§ 5.4.9 – Regolamento 14 giugno 1971, n. 1408.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:14/06/1971
Numero:1408


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo di applicazione quanto alle persone.
Art. 3.  Parità di trattamento.
Art. 4.  Campo d'applicazione "ratione materiae".
Art. 5.  Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento.
Art. 6.  Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce.
Art. 7.  Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento.
Art. 8.  Conclusione di convenzioni tra Stati membri.
Art. 9.  Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
Art. 9 bis.  Proroga del periodo di riferimento.
Art. 10.  Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi.
Art. 10 bis.  Prestazioni speciali a carattere non contributivo.
Art. 11.  Rivalutazione delle prestazioni.
Art. 12.  Divieto di cumulo delle prestazioni.
Art. 13.  Norme generali.
Art. 14.  Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata.
Art. 14 bis.  Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma.
Art. 14 ter.  Norme particolari applicabili ai marittimi.
Art. 14 quater.  Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri.
Art. 14 quinquies.  Disposizioni varie.
Art. 14 sexies.  Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più [...]
Art. 14 septies.  Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati.
Art. 15.  Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata.
Art. 16.  Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee.
Art. 17.  Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.
Art. 17 bis.  Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stato membri.
Art. 18.  Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza.
Art. 19.  Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Art. 20.  Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme specifiche.
Art. 21.  Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente.
Art. 22.  Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure [...]
Art. 22 bis.  Norme specifiche per talune categorie di persone.
Art. 22 ter.  Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività.
Art. 22 quater.  Studi svolti in uno Stato membro diverso da quello competente - Soggiorno nello Stato in cui vengono seguiti gli studi.
Art. 23.  Calcolo delle prestazioni in denaro.
Art. 24.  Prestazioni in natura di notevole importanza.
Art. 25.      1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), [...]
Art. 25 bis.  Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa.
Art. 26.  Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente.
Art. 27.  Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.
Art. 28.  Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.
Art. 28 bis.  Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Art. 29.  Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare.
Art. 30.  Prestazioni in natura di notevole importanza.
Art. 31.  Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
Art. 32.  Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti.
Art. 33.  Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite.
Art. 34.  Disposizioni generali.
Art. 34 bis.  Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie.
Art. 34 ter.  Disposizioni comuni.
Art. 35.  Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni.
Art. 36. 
Art. 37.  Disposizioni generali.
Art. 38.  Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l'acquisizione, il [...]
Art. 39.  Liquidazione delle prestazioni.
Art. 40.  Disposizioni generali.
Art. 41.      1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le [...]
Art. 42.  Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità.
Art. 43.  Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39.
Art. 43 bis. 
Art. 44.  Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri.
Art. 45.  Presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a [...]
Art. 46.  Liquidazione delle prestazioni.
Art. 46 bis.  Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli [...]
Art. 46 ter.  Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri.
Art. 46 qua ter. Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora [...]
Art. 47.  Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni.
Art. 48.  Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno.
Art. 49.  Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati [...]
Art. 50.  Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel [...]
Art. 51.  Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni.
Art. 51 bis.  Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici.
Art. 52.  Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali.
Art. 53.  Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare.
Art. 54.  Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente.
Art. 55.  Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un [...]
Art. 56.  Infortuni in itinere.
Art. 57.  Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri.
Art. 58.  Calcolo delle prestazioni in denaro.
Art. 59.  Spese di trasporto dell'infortunato.
Art. 60.      1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore subordinato o autonomo ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato [...]
Art. 61.  Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni.
Art. 62.  Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni.
Art. 63.      1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1
Art. 63 bis. 
Art. 64.  Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.
Art. 65.  Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Art. 66.  Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni [...]
Art. 66 bis.  Studenti.
Art. 67.  Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione.
Art. 68.  Calcolo delle prestazioni.
Art. 69.  Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni.
Art. 70.  Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi.
Art. 71.      1. Al lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le [...]
Art. 71 bis. 
Art. 72.  Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma.
Art. 72 bis.  Lavoratori subordinati in disoccupazione completa.
Art. 73.  Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Art. 74.  Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Art. 75.  Erogazioni delle prestazioni.
Art. 76.  Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.
Art. 76 bis.  Studenti.
Art. 77.  Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite.
Art. 78.  Orfani.
Art. 78 bis. 
Art. 79.  Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani.
Art. 79 bis.  Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici.
Art. 80.  Composizione e funzionamento.
Art. 81.  Compiti della Commissione amministrativa.
Art. 82.  Creazione, composizione e funzionamento.
Art. 83.  Compiti del comitato consultivo.
Art. 84.  Cooperazione delle autorità competenti.
Art. 84 bis.  Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento.
Art. 85.  Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione.
Art. 86.  Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
Art. 87.  Perizie mediche.
Art. 88.  Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento.
Art. 89.  Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni.
Art. 90. 
Art. 91.  Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente.
Art. 92.  Ricupero dei contributi.
Art. 93.  Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili.
Art. 94.  Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.
Art. 95.  Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi.
Art. 95 bis.  Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92.
Art. 95 ter.  Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92.
Art. 95 quater.  Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98.
Art. 95 quinquies.  Disposizioni transitorie applicabili agli studenti.
Art. 95 sexies.  Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999.
Art. 95  septies. Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”.
Art. 95  octies. Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione.nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld).
Art. 96.  Accordi relativi al rimborso tra istituzioni.
Art. 97.  Notifiche concernenti talune disposizioni.
Art. 98.  Regolamento di applicazione.
Art. 99. 
Art. 100.  Abrogazione di precedenti regolamenti.


