§ 93.4.60 - Legge 14 giugno 1949, n. 410.
Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:14/06/1949
Numero:410


Sommario
Art. 1.      Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino [...]
Art. 2.      Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di [...]
Art. 3.      Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie, per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, [...]
Art. 4.      Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potrà farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con [...]
Art. 5.      I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno [...]
Art. 6.      La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei [...]
Art. 7.      Per la contabilità dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico [...]
Art. 8.      La liquidazione degli accordati concorsi sarà fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di [...]
Art. 9.      Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie
Art. 10.      I concorsi dello Stato e le anticipazioni - già accordati in applicazione dei decreti legislativi Luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 [...]
Art. 11.      Con decorrenza 1° gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte [...]
Art. 12.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi Luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946 n. 361, e [...]
Art. 13.      La Commissione interministeriale di cui all'articolo precedente è costituita con decreto del Ministro per i trasporti ed è presieduta dallo stesso Ministro o dal [...]
Art. 14.      La Commissione si pronuncia
Art. 15.      Per le ferrovie per le quali sia stata decisa la definitiva chiusura o non possa prevedersi la riattivazione a breve scadenza, il Ministro per i trasporti, di concerto [...]
Art. 16.      Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere alla organizzazione centrale e periferica necessaria per la rapida [...]
Art. 17.      Alla ferrovia funicolare Vesuviana, danneggiata dall'eruzione del marzo 1944, sono applicabili le disposizioni della presente legge
Art. 18.      Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, il [...]
Art. 19.      Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio [...]
Art. 20.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.60 - Legge 14 giugno 1949, n. 410.

Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 20 luglio 1949, n. 164)

 

 

     Art. 1.

     Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.

     Le spese relative ai lavori e provviste già effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinate in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sarà applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.

     I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub concessionari o ad enti pubblici e privati che, in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.

 

          Art. 2.

     Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto può essere concesso un concorso dello Stato sino al 50 per cento della spesa prevista.

     Quando il materiale rotabile sia di proprietà dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sarà accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.

 

          Art. 3.

     Per le tramvie extraurbane, per le linee di navigazione interna, per le filovie, per le funicolari aeree e terrestri in servizio extraurbano; per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano e per le linee di navigazione in servizio urbano esercitate da aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà del Comune o della Provincia, può essere accordato, per le riparazioni degli impianti fissi non riversibili allo Stato alla fine della concessione, un concorso nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista e, per la riparazione e sostituzione del materiale rotabile e di esercizio e dei natanti di proprietà dei concessionari, un concorso sino al 50 per cento della spesa prevista.

     Per le tramvie, le filovie, le funicolari aeree e terrestri in servizio urbano, sono escluse dal concorso le spese che, per la riattivazione ed il ripristino di impianti e di materiale rotabile, le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà del Comune o della Provincia abbiano sostenuto con mezzi propri o, comunque, riversandone il relativo onere alle Amministrazioni comunali da cui dipendono, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni di guerra.

     Per i natanti e gli impianti delle linee di navigazione interna, che siano di proprietà dello Stato, è applicabile il comma secondo del precedente art. 2; per quelli gratuitamente riversibili allo Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potrà farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato in base alle norme vigenti in materia.

     Anche per tali casi valgono le disposizioni degli articoli 1 e 2.

 

          Art. 5.

     I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantità di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali è stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che è servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovrà presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.

     I prezzi da applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: a) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.

     Nessun aumento di spesa potrà essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.

     Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale è stato determinato il concorso dello Stato, il Ministro per i trasporti - per i lavori relativi ad opere, impianti fissi, macchinario e materiale rotabile di proprietà dello Stato non ancora iniziati - procederà alla revisione della corrispondente quota di concorso, applicando i prezzi aggiornati alle stesse quantità ammesse per i lavori medesimi nei preventivi originari. Quando la nuova quota di concorso risultasse inferiore a quella originariamente concessa per i lavori anzidetti gli ammontari delle quote di concorso liquidabili, per i lavori medesimi, in base ai certificati di avanzamento, saranno dirotti, salvo conguaglio finale, nella stessa misura percentuale determinata per il concorso originariamente concesso.

