Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 27/03/2003 |
Numero: | 545 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 7.4.59 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 marzo 2003, n. L 81).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) La Costa Rica ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità di tale paese hanno presentato le informazioni richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
(3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Costa Rica risulta che in detto paese le norme che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.
(4) Attualmente le importazioni dalla Costa Rica nella Comunità avvengono conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
(5) La Commissione ha effettuato in Costa Rica controlli relativi alle norme di produzione e alle misure di ispezione effettivamente applicate, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
(6) Inoltre, le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo d'ispezione ha cessato la propria attività. È quindi necessario depennare il nome di tale organismo dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:
1) Dopo il testo concernente l'Australia, è inserito il seguente testo:
«Costa Rica
1. Categorie di prodotti
a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Origine
Prodotti della categoria 1. a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1. b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.
3. Organismi d'ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie
4. Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganadería
5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2006.»
2) Nel punto 3 relativo all'Australia è soppresso il trattino «- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)».