§ 5.4.9 – Regolamento 14 giugno 1971, n. 1408. [1]

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

(G.U.C.E. 5 luglio 1971, n. L 149).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

     a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:

     i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici [2];

     ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

     - quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure

     - in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento di cui all'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;

     iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I;

     iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:

     - qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure

     - qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;

     b) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza;

     c) il termine "lavoratore stagionale" designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

     c bis) il termine "studente" designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro e che sia assicurata nell'ambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti [3];

     d) il termine "profugo" ha il significato definito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951;

     e) il termine "apolide" ha il significato definito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954;

     f) i) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione.

     Qualora la legislazione di uno Stato membro non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine "familiare" è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I [4];

     ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine "familiare" designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo o dello studente [5];

     g) il termine "superstite" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il deceduto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del deceduto;

     h) il termine "residenza" indica la dimora abituale;

     i) il termine "dimora" indica la dimora temporanea;

     j) il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2- bis. Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali:

     i) che servono all'osservanza di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o

     ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente,

questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 97.

Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato.

Il termine "legislazione" esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all'iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d'applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell'allegato II;

     j bis) il termine "regime speciale per i dipendenti pubblici" designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse [6];

     k) il termine "convenzione di sicurezza sociale" designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;

     l) il termine "autorità competente" designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

     m) il termine "commissione amministrativa" designa la commissione di cui all'articolo 80;

     n) il termine "istituzione" designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

     o) il termine "istituzione competente" designa:

     i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure

     ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure

     iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure

     iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

     p) i termini "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora" designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

     q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

     r) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione [7];

     s) i termini "periodi di occupazione" o "periodi di attività lavorativa autonoma" designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di occupazione [8];

     s bis) il termine "periodi di residenza" designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;

     t) i termini "prestazioni", "pensioni", e "rendite" designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi;

     u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II [9];

     ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;

     v) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).

 

     Art. 2. Campo di applicazione quanto alle persone. [10]

     1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

     2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

 

     Art. 3. Parità di trattamento.

     1. Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento [11].

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

     3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III [12].

 

     Art. 4. Campo d'applicazione "ratione materiae".

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

     a) le prestazioni di malattia e di maternità;

     b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

     c) le prestazioni di vecchiaia;

     d) le prestazioni ai superstiti;

     e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

     f) gli assegni in caso di morte;

     g) le prestazioni di disoccupazione;

     h) le prestazioni familiari.

     2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

     2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

     Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:

     a) che sono destinate:

     i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;

     o

     ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;

     e

     b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;

     e

     c) che sono elencate nell'allegato II bis. [13]

     2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, rubrica III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio [14].

     3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

     4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze [15].

 

     Art. 5. Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento.

     Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

 

     Art. 6. Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce.

     Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

     a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

     b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

 

     Art. 7. Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento.

     1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

     a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

     b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

     2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

     a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979, concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

     b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

     c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III [16].

 

     Art. 8. Conclusione di convenzioni tra Stati membri.

     1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

     2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

 

     Art. 9. Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

     1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi.

     2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

 

     Art. 9 bis. Proroga del periodo di riferimento. [17]

     Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.

 

     Art. 10. Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi.

     1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite.

     2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro [18].

 

     Art. 10 bis. Prestazioni speciali a carattere non contributivo.

     1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico [19].

     2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

     3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.

     4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

 

     Art. 11. Rivalutazione delle prestazioni.

     Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

 

     Art. 12. Divieto di cumulo delle prestazioni.

     1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

     2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro.

     3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

     4. La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5, o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anch'essa all'onere di una prestazione per malattia professionale, concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto all'istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.

 

TITOLO II

Determinazione della legislazione applicabile

 

          Art. 13. Norme generali.

     1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo [20].

     2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

     a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

     b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

     c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

     d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

     e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

     f) la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

 

     Art. 14. Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata.

     La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

     1. a) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

     b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento di tale lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'interessato è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tuttavia, tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

     2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

     a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

     i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

     ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

     b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

     i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

     ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

     3. La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro in un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

 

     Art. 14 bis. Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma.

     La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

     1. a) la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;

     b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibili, oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l'interessato per svolgere detto lavoro o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi.

     2. La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 98.

     3. La persona che esercita un'attività autonoma presso un'impresa che ha sede nel territorio di uno Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

     4. Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 e 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime di assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.

 

     Art. 14 ter. Norme particolari applicabili ai marittimi.

