese dalla sua entrata in vigore.

 

Dichiarazione comune

in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

 

Dichiarazione

relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

     - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE.

 

Accordo

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

     La Comunità europea, (nel seguito denominata la Comunità),

     da un lato, e

     la Confederazione svizzera, (nel seguito denominata la Svizzera), dall’altro, entrambe denominate nel seguito “le Parti”,

     considerando gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle pani riguardo alla liberalizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell’Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore 1° gennaio 1996 ed in seguito all’adozione di disposizioni nazionali che prescrivono l’effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,

     considerando lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commissione CE e l’ufficio federale dell’economia esterna svizzero,

     considerando l’Accordo concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità,

     desiderose di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell’AAP,

     desiderose parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un’autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi,

     hanno concluso il presente accordo:

 

Capitolo I.

Ampliamento della portata dell’accordo relativo agli appalti pubblici

stipulato nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio

 

     Articolo 1. Obblighi della Comunità.

     1. Al fine di completare ed estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Svizzera in virtù dell’Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso il 15 aprile 1994 nel quadro dell’organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità s’impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell’Appendice I dell’AAP nel modo seguente:

     opprimere il riferimento a “la Svizzera” al primo trattino della nota generale n. 2 per permettere ai fornitori e ai prestatori svizzeri di servizi di contestare, conformemente all’articolo XX, l’aggiudicazione di appalti da parte degli enti della Comunità enumerati all’allegato 2, paragrafo 2.

     2. La Comunità notificherà questo emendamento al segretariato dell’OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

 

     Articolo 2. Obblighi della Svizzera.

     1. Al fine di completare e di estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Comunità in forza dell’AAP la Svizzera s’impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell’Appendice I dell’AAP nel modo seguente:

     inserire all’allegato 2, dopo il punto 2 dell’“Elenco degli enti”, il nuovo punto seguente:

     “3. Le autorità e gli organismi pubblici a livello di distretti e di comuni.”

     2. La Svizzera notificherà questo emendamento al Segretariato dell’OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

 

Capitolo II

Appalti aggiudicati da operatori di servizi di telecomunicazione,

da operatori ferroviari e da alcune società di servizi al pubblico

 

     Articolo 3. Obiettivi, definizioni e portata.

     1. Il presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi delle due parti, in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione, un accesso reciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione, dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico delle due parti.

     2. Ai fini del presente capitolo s’intendono per:

     a) “operatori di servizi di telecomunicazione” (nel seguito denominati “OT”) gli enti che mettono a disposizione o gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni o che forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunicazione in quanto poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali attribuiti per l’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti;

     b) “rete pubblica di telecomunicazioni” l’infrastruttura di telecomunicazioni accessibile al pubblico che permette il trasporto di segnali tra punti terminali definiti della rete stessa mediante fili, onde hertziane, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

     c) “servizi pubblici di telecomunicazioni” i servizi che consistono in tutto o in parte nella trasmissione e nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

     d) “operatori ferroviari” (qui di seguito denominati “OF”) gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;

     e) “enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica” gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti i) e ii) qui di seguito:

     i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l’approvvigionamento di queste reti in gas o calore,

     ii) lo sfruttamento di un’area geografica per la prospezione o l’estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi;

     f) “enti privati che forniscono un servizio al pubblico” gli enti che, pur esulando dall’ambito dell’AAP, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell’esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da i) a v> qui di seguito:

     i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d’acqua potabile o l’approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,

     ii) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,

     iii) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,

     iv) la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,

     v) l’utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d’autobus o delle funivie.

     3. Il presente Accordo si applica alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OT e dagli OP delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati “enti interessati”) quali sono definiti nel presente articolo e specificati negli allegati da I a IV, sia all’aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.

     4. Gli articoli 4 e 5 si applicano agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:

     a) nel caso di appalti aggiudicati dagli OT:

     i) 600.000 EUR o il loro equivalente in DSP per i fornitori e i servizi;

     ii) 5.000.000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;

     b) nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:

     i) 400.000 EUR o il loro equivalente in DSP per le forniture e i servizi;

     ii) 5.000.000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;

     c) nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:

     i) 400.000 DSP o il loro equivalente in euro per le forniture e i servizi;

     ii) 5.000.000 DSP o il loro equivalente in euro per i lavori.

     La conversione degli euro in DSP viene effettuata secondo le procedure previste nell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP).

     5. Il presente capitolo non si applica agli appalti aggiudicati dagli OT per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni parte informa l’altra quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti. Tale disposizione si applicherà alle stesse condizioni anche agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati.

     6. Per ciò che riguarda i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente Accordo si applica a quelli enumerati agli allegati VI e VII del presente Accordo.

     7. Il presente Accordo non si applica agli enti interessati quando questi soddisfano le condizioni enunciate per la Comunità agli art. 2 par. 4, art. 2 par. 5, art. 3, art. 6 par. 1, art. 7 par. 1, art. 9 par. 1, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13 par. 1 della direttiva 93/38/CEE, quale modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE e per la Svizzera negli allegati VI e VIII.

     Il presente Accordo non si applica neppure agli appalti stipulati dagli OF quando questi hanno per oggetto l’acquisto o la locazione di prodotti destinati a rifinanziare gli appalti di forniture aggiudicati conformemente alle regole del presente Accordo.

 

     Articolo 4. Procedura di aggiudicazione degli appalti.

