§ 1.5.F04 - Decisione 18 giugno 2003, n. 450.
Decisione n. 2003/450/CE della Commissione che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/06/2003
Numero:450


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.F04 - Decisione 18 giugno 2003, n. 450. [1]

Decisione n. 2003/450/CE della Commissione che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie

(G.U.U.E. 19 giugno 2003, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

     vista l'istanza presentata dalla Repubblica ceca,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie Solanum tuberosum L. diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. (in prosieguo: l'organismo) o le cui disposizioni sono riconosciute equivalenti alle norme comunitarie per la lotta contro tale organismo, non possono essere introdotti negli Stati membri.

     (2) Dalle informazioni trasmesse dalla Repubblica ceca e da quelle ottenute nel corso delle missioni che l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato in tale paese nel gennaio 2001 e nel novembre 2002, risulta che la Repubblica ceca ha applicato sistemi di controllo, ispezione ed analisi nei confronti di tale organismo sulle importazioni di patate nonché sulla produzione interna di tuberi-seme e di patate da consumo, tramite le «Istruzioni sistematiche B/KAR/1/2002 per la tutela contro la diffusione degli agenti patogeni che provocano il marciume anulare e il marciume bruno della patata».

     (3) In considerazione di quanto sopra, le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro l'organismo in questione possono essere riconosciute come equivalenti alle disposizioni comunitarie ed in grado di eliminare il rischio della diffusione di tale organismo.

     (4) La Commissione provvede affinché la Repubblica ceca renda disponibili tutti gli elementi tecnici necessari per proseguire nella valutazione della situazione in precedenza descritta.

     (5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. in esame sono riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 886/2004.