     La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

     1. la persona che esercita un'attività subordinata presso un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1;

     2. la persona che esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14-bis, paragrafo 1;

     3. la persona che, non esercitando abitualmente la propria attività professionale in mare, svolge, senza far parte dell'equipaggio, un lavoro nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro che si trovi nelle suddette acque territoriali o nel suddetto porto, è soggetta alla legislazione del primo Stato membro;

     4. la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

 

     Art. 14 quater. Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri.

     La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

     a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 4, punti 2 o 3;

     b) nei casi menzionati nell'allegato VII:

     - alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

     - alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14-bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

 

     Art. 14 quinquies. Disposizioni varie.

     1. La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 14 quater, lettera a) e all'articolo 14 sexies, è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata in base a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione [21].

     2. La persona di cui all'articolo 14-quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro.

     3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un'attività professionale, non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata nell'allegato 10 del regolamento di cui all'articolo 98.

 

     Art. 14 sexies. Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri. [22]

     La persona che esercita l'attività di dipendente pubblico, o il personale assimilato, e che è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più altri Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici.

 

     Art. 14 septies. Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati. [23]

     La persona simultaneamente impiegata come dipendente pubblico in due o più Stati membri, o personale assimilato, che è assicurata in almeno uno di tali Stati membri in un regime speciale per i dipendenti pubblici, è soggetta alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri.

 

     Art. 15. Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata.

     1. Gli articoli da 13 a 14-quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

     2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

     - a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

     - a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

     3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

 

     Art. 16. Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee.

     1. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

     2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

     3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

 

     Art. 17. Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

     Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

 

     Art. 17 bis. Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stato membri.

     Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.

 

TITOLO III

Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni

 

Capitolo 1

Malattia e maternità

 

Sezione 1

Disposizioni comuni

 

     Art. 18. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a un'interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che l'interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

 

Sezione 2

Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari

 

     Art. 19. Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

- Norme generali.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

     a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

     b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore subordinato e autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro.

 

     Art. 20. Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme specifiche.

     Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l'interessato vi risiedesse.

I familiari possono beneficiare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

 

     Art. 21. Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

     2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

     4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

 

     Art. 22. Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

     a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora, oppure [24]

     b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

     c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, [25]

     ha diritto:

     i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

     ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

     1 bis. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure [26].

     2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

     L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. [27]

     3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo [28].

     Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), punto i), ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede:

     a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari;

     b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari.

     4. Il fatto che il lavoratore subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

 

     Art. 22 bis. Norme specifiche per talune categorie di persone. [29]

     Fatto salvo l'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

 

     Art. 22 ter. Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività. [30]

     [Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 14, all'articolo 14 bis, all'articolo 14 ter, all'articolo 14 quater, lettera a) o all'articolo 17, nonché i suoi familiari che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, punto a), per ogni situazione che renda necessarie prestazioni nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro su cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera.]

 

     Art. 22 quater. Studi svolti in uno Stato membro diverso da quello competente - Soggiorno nello Stato in cui vengono seguiti gli studi. [31]

 

     Art. 23. Calcolo delle prestazioni in denaro.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

     2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

     2 bis. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri [32].

     3. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

 

     Art. 24. Prestazioni in natura di notevole importanza.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo cui l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto, per sé o per un suo familiare, ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore subordinato o autonomo è già iscritto alla seconda istituzione.

     2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

 

Sezione 3

Disoccupati e loro familiari

 

     Art. 25.

     1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia:

     a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata;

     b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro. [33]

     1 bis. L'articolo 22, paragrafo 1 bis si applica per analogia [34].

     2. Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro, nel cui territorio egli risiede, come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del Paese di residenza.

     3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione, per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate:

     i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione;

     ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica.

     4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1, può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

 

     Art. 25 bis. Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa. [35]

     L'istituzione di uno Stato membro che eroga le prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all'articolo 25, paragrafo 2, la quale applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

 

Sezione 4

Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

 

     Art. 26. Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, purché vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro, qualora risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

     2. Il richiedente una pensione o una rendita, il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro, che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

     3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione, cui incombe l'onere delle prestazioni in natura, dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

 

Sezione 5

Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

 

     Art. 27. Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

     Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.

 

     Art. 28. Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

     1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

     a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

     b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

     2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:

     a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

     b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.

 

     Art. 28 bis. Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato.

     In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova.

 

     Art. 29. Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare.

     1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

     a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione determinata in base alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2; se il luogo di residenza è situato nello Stato competente, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico [36];

     b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

     2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano:

     a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza;

     b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

 

     Art. 30. Prestazioni in natura di notevole importanza.

     Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

 

     Art. 31. Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. [37]

     1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

     a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

     b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

     2. L'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.

 

     Art. 32. Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti. [38]

 

     Art. 33. Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite.

     1. L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28-bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

     2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 28-bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili.

 

     Art. 34. Disposizioni generali.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28-bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni.

     2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

 

Sezione 5 bis [39]

Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari

 

     Art. 34 bis. Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie. [40]

     Gli articoli 18 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1 bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.