     1. Le parti vigilano affinché le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti seguite dagli enti interessati siano conformi ai principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità. Dette procedure e pratiche devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

     a) l’invito a presentare offerte avverrà mediante pubblicazione di un bando di gara d’appalto programmato, di un bando di progetto di gara o di un bando riguardante un sistema di qualificazione. Questi bandi, o una ricapitolazione dei loro principali elementi, vanno pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali dell’AAP, a livello nazionale nel caso della Svizzera, da un lato, e a livello comunitario, dall’altro. Essi devono contenere tutte le informazioni necessarie sulla gara prevista, compresa se possibile la natura della procedura di aggiudicazione degli appalti che verrà seguita;

     b) i termini fissati devono essere tali da consentire ai fornitori od ai prestatori di servizi di preparare e presentare le loro offerte;

     c) la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiudicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presentare offerte atte ad essere prese in considerazione. Fornitori e prestatori di servizi che ne facciano richiesta dovranno ottenere la relativa documentazione;

     d) i criteri di selezione devono essere non discriminatori. I sistemi di qualificazione applicati dagli enti interessati devono basarsi su criteri non discriminatori predefiniti, e chi ne faccia richiesta andrà informato circa modalità e condizioni di partecipazione a tale fase;

     e) il criterio di aggiudicazione degli appalti può essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il che implica criteri di valutazione particolari, come la data di consegna o di esecuzione, il rapporto costi/benefici, la qualità, il valore tecnico, il servizio post-vendita, le garanzie relative ai pezzi di ricambio, ai prezzi, etc., ovvero quello dell’offerta con il prezzo più basso.

     2. Le parti vigilano affinché le specifiche tecniche fissate dagli enti interessati nella documentazione siano definite in funzione delle caratteristiche d’impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. Tali specifiche devono basarsi su norme internazionali o, in mancanza di queste, su regole tecniche nazionali, norme nazionali riconosciute o norme e regolamenti costruttivi riconosciuti. E’ vietato adottare od applicare qualsiasi specifica tecnica che abbia per oggetto o per effetto di ostacolare senza valide ragioni l’acquisto, da parte dell’ente interessato di una delle parti, di beni o servizi provenienti dalla controparte e di ostacolare gli scambi di tali beni o servizi tra le parti.

 

     Articolo 5. Procedure di contestazione.

     1. Le parti devono definire procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che permettano a fornitori e prestatori di servizi di contestare presunte violazioni dell’Accordo commesse nel quadro dell’aggiudicazione degli appalti in cui essi hanno o hanno avuto un interesse. Sono applicabili le procedure di contestazione definite nell’allegato V.

     2. Le parti devono vigilare affinché i rispettivi enti interessati conservino per almeno tre anni tutti i documenti relativi alle procedure d’aggiudicazione degli appalti indicati nel presente capitolo.

     3. Le parti devono vigilare affinché le decisioni adottate dagli organi responsabili delle procedure di contestazione siano debitamente eseguite.

 

Capitolo III

Disposizioni generali e finali

 

     Articolo 6. Non discriminazione.

     1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sopra dei valori soglia fissati all’articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio:

     a) non accordino a prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi della controparte un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato

     i) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi nazionali, ovvero

     ii) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi;

     b) non accordino ad un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado in cui persone fisiche o giuridiche della controparte lo controllano o ne partecipano al capitale;

     c) non attuino una discriminazione nei confronti dei fornitori o dei prestatori di servizi stabiliti sul territorio nazionale a causa del fatto che il prodotto o servizio fornito è originario della controparte;

     d) non esigano compensazioni (“offsets”) al momento della qualifica e della selezione di prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi, né al momento della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione degli appalti.

     2. Le parti si impegnano a non imporre in alcun modo all’autorità competente od agli enti interessati un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio. Un elenco che illustra i settori atti a prestarsi a siffatte discriminazioni figura all’allegato X.

     3. Per ciò che riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell’articolo 3, paragrafo 4 le parti s’impegnano ad incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi della controparte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Le parti convengono che entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo si proceda a valutare il funzionamento di questa disposizione alla luce delle esperienze compiute nelle reciproche relazioni. A tal fine il Comitato misto elaborerà elenchi che riflettano le situazioni in cui trova applicazione il principio enunciato nel presente articolo 6.

     4. I principi enunciati al paragrafo 1 [in particolare al punto a), i)] ed ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i provvedimenti resi necessari dal processo d’integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo sviluppo del mercato interno svizzero. Parimenti questi principi, in particolare quelli enunciati al punto a), ii) non pregiudicano il trattamento preferenziale accordato in forza d’accordi esistenti o futuri d’integrazione economica regionale. L’applicazione di questa disposizione non deve tuttavia mettere in pericolo le basi operative del presente Accordo. I provvedimenti cui può applicarsi questo paragrafo sono enumerati all’allegato IX ed ogni parte potrà notificarne altri che ne soddisfino le prescrizioni. Ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere che nell’ambito del Comitato misto si svolgano consultazioni specificamente finalizzate a garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 7. Scambio d’informazioni.

     1. Se ed in quanto richiesto dalla corretta applicazione del capitolo Il le parti s’informano reciprocamente delle modifiche previste nelle loro legislazioni pertinenti che rientrino o possano rientrare nel campo d’applicazione del presente Accordo (proposte di direttive, progetti di legge e di ordinanze e progetti di modifica del Concordato intercantonale).

     2. Ogni parte informa l’altra di qualsiasi problema relativo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo.

     3. Le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei “punti di contatto” incaricati di fornire informazioni sulle regole di diritto che rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’AAP, anche a livello locale.

 

     Articolo 8. Autorità di vigilanza.

     1. In ognuna delle parti l’attuazione del presente Accordo è soggetta alla vigilanza di un’autorità indipendente. Quest’ultima è competente ad accogliere ricevere reclami o ricorsi circa l’applicazione del presente Accordo. Essa agirà in modo rapido ed efficace.

     2. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo tale autorità avrà anche la competenza per avviare una procedura o intentare azioni amministrative o giudiziarie nei confronti degli enti interessati in caso di violazione del presente Accordo nel quadro della procedura di aggiudicazione di un appalto.

 

     Articolo 9. Provvedimenti urgenti.

