Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 27/06/2001 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue |
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 3. 1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i [...] |
Art. 4. 1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo "il Comitato") |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.727 - Direttiva 27 giugno 2001, n. 43.
Direttiva n. 2001/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.
(G.U.C.E. 4 agosto 2001, n. L 211).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,
considerando quanto segue:
(1) Occorre adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno.
(2) La
(3) Per l'applicazione in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 3 della
(4) La
(5) E’ stato messo a punto un metodo attendibile e riproducibile che consente di misurare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale. Sulla scorta di questo nuovo metodo di misura, è stato condotto uno studio inteso a determinare un valore numerico del livello sonoro del rumore di rotolamento provocato da diversi tipi di pneumatici montati su diversi tipi di veicoli a motore.
(6) Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento, si deve riconoscere che i pneumatici sono progettati tenendo conto di parametri relativi alla sicurezza e all'ambiente e che un vincolo su un parametro può influire sugli altri. Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento si dovrebbe inoltre tenere presente che vi è una continua evoluzione delle norme internazionali relative alla superficie stradale, per l'azione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e di quelle relative ai requisiti di resistenza e sicurezza dei pneumatici, per l'azione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
(7) La direttiva 92/23/CEE dovrebbe di conseguenza essere modificata.
(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in base alla
hanno adottato la presente direttiva:
La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue:
1) I termini "omologazione CEE del componente", "omologazione CEE" e "approvazione CEE" sono sostituiti sempre dai termini "omologazione CE".
2) All'articolo 1, il primo trattino si legge come segue:
(Omissis).
3) E’ inserito il seguente articolo:
(Omissis).
4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) L'elenco degli allegati e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
6) E’ aggiunto il seguente articolo:
(Omissis).
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni entro il 4 febbraio 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici.
2. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'introduzione di valori limite per il rumore dei pneumatici, la Commissione presenta entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio mirante a stabilire se e quanto il progresso tecnico consenta, senza mettere a rischio la sicurezza, di introdurre i valori limite di cui all'allegato V, punto 4.2.1, colonne B e C, della direttiva 92/23/CEE come modificata dalla presente direttiva. Sulla base di questa relazione, la Commissione propone entro un anno una modifica alla direttiva 92/23/CEE allo scopo di introdurre disposizioni sugli aspetti della sicurezza, all'ambiente e all'attrito volvente.
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 13 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
1. L'elenco degli allegati è il seguente:
(Omissis).
2. L'allegato I è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Il titolo dell'appendice 1 dell'allegato I si legge come segue:
(Omissis).
4. Il titolo dell'appendice 2 dell'allegato I si legge come segue:
(Omissis).
5. Nell'appendice 2 dell'allegato I al punto "Comunicazione concernente" sono aggiunti i trattini seguenti:
(Omissis).
6. All'allegato I sono aggiunte le seguenti appendici:
(Omissis).
7. All'allegato IV, il punto 3.1.1 si legge come segue:
(Omissis).
8. I seguenti allegati e appendici sono inseriti:
(Omissis).
9. E’ aggiunto il seguente allegato:
(Omissis).