 

     Art. 34 ter. Disposizioni comuni. [41]

     [Una persona di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 34 bis la quale soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali di uno Stato membro e i familiari che l'accompagnano durante il soggiorno beneficiano delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), per ogni caso in cui si rendano necessarie prestazioni durante il soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui la persona in questione segue gli studi o la formazione.]

 

Sezione 6

Disposizioni varie

 

     Art. 35. Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni.

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del Paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 21, paragrafo 1, degli articoli 22, 25, 26, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, o dell'articolo 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione del regime suddetto.

     [2. Se la legislazione del Paese di dimora o di residenza comporta uno o più regimi speciali, applicabili alla totalità o alla maggior parte delle categorie professionali di lavoratori autonomi che prevedono prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati, le disposizioni applicabili all'interessato ed ai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 1, punto i), e paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31, lettera a), sono quelle del regime o dei regimi stabiliti dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98:

     a) qualora, nello Stato competente, l'interessato sia iscritto ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anche prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati, oppure

     b) qualora il titolare di una pensione o di una rendita o di pensioni o di rendite abbia diritto, ai sensi della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri competenti in materia di pensione, soltanto alle prestazioni in natura previste da un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anch'esso prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati.] [42]

     3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile alle persone cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono [43].

     4. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

 

Sezione 7

Rimborsi tra istituzioni

 

     Art. 36. [44]

     1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale. [45]

     2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

 

Capitolo 2

Invalidità

 

Sezione 1

Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali

l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

 

     Art. 37. Disposizioni generali.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

     2. L'allegato IV, parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio.

 

     Art. 38. Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni.

     1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

     2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

     3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

 

     Art. 39. Liquidazione delle prestazioni.

     1. L'istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

     2. L'interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

     3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

     4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

     5. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 46-bis, paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l'articolo 46-bis, paragrafo 3, e l'articolo 46 quater, paragrafo 5.

     6. Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

     Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

     Qualora la legislazione applicata da questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzione, l'istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel Paese dell'ultima occupazione e nel Paese di residenza conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel Paese di residenza, l'istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel Paese dell'ultima occupazione. [46]

 

Sezione 2

Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo e

quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

 

     Art. 40. Disposizioni generali.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4.

     2. Tuttavia, l'interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato IV, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

     - che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato IV, parte A, e

     - che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, e

     - che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

     3. a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1:

     i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione,

     ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l'invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del titolo III, capitoli 2 e 3 del regolamento,

come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro o ai sensi della medesima.

     b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto:

     i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o,

     ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro.

     4. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato V.

 

Sezione 3

Aggravamento dell'invalidità

 

     Art. 41.

     1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti:

     a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

     b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

     c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi;

     d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'invalidità iniziale è un'istituzione olandese e se:

     i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

     ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) e

     iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell'allegato IV, parte A,

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto, è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

     e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente dell'articolo 38.

     2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell'aggravamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1.

 

Sezione 4

Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle

prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni

liquidate a norma dell'articolo 39

 

     Art. 42. Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità.

     1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.

     2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

 

     Art. 43. Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39.

     1. Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

     2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne.

     3. Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all'articolo 39, secondo la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l'interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni l'interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposizioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfi le condizioni richieste dall'altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi.

     4. Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all'articolo 39 formano oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invalidità in virtù di una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

 

Sezione 5 [47]

Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

 

     Art. 43 bis. [48]

     1. Le disposizioni degli articoli 37, 38, paragrafo 1, 39 e delle sezioni 2, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

     2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazioni siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi.

     3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

 

Capitolo 3

Vecchiaia e morte (pensioni)

 

     Art. 44. Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri.

     1. I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

     2. Fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

     3. Salvo se altrimenti previsto dall'articolo 79 bis, il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni né i supplementi di pensione per i figli a carico, né le pensioni per orfano erogate in base alle disposizioni del capitolo 8 [49].

 

     Art. 45. Presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazione alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni.

     1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica,

     2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale od eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi cosi compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai od agli impiegati, secondo il caso.

     3. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, non esige nessuna durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto e per il calcolo delle prestazioni, il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o, altrimenti, se puo far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

 

     Art. 46. Liquidazione delle prestazioni.

     1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 né l'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

     a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

     i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

     ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;

     b) l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46-ter e 46-quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 46-quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa. L'allegato IV, parte C indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato.

     2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

     a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

     b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.

     3. L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta. In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette.

     4. Quando, in materia di pensioni o rendite di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, la somma delle prestazioni dovute dalle istituzioni competenti di due o più Stati membri in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), non è superiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia del presente capitolo.

 

     Art. 46 bis. Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri.

     1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni della stessa natura" tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

     2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni di natura diversa" tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

     3. Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

     a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero;

     b) si tiene conto dell'importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

     c) non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

     d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, poiché l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o ad altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri.

 

     Art. 46 ter. Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri.

     1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

     2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

     a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato VI, parte D, o

     b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:

     i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;

     ii) o con una prestazione di cui alla lettera a). Le prestazioni e gli accordi di cui alla lettera b) sono menzionati nell'allegato IV, parte D.