     1. Allorché una parte ritenga che l’altra non abbia rispettato gli obblighi che le incombono in forza del presente Accordo o che una disposizione legislativa o regolamentare o una pratica della controparte riduca o minacci di ridurre in modo sostanziale i vantaggi che essa trae dal presente Accordo, qualora le parti non possano rapidamente accordarsi per risolvere il contenzioso mediante una compensazione adeguata od in qualche altro modo la parte lesa può, senza pregiudizio degli altri diritti ed obblighi che le derivano dal diritto internazionale, sospendere parzialmente, od all’occorrenza anche totalmente, l’applicazione del presente Accordo, provvedendo a darne immediata notifica all’altra parte. La parte lesa può anche rescindere l’Accordo conformemente all’articolo 18, paragrafo 3.

     2. Portata e durata di tali provvedimenti dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione ed assicurare all’occorrenza un giusto equilibro tra i diritti e gli obblighi che derivano dal presente Accordo.

 

     Articolo 10. Composizione delle controversie.

     Ogni parte contraente può sottoporre qualsiasi contenzioso pertinente all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto, il quale cerca di risolvere il contenzioso. Al Comitato misto andrà fornito ogni elemento d’informazione utile a permettere l’esame approfondito della situazione, nell’intento di arrivare ad una soluzione accettabile. A tal fine il Comitato misto dovrà esaminare ogni possibilità di preservare il buon funzionamento del presente Accordo.

 

     Articolo 11. Comitato misto.

     1. Viene istituito un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso procede a scambi di pareri ed informazioni e costituisce la sede delle consultazioni tra le parti.

     2. Il Comitato misto è costituito da rappresentanti delle parti e si pronuncia di comune Accordo. Esso fissa il proprio regolamento interno e può costituire gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

     3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del presente Accordo il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno su richiesta di una delle parti.

     4. Il Comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente Accordo. Su richiesta di una delle parti esso può apportarvi modifiche.

 

     Articolo 12. Tecnologie dell’informazione.

     1. Le parti cooperano per garantire che le informazioni relative agli appalti che figurano nelle rispettive banche dati, segnatamente bandi di gara e fascicoli di gara, siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità. Esse cooperano anche per garantire che le informazioni scambiate per via elettronica tra gli interessati a scopi pertinenti agli appalti pubblici siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità.

     2. Tenendo nel debito conto i problemi d’interoperabilità e d’interconnessione le parti, dopo aver convenuto che le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comparabili, adottano le misure richieste per dare a fornitori e prestatori di servizi della controparte accesso alle informazioni relative agli appalti, e segnatamente ai bandi di gara, che figurano nelle rispettive banche dati. Ogni parte darà ai fornitori e ai prestatori di servizi della controparte accesso ai suoi sistemi elettronici di aggiudicazione degli appalti, e segnatamente ai suoi sistemi elettronici relativi ai bandi di gara. Le parti si conformano per altro verso alle disposizioni dell’articolo XXIV, paragrafo 8 dell’AAP.

 

     Articolo 13. Attuazione.

     1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l’esecuzione degli obblighi del presente Accordo.

     2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento potenzialmente pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

 

     Articolo 14. Revisione.

     Allo scopo di migliorare all’occorrenza l’applicazione del presente Accordo le parti ne riesaminano il funzionamento entro tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Articolo 15. Relazione con gli accordi OMC.

     Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi che derivano alle parti dagli accordi che esse hanno concluso nel quadro dell’OMC.

 

     Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.

     Il presente Accordo si applica da un lato ai territori in cui è applicabile il Trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste in tale trattato, e dall’altro al territorio della Svizzera.

 

     Articolo 17. Allegati.

     Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Articolo 18. Entrata in vigore e durata.

     1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti secondo le procedure che sono ad esse proprie. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica odi approvazione dei sette accordi seguenti:

     - Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,

     - Accordo sulla libera circolazione delle persone,

     - Accordo sul trasporto aereo,

     - Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

     - Accordo sul commercio di prodotti agricoli,

     - Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

     - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

     2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera, non notifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all’altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.

 

 

Allegato I

(di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 lettere da a) a c) e 5 dell’Accordo)

     Operatori di servizi di telecomunicazione interessati

     Allegato I A - Comunità

     Italia

     Telecom Italia

     L’Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (G.U.C.E. L 101 del 4. 4. 1998, pag. 1).

     Allegato I B - Svizzera

     Indicazione degli enti che esercitano un’attività nel campo delle telecomunicazioni a termini dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 a)-c) dell’Accordo

     Enti che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni in forza di una concessione a norma dell’articolo 66, capoverso 1 della legge federale sulle comunicazioni (RS 784. 10).

     Ad esempio: Swisscom.

 

Allegato II

(di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera d) e 5 dell’Accordo)

     Operatori ferroviari interessati

     Allegato II A - Comunità

     Italia Ferrovie dello Stato;

     enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell’articolo 10 del Regio Decreto n. 1447, del 9 maggio 1912, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

     enti gestiti in base ad une concessione accordata dello stato a norma dei legge speziale; vedi Titolo XI; Capo II; Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata; le tramvie a trazione meccanica e gli auromobili;

     enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell’articolo 4 della Legge n. 410, del 14 giugno 1949, - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

     enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari al pubblico in base ad una concessione a norma dell’articolo 14 de la Legge n. 1221, del 2 agosto 1952 - Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

     Allegato II B - Svizzera

     Indicazione degli enti che assicurano servizi ferroviari a termini dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 d) dell’Accordo

     Chemins de fer fédéraux (CFF) [1]

     Enti a termini dell’articolo 1, 2 comma e dell’articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742. 101), se ed in quanto essi forniscono al pubblico servizi ferroviari a scartamento normale e ridotto [1].

     Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

 

[1] Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.

