§ 3.3.704 - Direttiva 30 ottobre 2001, n. 92.
Direttiva n. 2001/92/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:30/10/2001
Numero:92


Sommario
Art. 1.      La direttiva 92/22/CEE è così modificata
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° luglio 2002 gli Stati membri non possono
Art. 3.      Nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE è inserito il seguente punto 9.5.1.5
Art. 4.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.704 - Direttiva 30 ottobre 2001, n. 92.

Direttiva n. 2001/92/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 8 novembre 2001, n. L 291).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è una delle direttive particolari riguardanti il procedimento di omologazione CE, istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Alla direttiva 92/22/CEE si applicano perciò le norme della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche.

     (2) Per armonizzare l'omologazione comunitaria è necessario introdurre la scheda informativa prevista dalla direttiva 70/156/CEE e modificare la scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva.

     (3) Le procedure di omologazione devono essere inoltre semplificate per mantenere in essere l'alternativa, prevista all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, tra talune direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). In un primo tempo è opportuno sostituire le prescrizioni tecniche della direttiva 92/22/CEE con quelle del regolamento CEE-ONU n. 43.

     (4) Le direttive 92/22/CEE e 70/156/CEE devono essere modificate in conformità.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 92/22/CEE è così modificata:

     1) Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 2, il primo comma, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

     (Omissis).

     4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) Gli allegati sono così modificati:

     a) L'elenco degli allegati nonché gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva;

     b) l'appendice dell'allegato III è soppressa.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2002 gli Stati membri non possono:

     - negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, né

     - negare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli, nonché la vendita o la messa in servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi,

     per motivi concernenti i vetri di sicurezza e i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 2002 gli Stati membri:

     - non possono più rilasciare l'omologazione CE,

     - possono negare l'omologazione di portata nazionale,

     di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli e sui loro rimorchi, se le prescrizioni della direttiva 92/22/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

     3. A decorrere dal 1° luglio 2003 le prescrizioni della direttiva 92/22/CEE relative ai vetri di sicurezza in quanto componenti, quali risultano dalla presente direttiva, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

     4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, continuare a concedere l'omologazione CE ed autorizzare la vendita e la messa in servizio di vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi conformi alle disposizioni della direttiva 92/22/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che detti vetri o materiali:

     - siano destinati a veicoli già in circolazione e

     - soddisfino le prescrizioni della direttiva applicabili alla data della prima immatricolazione del veicolo.

 

     Art. 3.

     Nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE è inserito il seguente punto 9.5.1.5:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).