 

     Art. 46 quater. Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri.

     1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

     2. Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione.

     3. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) e di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

     a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione;

     b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2.

4. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro.

     5. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi.

 

     Art. 47. Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni.

     1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e del "pro rata" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

     a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

     b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si sovrappongono, sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 98;

     c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi;

     d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

     e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

     f) l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario;

     g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato.

     2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri.

     3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

     4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45, paragrafo 6, primo e secondo comma, e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), prima frase, l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

 

     Art. 48. Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno.

     1. Nonostante l'articolo 46, paragrafo 2, l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio se:

     - la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

     - tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

     2. L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

     3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

 

     Art. 49. Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

     1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 46;

     b) tuttavia:

     i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato [50];

     ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di un'unica legislazione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo le disposizioni dell'unica legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto unicamente dei periodi maturati sotto tale legislazione, a meno che il fatto di prendere in considerazione i periodi maturati sotto le legislazioni le cui disposizioni non sono soddisfatte non consenta di determinare, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), un importo della prestazione più elevato [51].

     Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l'interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

     2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più altre legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 45 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabile per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

     3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessano di essere soddisfatte.

 

     Art. 50. Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.

     Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

 

     Art. 51. Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni.

     1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

     2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 46.

 

     Art. 51 bis. Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici. [52]

     1. Le disposizioni degli articoli 44, 45, paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

     2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto, conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi.

     3. Se in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

 

Capitolo 4

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

 

Sezione 1

Diritto alle prestazioni

 

     Art. 52. Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali.

     Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

     a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

     b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

 

     Art. 53. Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare.

     Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

 

     Art. 54. Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero.

     2. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52, che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

 

     Art. 55. Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale - Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

     a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, o

     b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

     c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

     i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente,

     ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

     2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

 

     Art. 56. Infortuni in itinere.

     L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

 

     Art. 57. Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri.

     1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5.

     2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

     3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.

     4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato.

     5. In caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuto sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

     6. Il Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5.

 

     Art. 58. Calcolo delle prestazioni in denaro.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

     2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

     3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

 

     Art. 59. Spese di trasporto dell'infortunato.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiede, a condizione che abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero.

     2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

 

Sezione 2

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

 

     Art. 60.

     1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore subordinato o autonomo ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività professionale che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

     b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro;

     c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore subordinato o autonomo colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle norme di cui all'articolo 57, paragrafo 6 non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione competente del secondo Stato membro sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento;

     d) le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri.

     2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 si applicano le disposizioni seguenti:

     a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

     b) l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento.

 

Sezione 3

Disposizioni varie

 

     Art. 61. Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni.

     1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

     2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

     3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

     4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

     5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

     6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che:

     1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

     2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

 

     Art. 62. Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora - Durata massima delle prestazioni.

     1. Se la legislazione del Paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi, di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

     2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

 

Sezione 4

Rimborsi tra istituzioni

 

     Art. 63.

     1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1.

     2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

     3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

 

Sezione 5 [53]

Studenti

 

     Art. 63 bis. [54]

     Le disposizioni delle sezioni da 1 a 4 si applicano per analogia agli studenti.

 

Capitolo 5

Assegni in caso di morte

 

     Art. 64. Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.

     L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

 

     Art. 65. Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     1. Quando un lavoratore subordinato o autonomo, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato.

     2. L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

 

     Art. 66. Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura.

     In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

 

          Art. 66 bis. Studenti. [55]

     Gli articoli 64, 65 e 66 si applicano per analogia agli studenti e ai loro familiari.

 

Capitolo 6

Disoccupazione

 

Sezione 1

Disposizioni comuni

 

     Art. 67. Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

     2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

     3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

     - nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

     - nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione, secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

     4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

 

     Art. 68. Calcolo delle prestazioni.

     1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

     2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero sul territorio dello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purchè i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.

 

Sezione 2

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

 

     Art. 69. Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni.

     1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

     a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizioni degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

     b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di 7 giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

     c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

     2. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

     3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

     [4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.] [56]

 

     Art. 70. Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

     2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

     3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

 

Sezione 3

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano

in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

 

     Art. 71.

     1. Al lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

     a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

     ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

     b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

     ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

     2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

 

Sezione 4 [57]

Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

 

     Art. 71 bis. [58]

     1. Le disposizioni delle sezioni 1 e 2 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici.

     2. Le disposizioni della sezione 3 non si applicano alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. Il lavoratore disoccupato coperto da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici, in disoccupazione parziale o completa, il quale, in occasione della sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, a spese di quest'ultima.

 

Capitolo 7

Prestazioni familiari

 

     Art. 72. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma.

     L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

 

     Art. 72 bis. Lavoratori subordinati in disoccupazione completa.

     Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della stessa.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione [59].

 

     Art. 73. Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

 

     Art. 74. Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato IV.

 

     Art. 75. Erogazioni delle prestazioni.

     1. Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all'articolo 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto e, nei casi previsti all'articolo 74, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro.