 

 

Allegato III

(di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e) e 5 dell’Accordo)

     Enti che esercitano la propria attività nel settore dell’energia

     Allegato III A - Comunità

     a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore

     Italia

     SNAM, SGM e Montedison, preposte al trasporto di gas

     Enti preposti alla distribuzione di gas in forza del Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del decreto presidenziale n. 902 del 4 ottobre 1986

     Enti preposti alla distribuzione del calore a norma dell’articolo 10 della Legge n. 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e sull’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi)

     Autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distribuzione del calore

     b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

     Gli enti che beneficiano di un’autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale in forza delle disposizioni legislative seguenti:

     Italia

     Legge 10 febbraio 1953, n. 136

     Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613

     c) Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi

     Italia

     Carbo Sulcis SpA

     Allegato III B - Svizzera

     a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore

     Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 741.1)

     Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una concessione cantonale

     Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

     b) Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

     Enti preposti alla prospezione ed allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia (RS 931. 1)

     Ad esempio: Seag AG.

     c) Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

     In Svizzera non vi sono enti di questo tipo.

 

 

Allegato IV

(di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera f) e 5 dell’Accordo)

     Enti privati interessati che prestano un servizio pubblico

     Allegato IV A - Comunità

     a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

     Italia

     Enti per la produzione o la distribuzione idrica in forza del Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P. R. n. 902 del 4 ottobre 1986

     Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, istituito in forza del RDL 19 ottobre 1919, n. 2060

     Ente Acquedotti Siciliani, istituito in forza delle leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81

     Ente Sardo Acquedotti e Fognature, istituito in forza della legge del 5 giugno 1963 n. 9

     b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica

     Italia

     Ente nazionale per l’energia elettrica istituito dalla legge n. 1643 del 6 dicembre 1962, approvata dal Decreto n. 1720 del 21 dicembre 1965

     Enti che beneficiano di un’autorizzazione in forza dell’articolo 4, paragrafo 5 o 8 della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

     Enti che beneficiano di una concessione in forza dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell’Ente nazionale per l’energia elettrica

     c) Enti aggiudicatori nel campo dei servizi di ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, filobus, autobus o trasporti via cavo

     Italia

     Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad una concessione accordata in forza della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata), articolo 1 modificato dall’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771

     Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base all’articolo 1, punto 15 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comuni e delle province

     Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili

     Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

     Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

     d) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

     Italia

     Aeroporti nazionali civili (aerodromi civili istituti dallo Stato), gestiti a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 692

     Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base ad una concessione accordata in forza dell’articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

     e) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

     Italia

     Porti nazionali e altri porti gestiti dalla Capitaneria di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32

     Porti autonomi (enti portuali) istituiti da leggi speciali a norma dell’articolo 19 del Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

     Allegato IV B - Svizzera

     Indicazione degli enti privati a termini dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2 f) dell’Accordo

     a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

     Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione

     Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

     b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica

     Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734. 0)

     Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche (RS 721. 80) e della legge federale del 23 dicembre 1959 sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni. (RS 732. 0)

     Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.

     c) Trasporti mediante ferrovia urbana, tramvia, sistemi automatizzati, filovia, linea d’autobus o funivia

     Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell’articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1959 sulle ferrovie (RS 742. 101)

     Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell’articolo 4, capoverso 1, della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (RS 744. 21)

     Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell’articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportare su strada (RS 744. 10) qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento a termini dell’articolo 5, capoverso 3 dell’ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (RS 742. 101. 1).

     d) Aeroporti

     Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell’articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748. 0)

     Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

 

 

Allegato V

(di cui all’articolo 5 dell’Accordo relativo alle procedure di contestazione)

     1. Le eventuali contestazioni sono sottoposte a un tribunale o ad un organo d’esame imparziale ed indipendente, che non abbia alcun interesse nell’esito della procedura d’aggiudicazione dell’appalto ed i cui membri siano al riparo d’influenze esterne, le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti. Il termine eventualmente stabilito per il ricorso dev’essere di almeno dieci giorni e decorrere unicamente dal momento in cui la base del ricorso è nota o dovrebbe ragionevolmente esserlo.

     L’organo d’esame che non sia un tribunale dev’essere soggetto ad un controllo giudiziario oppure applicare procedure che:

     a) prevedano la possibilità di ascoltare i partecipanti prima che venga presa una decisione, li autorizzino a farsi rappresentare ed accompagnare nel corso del procedimento ed aprano loro l’accesso a tutte le fasi di quest’ultimo,

     b) autorizzino l’audizione di testimoni ed impongano di trasmettere all’organo d’esame i documenti pertinenti all’appalto in causa che si rivelino necessari per esperire correttamente la procedura,

     c) prevedano che il procedimento possa essere pubblico ed obblighino a motivare le decisioni ed a deliberare per iscritto.

     2. Le parti garantiscono che i provvedimenti relativi alle procedure di contestazione contengano disposizioni tali da conferire almeno il diritto a:

     a) prendere quanto più rapidamente possibile provvedimenti provvisori miranti a rimediare alla presunta violazione o ad impedire che le parti interessate subiscano ulteriori pregiudizi, compresi provvedimenti destinati a sospendere o far sospendere la procedura d’aggiudicazione dell’appalto in causa o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’ente interessato, nonché

     b) annullare o far annullare le decisioni illegali, tra l’altro all’occorrenza anche eliminando le specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie che figurino nel bando di gara, nel bando di progetto di gara, nel bando relativo ad un sistema di qualifica od in qualsiasi altro documento che si riferisca alla procedura d’aggiudicazione dell’appalto in causa. Tuttavia i poteri dell’organo responsabile della procedura di contestazione potrebbero venir circoscritti alla concessione del risarcimento di danni ed interessi a chiunque sia stato leso da una violazione qualora gli enti interessati abbiano concluso il contratto;

     Oppure ad esercitare pressioni indirette sugli enti interessati per indurli a riparare ad eventuali infrazioni od impedire loro di commetterne e per impedire effetti pregiudizievoli.

     3. Le procedure di contestazione disciplinano parimenti la questione del risarcimento alle vittime di un’infrazione. Qualora i danni subiti siano imputabili all’adozione di una decisione illegale la parte può disporre che la decisione contestata sia preventivamente annullata o dichiarata illegale.

 

 

Allegato VI

(di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 dell’Accordo)

     Servizi

     Il presente Accordo si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica settoriale dei servizi ripresa nel documento MTN. GNS/W/120:

Oggetto

Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti)

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

Servizi di trasporto terrestre [1], compresi quelli effettuati con veicoli blindati ed i

712 (eccetto 71235)

servizi di corriere, ma esclusi i trasporti di posta

7512, 87304

Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri e merci, esclusi i trasporti di posta

73 (eccetto 7321)

Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi di trasporti per ferrovia) e per via aerea

71235, 7321

Servizi di telecomunicazione

752 [2] (eccetto 7524, 7525, 7526)

Servizi finanziari:

ex 81 812, 814

a) servizi assicurativi

 

b) servizi bancari e d’investimento [3]

 

Servizi informatici e connessi

84

Servizi contabili, di revisione dei conti e di tenuta dei registri contabili

862

Servizi di studio di mercato e di sondaggio

864

Servizi di consulenza nel campo della gestione e servizi connessi

865, 866 [4]

Servizi d’architettura; servizi d’ingegneria, anche integrata; servizi d’urbanistica ed architettura del paesaggio, servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica

867

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari

874, 82201-82206

Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o su base contrattuale

88442

Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini

94

 

     Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi.

 

[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia.

[2] Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite.

[3] Esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi ad emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali.

[4] Esclusi i servizi d’arbitraggio e di conciliazione.

 

     Il presente Accordo non si applica:

     1) agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice a termini del presente Accordo e dell’allegato 1, 2 o 3 dell’AAP in base ad un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;

     2) agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce ad un’impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività a termini dell’articolo 3 del presente Accordo, a uno di tali enti aggiudicatori o ad un’impresa collegata a uno di essi, se ed in quanto 80% almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all’ente aggiudicatore si dovrà tener conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;

     3) agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanziarie, all’acquisizione od all’affitto di terreni, edifici già esistenti ed altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;

     4) all’appalto di manodopera;

     5) agli appalti riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi ed agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.

 

 

Allegato VII

(di cui all’articolo 3, paragrafo 6 dell’Accordo)

     Servizi di costruzione

     Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati:

     1. Definizione

     Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d’ingegneria civile o d’edilizia a termini della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).

     2. Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC

Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili

511

Lavori di costruzione di edifici

512

Lavori di costruzione d’opere d’ingegneria civile

513

Montaggio ed installazione di opere prefabbricate

514

Lavori svolti da imprese edili specializzate

515

Lavori di posa d’impianti

516

Lavori di finitura degli edifici

517

Altri servizi

518

 

     Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all’edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell’ambito dell’Accordo generale sugli scambi di servizi.

 

 

Allegato VIII

(di cui all’articolo 3, paragrafo 7 dell’Accordo)

     Svizzera

     In Svizzera il presente Accordo non si applica:

     a) Agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscano per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2 ed agli allegati da I a IV del presente Accordo, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori della Svizzera;

     b) Agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l’ente aggiudicatore non goda di diritti speciali od esclusivi a vendere od affittare l’oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo od affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l’ente aggiudicatore;

     c) Agli appalti conclusi per l’acquisto d’acqua;

     d) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l’approvvigionamento d’acqua potabile o di energia elettrica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando l’erogazione d’acqua potabile o di energia elettrica da parte dell’ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), numeria i) e ii) ed inoltre l’alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell’ente in questione e non superi il 30% dell’erogazione complessiva d’acqua potabile o d’energia dell’ente stesso, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso quello in corso;

     e) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l’alimentazione in gas o energia termica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando la produzione di gas o calore dall’ente in questione sia risultato inevitabile dell’esercizio di un’attività diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), numero i) ed inoltre l’alimentazione della rete pubblica abbia l’unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20% del fatturato dell’ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, incluso quello in corso;

     f) Agli appalti conclusi per la fornitura d’energia elettrica o di combustibili destinati alla produzione di tale energia;

     g) Agli appalti conclusi dagli enti aggiudicatori che garantiscono al pubblico un servizio di trasporto per mezzo di autobus, quando altri enti possano liberamente fornire questo servizio sia a titolo generale, sia in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni di cui godono detti enti aggiudicatori;

     h) Alle acquisizioni compiute dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) se ed in quanto tali appalti hanno per oggetto la vendita ed il leasing di prodotti destinati a rifinanziare appalti di forniture conclusi secondo le regole del presente Accordo;

     i) Agli appalti conclusi in forza di un Accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un’opera da parte delle parti;

     j) Agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un’organizzazione internazionale;

     k) Agli appalti che siano stati dichiarati segreti dalle parti o la cui esecuzione debba essere corredati particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nei paesi firmatari in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d’interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali paesi.

 

 

Allegato IX

(di cui all’articolo 6, paragrafo 4 dell’Accordo)

     Allegato IX A - Provvedimenti notificati dalla Comunità:

     Allegato IX B - Provvedimenti notificati dalla Svizzera

     I mezzi di ricorso di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del presente Accordo introdotti nei cantoni e nei comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995.

 

 

Allegato X

(di cui all’allegato 6, paragrafo 2 dell’Accordo)

     Esempio di settori atti a presentare una tale discriminazione:

     Qualsiasi regola di diritto, procedura o pratica quale prelievo, preferenza di prezzo, condizioni locali quanto al contenuto, agli investimenti od alla produzione, condizioni per il rilascio di licenze o autorizzazioni, diritti di finanziamento o di offerta tali da porre in atto una discriminazione o costringere l’ente interessato di una parte a discriminare prodotti, servizi, fornitori o prestatori di servizi della controparte nell’aggiudicazione di appalti.