     2. Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del Paese di residenza.

     3. Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

 

     Art. 76. Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.

     1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

     2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l'istituzione competente dell'altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro.

 

          Art. 76 bis. Studenti. [60]

     L'articolo 72 si applica per analogia agli studenti.

 

Capitolo 8

Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani

 

     Art. 77. Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite.

     1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

     a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

     b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

     i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

     ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

 

     Art. 78. Orfani.

     1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani [61].

     2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

     a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

     b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

     i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

     ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.

 

     Art. 78 bis. [62]

     Le pensioni d'orfano, tranne quelle concesse a titolo di regimi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono considerate "prestazioni" ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1 se in un qualunque momento il defunto risultava affiliato a un regime che prevede per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali. Tali regimi sono elencati nell'allegato VIII.

 

     Art. 79. Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani.

     1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77  78 e 78 bis sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia:

     a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;

     b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

     2. Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b), punto ii), degli articoli 77, 78 o 78 bis avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il titolare o il defunto è stato soggetto da ultimo.

     3. Il diritto alle prestazioni dovute, sia in virtù della sola legislazione nazionale sia in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 77 e 78, è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

 

     Art. 79 bis. Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici. [63]

     1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 78 bis, le pensioni o rendite per orfani previste da un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3.

     2. Qualora, in un caso di cui al paragrafo 1, periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza siano altresì stati completati nell'ambito di un regime generale, le prestazioni dovute a titolo di tale regime generale sono erogate in base alle disposizioni del capitolo 8 salvo disposizioni contrarie dell'articolo 44, paragrafo 3.

     I periodi di assicurazione, lavoro autonomo o occupazione completati in base alla normativa di un regime speciale per i dipendenti pubblici, o considerati periodi equivalenti dalla legislazione dello Stato membro sono, se del caso, presi in considerazione per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni secondo la normativa di tale regime generale. [64]

 

TITOLO IV

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

 

     Art. 80. Composizione e funzionamento.

     1. La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata "Commissione amministrativa", istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle sessioni della Commissione amministrativa.

     2. La Commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

     3. Lo statuto della Commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

     4. La segretaria della Commissione amministrativa è assicurata dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 81. Compiti della Commissione amministrativa.

     La Commissione amministrativa è incaricata di:

     a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;

     b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;

     c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;

     d) promuovere e sviluppare la collaborazione fra gli Stati membri attraverso la modernizzazione delle procedure di scambio di informazioni, in particolare adeguando il flusso d'informazioni tra le istituzioni allo scambio telematico, tenendo conto degli sviluppi dell'elaborazione dati in ciascuno Stato membro. Tale modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare l'erogazione delle prestazioni [65];

     e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;

     f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

     g) presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

 

TITOLO V

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

 

     Art. 82. Creazione, composizione e funzionamento.

     1. E' istituito un Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato "Comitato consultivo", composto di "150" membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di: [66]

     a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della Commissione amministrativa;

     b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

     2. I membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del Comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati. L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.

     4. Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un rappresentante di quest'ultimo. Il presidente non partecipa al voto.

     5. Il Comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.

     6. Su proposta del suo presidente, il Comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il Comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della Commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

     7. I pareri e le proposte del Comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi. Il Comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il suo regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.

     8. La segreteria del Comitato consultivo è assicurata dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 83. Compiti del comitato consultivo.

     Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della Commissione amministrativa o di propria iniziativa:

     a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;

     b) a formulare, per la Commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.

 

TITOLO VI

Disposizioni varie

 

     Art. 84. Cooperazione delle autorità competenti.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

     a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

     b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

     2. Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

     4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).

     5. a) Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li trasmette.

Ogni ulteriore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancellazione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li riceve.

     b) L'uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell'interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno.

 

          Art. 84 bis. Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento. [67]

     1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

     Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

     Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

     2. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

     3. In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

 

     Art. 85. Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione.

     1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

     2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

     3. Un messaggio elettronico trasmesso da un'istituzione in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere respinto da una qualsiasi autorità o istituzione di un altro Stato membro per il fatto di essere stato trasmesso con mezzi elettronici, qualora l'istituzione destinataria abbia dichiarato di essere in grado di ricevere messaggi elettronici. Si presume che la riproduzione e la registrazione di messaggi di questo tipo siano, fino a prova contraria, corrette ed accurate riproduzioni del documento o della registrazione originali cui l'informazione si riferisce.

Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico in cui il messaggio è memorizzato contiene dispositivi di sicurezza atti ad evitare alterazioni, divulgazioni o accesso alla memoria. In ogni momento dev'essere possibile riprodurre l'informazione registrata in forma direttamente leggibile. Quando un messaggio elettronico viene trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale a un'altra, devono essere adottati adeguati accorgimenti di sicurezza in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie [68].

 

     Art. 86. Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     1. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di prestazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

     2. Quando una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di uno Stato membro ha presentato in questo Stato membro, che non è competente in via prioritaria, una domanda di prestazioni familiari, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente, a condizione che sia presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria da una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di tale Stato. Questa seconda domanda va presentata entro un anno al massimo dalla comunicazione del diniego della prima domanda o dalla cessazione del pagamento delle prestazioni nel primo Stato membro [69].

 

     Art. 87. Perizie mediche.

     1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

     2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

 

     Art. 88. Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 106 del trattato, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

 

     Art. 89. Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni.

     Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato VI.

 

     Art. 90. [70]

 

     Art. 91. Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente.

     Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

 

     Art. 92. Ricupero dei contributi.

     1. Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

     2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

 

     Art. 93. Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili.

     1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

     a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

     b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

     2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

     3. Qualora, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e/o dell'articolo 63, paragrafo 3, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

     a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

     b) per l'applicazione della lettera a):

     i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e

     ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

     c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo.

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 94. Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

     1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1 ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

     2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1 ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1 ottobre 1972 o della data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

     4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1 ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

     5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1 ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

     6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1 ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1 giugno 1992.

     7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1 ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1 giugno 1992.

     8. In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell'articolo 57, paragrafo 5, è applicabile alle prestazioni in denaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima del 1 ottobre 1972.

     9. Gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia, o i lavoratori subordinati disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogati, ai tassi, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo è superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati sono soggetti alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore a un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni di malattia o di disoccupazione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare la ripartizione dell'onere delle prestazioni in questione, sono stabilite di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della Commissione amministrativa.

     10. I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 6, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 6.

 

     Art. 95. Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi.

     1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1 luglio 1982 o antecedente alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

     2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1 luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1 luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

     4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1 luglio 1982 o a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

     5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1 luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

     6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1 luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1 giugno 1992.

     7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1 luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo due anni dal 1 giugno 1992.

 

     Art. 95 bis. Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1 giugno 1992.

     2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1 giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se riferisce ad un evento verificatosi prima del 1 giugno 1992.

     4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1 giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

     5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1 giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

     6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1 giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

 

     Art. 95 ter. Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92. [71]

     1. Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1 giugno 1992.

     2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1 giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anteriormente al 1 giugno 1992.

     4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1 giugno 1992, e meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della prestazione stessa.

     5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1 giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

     6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1 giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.

     7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1 giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

     8. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1 giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/71, e alle quali si applica l'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

     9. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1 giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1 giugno 1992.

     10. In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1 giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.

     11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2-bis, del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell'articolo 10 bis di tale regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.

     12. Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare l'applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l'attribuzione di complementi differenziali sono determinate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.

 

     Art. 95 quater. Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98. [72]

     1. Il regolamento (CE) n. 1606/98 non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998.

     2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato anteriormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98.

     3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n. 1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 25 ottobre 1998.

     4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

     5. I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all'articolo 78 e 79 bis.

     6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alla persone interessate.

     7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

 

     Art. 95 quinquies. Disposizioni transitorie applicabili agli studenti. [73]

     1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 1 maggio 1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti.

     2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1 maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente regolamento, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1 maggio 1999.

     4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 1 maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

     5. Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1 maggio 1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

     6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1 maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

 

     Art. 95 sexies. Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999. [74]

     1. Il regolamento (CE) n. 1399/1999 è applicabile ai diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto dopo il 1o settembre 1999.

     2. Ogni periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o settembre 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

     3. I diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto prima del 1o settembre 1999 possono essere riesaminati, su loro richiesta, conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

     4. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni a decorrere dal 1o settembre 1999, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1399/1999 sono acquisiti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

     5. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni che decorrono dal 1o settembre 1999 i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

 

          Art. 95 septies. Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”. [75]

     1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1° gennaio 2005.

     2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° gennaio 2005.

     4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1° gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1° gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.

     6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1° gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

     7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1° gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

 

          Art. 95 octies. Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione.nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld). [76]

     Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.

 

     Art. 96. Accordi relativi al rimborso tra istituzioni.

     Gli accordi conclusi anteriormente al 1 luglio 1982 in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 3, si applicano anche alle persone cui è stato esteso, a decorrere da tale data, il beneficio del presente regolamento, salvo opposizione da parte di uno Stato membro parte di detti accordi. L'opposizione ha effetto solo se l'autorità competente di detto Stato la comunica all'autorità competente dell'altro o degli altri Stati membri interessati anteriormente al 1 ottobre 1983. Una copia di questa comunicazione è indirizzata alla Commissione amministrativa.

 

     Art. 97. Notifiche concernenti talune disposizioni.

     1. Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

     2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 98. Regolamento di applicazione.

     Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 99. [77]

 

     Art. 100. Abrogazione di precedenti regolamenti.

     Il presente regolamento e il regolamento d'applicazione abrogano i seguenti regolamenti:

     - il regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

     - il regolamento n. 4 del Consiglio che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3;

     - il regolamento n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri.

 

 

ALLEGATO I [78]

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE

 

     I. Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento]

 

     H. ITALIA

     Senza oggetto.

 

     II. Familiari [articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento]

 

     H. ITALIA

     Senza oggetto.