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della Comunità europea,

     e

     della Confederazione Svizzera,

     riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

     Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione

     Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza

     Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati

     Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

     Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

     Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell’apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE

     Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

 

Dichiarazione comune delle parti contraenti

sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione

     Le Parti convengono che imponendo, da un lato, agli enti interessati svizzeri il rispetto delle regole dell’Accordo sugli appalti e, dall’altro, agli enti interessati della Comunità e dei suoi Stati membri il rispetto delle regole della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CEE del 16 febbraio 1998 (G.U.C.E. L 101 dell’1. 4. 1998, pag. 1), nonché della direttiva 92/13/CEE (G.U.C.E. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 14), esse adempiono entrambe gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del presente Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

 

Dichiarazione comune delle parti contraenti

sulle autorità di vigilanza

     Per quanto riguarda la Comunità, l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 8 del presente Accordo può essere la Commissione delle CE o l’autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo. A norma dell’articolo 211 del trattato CE, la Commissione delle Comunità europee ha già i poteri previsti dall’articolo 8, secondo comma.

     Per quanto riguarda la Svizzera, l’autorità di vigilanza può essere un’autorità federale (per l’insieme del territorio svizzero) o cantonale (per i settori di sua competenza).

 

Dichiarazione comune delle parti contraenti

in merito all’aggiornamento degli allegati

     Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici entro un mese dalla sua entrata in vigore.

 

Dichiarazione comune

in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

 

Dichiarazione della Svizzera

relativa al principio di reciprocità nell’apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE

     Nel rispetto del principio di reciprocità, e nell’intento di limitare l’accesso agli appalti aggiudicati in Svizzera a livello distrettuale e comunale ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE, la Svizzera inserirà un nuovo comma nella nota generale sugli allegati all’Accordo, dopo il primo comma della nota generale n. 1 dei suoi allegati all’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (AAP), il secondo comma seguente:

     “per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle entità di cui al numero 3 dell’allegato 2 ai fornitori di prodotti e di servizi del Canada, di Israele, del Giappone, della Corea, della Norvegia, degli Stati Uniti d’America, di Hong Kong (Cina), di Singapore e di Aruba”.

 

Dichiarazione relativa alla partecipazione

della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

     - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

     - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE.

 

Accordo

sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee e la Confederazione Svizzera

     Il Consiglio dell’Unione europea, in nome e per conto della Comunità europea e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “Commissione”), in nome e per conto della Comunità europea dell’energia atomica, in seguito collettivamente denominati “le Comunità europee”,

     da una parte, e

     il Consiglio federale svizzero, in nome e per conto della Confederazione Svizzera, in seguito denominata “Svizzera”,

     dall’altra,

     in seguito denominate “le parti contraenti”,

     considerando che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità europee è vantaggioso per entrambe le parti contraenti;

     considerando che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità europee sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili doppioni;

     considerando che la Svizzera e le Comunità europee stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

     considerando che le Comunità europee e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

     considerando che entrambe le parti contraenti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altra;

     considerando che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, in seguito denominato “Accordo sulla fusione”;

     considerando che l’8 gennaio 1986 le parti contraenti hanno concluso un Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987;

     considerando che l’articolo 6 del suddetto Accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’Accordo sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;

     considerando che con decisione n. 182/99/CE del 22 dicembre 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato “quinto programma quadro” e con decisione n. 99/64/Euratom del 22 dicembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Quinto programma quadro delle attività di ricerca e d’insegnamento della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) (1998-2002), in seguito denominato “programma quadro nucleare”, programmi che sono in seguito collettivamente denominati “i due programmi quadro”;

     considerando che, ferme restando le rilevanti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente Accordo e le attività che saranno eseguite ai sensi dello stesso non pregiudicano in alcun modo il potere degli Stati membri dell’Unione europea di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera in campo scientifico e tecnologico e nel settore della ricerca e sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tal fine,

     convengono quanto segue:

 

     Articolo 1. Oggetto.

     1. La partecipazione della Svizzera all’attuazione dei due programmi quadro nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, fatte salve le disposizioni dell’Accordo sulla fusione.

     Gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei due programmi quadro.

     2. I ricercatori e gli organismi di ricerca svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità europee, qualora tale partecipazione non rientri nel disposto del paragrafo 1.

     3. Gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei due programmi quadro.

     4. Ai fini del presente Accordo, per “organismi di ricerca” si intendono, inter alia, le università, gli enti dediti ad attività di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

 

     Articolo 2. Forme e strumenti di cooperazione.

     La cooperazione assume le seguenti forme:

     1) partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Svizzera a tutti i programmi specifici adottati nell’ambito dei due programmi quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d’insegnamento della Comunità europea dell’energia atomica;

     2) partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei due programmi quadro in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2;

     3) partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee a progetti di ricerca svizzeri sovvenzionati dallo Stato, in particolare, nell’ambito di programmi prioritari finanziati dalla Svizzera, alle condizioni stabilite dalle pertinenti leggi svizzere e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. Gli organismi di ricerca delle Comunità europee, che partecipano a programmi e progetti di ricerca svizzeri, provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto;

     4. trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione sull’attuazione dei due programmi quadro e dei programmi prioritari svizzeri.

 

     Articolo 3. Adeguamento.

     In qualunque momento, su accordo delle parti contraenti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

 

     Articolo 4. Proprietà intellettuale e obblighi.

     1. Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità europee, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

     2. Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, che partecipano ai progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, punto 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera nell’ambito del progetto considerato.

 

     Articolo 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Fatte salve le disposizioni applicabili dell’Accordo sulla fusione, le disposizioni finanziarie entreranno in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo. Prima dell’entrata in vigore delle disposizioni finanziare, la partecipazione finanziaria degli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera sarà determinata per ogni singolo progetto.

     Gli impegni assunti dalle Comunità europee anteriormente al 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo ed i pagamenti derivanti da tali impegni, non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera.

     Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell’Unione europea per stanziamenti d’impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l’attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente Accordo.

     2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera al quinto programma quadro e al programma quadro nucleare, eccetto il programma fusione, si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il contributo finanziario della Svizzera al programma fusione continuerà ad essere calcolato ai sensi del corrispondente Accordo.

     Il predetto rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), disponibili alla data della pubblicazione del bilancio generale delle Comunità europee.

     3. Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell’allegato B.

 

     Articolo 6. Comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

     Il “comitato di ricerca Svizzera/Comunità” istituito dall’Accordo quadro di cooperazione del 1986 è competente per la revisione, la valutazione e il controllo dell’osservanza del presente Accordo. Ogni questione relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente Accordo è devoluta al comitato.

 

     Articolo 7. Partecipazione.

     1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera che partecipano ai due programmi quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nelle Comunità.

     2. Agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell’ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee.

     3. Un adeguato numero di esperti svizzeri sarà preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti e degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

     4. Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 2, punti 3 e 4 e dell’articolo 4, paragrafo 2 e fatte salve le leggi e procedure vigenti, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, punto 3.

 

     Articolo 8. Mobilità.

     Ciascuna parte contraente si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso ed il soggiorno dei ricercatori e, quando ciò sia indispensabile ai fini dell’esecuzione di una determinata attività, di un numero limitato di addetti alla ricerca che partecipino in Svizzera e nelle Comunità europee alle attività previste dal presente Accordo.

 

     Articolo 9. Revisione e collaborazione futura.

     1. Qualora le Comunità europee decidessero di modificare o ampliare uno o più programmi comunitari, il presente Accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi preliminarmente informazioni e opinioni su qualsiasi modifica o ampliamento nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei due programmi di ricerca. La Svizzera deve essere informata dell’esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità europee. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente Accordo con preavviso di sei mesi. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 14. La comunicazione dell’intenzione di recedere dall’Accordo o di ampliare il presente Accordo deve essere fatta entro tre mesi dalla data di adozione della decisione da parte delle Comunità.

     2. Qualora le Comunità europee adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente Accordo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o future in seno al comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

 

     Articolo 10. Prosecuzione dei progetti.

     I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della cessazione della vigenza del presente Accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

 

     Articolo 11. Rapporto con altri accordi internazionali.

     Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti contraenti é vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore degli organismi di ricerca stabiliti nel territorio di detta parte contraente.

 

     Articolo 12. Campo d’applicazione territoriale.

     Il presente Accordo si applica da una parte nei territori nei quali è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite nel trattato, e dall’altra nel territorio della Svizzera.

 

     Articolo 13. Allegati.

     Gli allegati A e B formano parte integrante del presente Accordo.

 

     Articolo 14. Entrata in vigore e durata.

     1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

     - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

     - Accordo sulla libera circolazione delle persone

     - Accordo sul trasporto aereo

     - Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

     - Accordo sul commercio di prodotti agricoli

     - Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

     - Accordo su alcuni aspetti in materia di appalti pubblici

     2. Il presente Accordo si applica dalla data della sua entrata in vigore fino alla scadenza dei due programmi quadro.

     3. Le Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

     4. I sette Accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia dell’Accordo a norma del paragrafo 3.

 

 

Allegato A

Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

     1. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

     1.1. I contratti conclusi dai partecipanti ai sensi delle norme di attuazione dell’articolo 167 del trattato CE devono, tra l’altro, disciplinare la titolarità e l’uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni create nell’ambito della ricerca congiunta e l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale sorti nel medesimo ambito, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei contributi dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, delle modalità di risoluzione delle controversie e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante.

     Tali contratti definiscono anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

     1.2. Nell’attuazione del presente Accordo, lo sfruttamento delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale deve essere conforme ai reciproci interessi delle Comunità e della Svizzera e i contratti devono contenere apposite disposizioni a tal fine. Esse devono prevedere che i diritti menzionati all’articolo 4 del presente Accordo possono essere concessi solo sulle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale sorti dopo che è entrato in vigore l’obbligo per la Svizzera di contribuire al finanziamento dei programmi.

     1.3. Subordinatamente al consenso delle parti, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca congiunta e non disciplinati dai contratti sono attribuiti secondo i principi stabiliti dai contratti, inclusi quelli sulla risoluzione delle controversie.

     Se non viene raggiunta una decisione vincolante mediante la procedura di composizione delle controversie stabilita dai partecipanti, la controversia può essere deferita al comitato di ricerca Svizzera/Comunità che cerca di mediare tra i partecipanti. Se i partecipanti non riescono a trovare un Accordo, in seguito a tale mediazione, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale spettano in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha generato le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale.

     In mancanza di accordo sullo sfruttamento, ciascun partecipante a cui si applicano queste disposizioni ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

     1.4. Ciascuna delle parti provvede affinché l’altra parte e i partecipanti di questa ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma della presente sezione.

     1.5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente Accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente Accordo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere:

     i) la divulgazione e l’utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo

     e

     ii) l’adozione e l’applicazione di norme tecniche internazionali.

     2. CONVENZIONI INTERNAZIONALI

     I diritti di proprietà intellettuale spettanti alle parti ed ai rispettivi partecipanti devono essere disciplinati in maniera conforme alle convenzioni internazionali applicabili, incluso l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trip) del GATT-OMC, la Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

     3. OPERE LETTERARIE E AUDIOVISIVE SCIENTIFICHE OGGETTO DI DIRITTO D’AUTORE

     Salvo diversa disposizione contrattuale e quanto previsto dalla sezione 4, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa.

     Fatto salvo tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

     3.1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

     3.2. Le parti assicurano che le opere letterarie o audiovisive di carattere scientifico frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo abbiano la più ampia diffusione possibile.