 

 

ALLEGATO II [79]

[articolo 1, lettere j) e u) del regolamento]

 

     I. Regimi speciali dei lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma

 

     H. ITALIA

     Senza oggetto.

 

     II. Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)

 

     H. ITALIA

     Nulla.

 

     III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2-ter, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento

 

     H. ITALIA

     Nulla.

 

 

ALLEGATO II BIS [80]

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

     J. ITALIA

     a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

     b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

     e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

     f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

     g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

     h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

 

 

ALLEGATO III [81]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV [82]

[articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafo 3; articolo 45, paragrafo

3; articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46-ter, paragrafo 2, del regolamento]

 

     [Si omettono le parti non riguardanti l'Italia]

 

     A. Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

 

 

     H. ITALIA

     Nulla.

 

     B. Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento

 

     H. ITALIA

     Assicurazione pensioni per:

     — medici

     — farmacisti

     — veterinari

     — infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia

     — psicologi

     — ingegneri ed architetti

     — geometri

     — avvocati

     — dottori commercialisti

     — ragionieri e periti commerciali

     — consulenti del lavoro

     — notai

     — spedizionieri doganali

     — biologi

     — agrotecnici e periti agrari

     — agenti e rappresentanti di commercio

     — giornalisti

     — periti industriali

     — attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi

 

     C. Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento

 

     H. ITALIA

     Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

 

     D. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, del regolamento

 

     1. Prestazioni di cui all'articolo 46-ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

     a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

 

     2. Prestazioni di cui all'articolo 46-ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

 

     d) le pensioni italiane di invalidità assoluta (inabilità).

     3. Accordi di cui all'articolo 46-ter, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

 

 

ALLEGATO V [83]

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO

D'INVALIDITÀ FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [84]

MODALITÀ PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLE

LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI

(Articolo 89 del regolamento)

 

     [Si omettono le parti non concernenti l'Italia]

 

     H. ITALIA

     Nulla.

 

 

ALLEGATO VII [85]

CASI IN CUI UNA PERSONA È SOGGETTA SIMULTANEAMENTE

ALLA LEGISLAZIONE DI DUE STATI MEMBRI

(Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento)

 

     1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     2. Esercizio di un'attività autonoma nella Repubblica ceca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     3. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

     4. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     5. Esercizio di un'attività autonoma in Estonia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia.

     6. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     7. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

     8. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.

     9. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata in Lussemburgo.

     10. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     11. Esercizio di un'attività autonoma a Cipro e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro.

     12. Esercizio di un'attività autonoma a Malta e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     13. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     14. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

     15. Esercizio di un'attività autonoma in Slovacchia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

     16. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.

 

 

ALLEGATO VIII [86]

REGIMI CHE PREVEDONO PER GLI ORFANI UNICAMENTE

ASSEGNI FAMILIARI ASSEGNI SUPPLEMENTARI O SPECIALI

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 90 del regolamento (CE) n. 883/2004, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso regolamento.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[4] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1290/97 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 3095/95.

[10] Articolo inizialmente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1290/97 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[13] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1247/92 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[14] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1247/92.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[23] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[24] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[25] Per una interpretazione della presente lettera, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 16 maggio 2006, causa C-372/04, e la sentenza della Corte di Giustizia CE 15 giugno 2006, procedimento C-466/04.

[26] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[27] Per una interpretazione del presente paragrafo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 16 maggio 2006, causa C-372/04, e la sentenza della Corte di Giustizia CE 15 giugno 2006, procedimento C-466/04.

[28] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95 e abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[31] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1290/97 ed abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[32] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[33] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[34] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1223/98.

[37] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1223/98 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[38] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[39] Sezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[40] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[41] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999 e abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[42] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[43] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[44] Per una interpretazione del presente articolo, vedi la sentenza della Corte di Giustizia CE 15 giugno 2006, procedimento C-466/04.

[45] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[46] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[47] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[48] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[49] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[50] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[51] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[52] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[53] Sezione inserita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[54] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[55] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[56] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[57] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[58] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[59] Comma inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[60] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[61] Paragrafo così modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999.

[62] Articolo inserito dal regolamento (CE) n. 1399/1999.

[63] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[64] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1399/1999.

[65] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1290/97.

[66] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[67] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 631/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 5 dello stesso regolamento (CE) n. 631/2004.

[68] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1290/97.

[69] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[70] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3427/89.

[71] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3095/95.

[72] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1606/98.

[73] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999.

[74] Articolo inserito dal regolamento (CE) n. 1399/1999.

[75] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[76] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005.

[77] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3427/89.

[78] Si riportano solo le parti riguardanti l'Italia. Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[79] Si riportano solo le parti concernenti l’Italia. Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 307/1999, dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[80] Si riportano solo le parti concernenti l’Italia. Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[81] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[82] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[83] Si riportano solo le parti riguardanti l'Italia.

[84] Allegato già modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 629/2006.

[85] Allegato così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

[86] Allegato aggiunto dal regolamento (CE) n. 1399/1999 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.