     3.3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

     4. INFORMAZIONI ESCLUSIVE

     A. Informazioni esclusive documentali

     1) Ciascuna delle parti e, se del caso, i loro partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nei contratti, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete ai sensi del presente Accordo sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

     i) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore in cui normalmente circolano nella loro individualità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,

     ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,

     e

     iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

     Le parti e, se del caso, i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo debbano essere tenute segrete.

     2) Ciascuna parte deve fare in modo che le informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo ed il loro carattere segreto siano immediatamente riconoscibili come tali dall’altra parte, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

     3) La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo si impegna ad osservare l’obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono comunicate dal titolare ad esperti del settore senza restrizioni.

     4) Le informazioni esclusive comunicate a norma del presente Accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a propri funzionari e dipendenti, o ad agenzie o dipartimenti specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive sia fatta contro l’impegno a tenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.

     5) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 4. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

     B. Informazioni esclusive non documentali

     Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente Accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse.

     C. Controllo

     Ciascuna parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

 

 

Allegato B

Regole relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo

     1. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

     1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1 settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

     a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea;

     b) la stima dell’importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

     Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

     1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

     2. MODALITÀ DI VERSAMENTO

     2.1. Entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente Accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

     - sei dodicesimi del contributo della Svizzera, entro il 20 luglio; e

     - i sei dodicesimi residui, entro il 15 dicembre.

     Tuttavia, nell’ultimo anno dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell’intero contributo entro il 20 luglio.

     2.2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

     2.3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in EURO al tasso interbancario EURIBOR a un mese, secondo le quotazioni “Telerate”. Tale tasso è maggiorato dell’1,5% per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 2.1.

     2.4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri, che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all’attuazione dei due programmi quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.

     3. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

     3.1. L’importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo resta di norma invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato.

     3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro.

     I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

     4. INFORMAZIONI

     4.1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

     4.2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all’attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati AELS-SEE.

 

Atto finale

     I plenipotenziari

     della Comunità europea,

     e

     della Comunità europea dell’energia atomica,

     da una parte,

     e

     della Confederazione Svizzera,

     dall’altra,

     riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica da una parte, e la Confederazione svizzera dall’altra, sulla cooperazione scientifica e tecnologica hanno adottato il testo della dichiarazione comune elencata in appresso e acclusa al presente Atto finale:

     Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

     Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

     Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

 

Dichiarazione comune

in merito a futuri negoziati supplementari

     La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

 

Dichiarazione relativa

alla partecipazione della Svizzera ai comitati

     Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

     - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnica (CREST)

     - Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti

     - Gruppo di Coordinamento sul Reciproco Riconoscimento dei Diplomi di Istruzione Superiore

     - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

     I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

     Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE.

 

Informazione

relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

     In seguito alla notifica definitiva, in data 17 aprile 2002, dell’espletamento delle procedure necessarie all’entrata in vigore dei sette accordi, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999, tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, detti accordi entreranno in vigore simultaneamente il 1° giugno 2002.


[1] Allegato così modificato dalla decisione n. 2003/554/CE.

[2] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 2004/802/CE.

[3] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2/2004 e così ulteriormente sostituito dall'allegato della decisione n. 2005/249/CE.

[4] Il testo dell'appendice 5 è stato sostituito dal testo di cui alle presenti appendici 1, 2, 3, 4 e 5, in base all'articolo 1 della decisione n. 1/2004, allegata alla decisione 2004/278/CE. Appendice così modificata dall'appendice 1 della decisione 2005/260/CE.

[5] Il testo dell'appendice 5 è stato sostituito dal testo di cui alle presenti appendici 1, 2, 3, 4 e 5, in base all'articolo 1 della decisione n. 1/2004, allegata alla decisione n. 2004/278/CE. Appendice così modificata dall'appendice 2 della decisione n. 2005/260/CE.

[6] Il testo dell'appendice 5 è stato sostituito dal testo di cui alle presenti appendici 1, 2, 3, 4 e 5, in base all'articolo 1 della decisione n. 1/2004, allegata alla decisione n. 2004/278/CE. Appendice così sostituita dall'appendice 3 della decisione n. 2005/260/CE.

[7] Il testo dell'appendice 5 è stato sostituito dal testo di cui alle presenti appendici 1, 2, 3, 4 e 5, in base all'articolo 1 della decisione n. 1/2004, allegata alla decisione n. 2004/278/CE. Appendice così sostituita dall'appendice 4 della decisione n. 2005/260/CE.

[8] Il testo dell'appendice 5 è stato sostituito dal testo di cui alle presenti appendici 1, 2, 3, 4 e 5, in base all'articolo 1 della decisione n. 1/2004, allegata alla decisione n. 2004/278/CE.

[9] Appendice così sostituita dall’appendice allegata alla decisione n. 2004/660/CE.

[10] Appendice così sostituita dall'appendice allegata alla decisione n. 2004/660/CE.

[11] Appendice così sostituita dall'appendice allegata alla decisione n. 2004/660/CE.

[12] Appendice così sostituita dall'appendice allegata alla decisione n. 2004/660/CE.

[13] Appendice così sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/419/CE, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208 e dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2004, n. L 332.

[14] Appendice così sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/419/CE, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208 e dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2004, n. L 332.

[15] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2/2004.

[16] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[17] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[18] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[19] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[20] Appendice sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE, modificata dall'allegato della decisione n. 2004/480/CE nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 212 e così sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[21] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[22] Appendice già sostituita dall'allegato della decisione n. 2004/78/CE e così ulteriormente sostituita dall'allegato della decisione n. 2005/22/CE.

[23] Alleagato così mmodificato dalla decisione n. 2/2005.

[24] Capitolo così modificato dall’allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[25] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[26] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[27] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[28] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[29] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[30] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[31] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[32] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[33] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[34] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[35] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[36] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.

[37] Capitolo così modificato dall'allegato A della decisione n. 2003/154/CE.