     Per gli eventuali procedimenti di revisione di cui al comma precedente, saranno seguite le stesse norme come sopra stabilite per la revisione finale.

 

          Art. 6.

     La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra.

     Qualora i concessionari avessero già percepito indennizzi per danni di guerra, il relativo ammontare andrà detratto dal contributo.

     I decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro coi quali vengono accordati i concorsi, saranno comunicati al Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ed alle Intendenze di finanza delle circoscrizioni in cui si trovano le linee cui si riferiscono i concorsi medesimi.

 

          Art. 7.

     Per la contabilità dei lavori di ricostruzione e per il conto di liquidazione totale dei lavori stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 213 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

 

          Art. 8.

     La liquidazione degli accordati concorsi sarà fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della spesa prevista e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori.

     Nel caso di riconosciuta necessità, a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, potranno essere concessi acconti sul concorso totale accordato per gli impianti e per il materiale mobile.

     Gli acconti potranno essere accordati anche in pendenza della istruttoria per la determinazione del concorso, nella misura massima di un decimo dell'ammontare del concorso medesimo calcolato provvisoriamente sull'importo approssimativo della totale spesa presunta.

     L'impiego degli acconti sarà controllato dai competenti uffici tecnici del Ministero dei trasporti.

 

          Art. 9.

     Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie:

     Le domande, i progetti, i verbali di accertamento, gli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle provviste, gli stati di avanzamento dei lavori, gli atti di liquidazione e di collaudo, i certificati di liquidazione dei concorsi, gli atti di cessione ed i relativi certificati di riconoscimento sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Ove tali atti debbano essere registrati, sarà dovuta la sola imposta fissa di registro, oltre i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.

 

          Art. 10.

     I concorsi dello Stato e le anticipazioni - già accordati in applicazione dei decreti legislativi Luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 - saranno portati in detrazione dei concorsi assegnati in applicazione della presente legge.

     I concorsi dello Stato eventualmente già accordati in più per materiale rotabile verranno ridotti nella misura prevista negli articoli 2 e 3 della presente legge e, se già pagati, l'eccedenza verrà detratta dalla spesa da prendersi a base per la determinazione totale dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione della presente legge.

     Qualora i concessionari abbiano usufruito delle anticipazioni bancarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346 e di cui al decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, i maggiori concorsi concessi in virtù della presente legge, rispetto alle precedenti disposizioni, saranno attribuiti, fino a concorrenza, alla estinzione anticipata delle anticipazioni stesse, tranne che gli Istituti finanziatori dichiarino di rinunciare al beneficio della garanzia sussidiaria statale e del contributo nel pagamento degli interessi, dal momento in cui la concessione del predetto maggiore concorso diventa operativa.

 

          Art. 11.

     Con decorrenza 1° gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte tuttora esistente del capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una società anonima e negli altri casi del capitale investito nell'azienda ferroviaria, da riconoscersi dal Governo come equivalente a capitale azionario.

     La partecipazione dello Stato sarà nella misura della metà della eccedenza.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 12.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi Luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946 n. 361, e 12 dicembre 1947, n. 1406.

     Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 303 ed all'art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.

 

          Art. 13.

     La Commissione interministeriale di cui all'articolo precedente è costituita con decreto del Ministro per i trasporti ed è presieduta dallo stesso Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i trasporti.

     Di detta Commissione fanno parte:

     il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiederà in caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato;

     i due ispettori generali superiori;

     il capo del Servizio lavori e costruzioni ed il capo del Servizio affari economici e sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     due funzionari della Direzione generale del tesoro ed uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro per il tesoro;

     un rappresentante delle aziende municipalizzate;

     un rappresentante delle imprese private concessionarie;

     un ingegnere libero professionista in materia di trasporti;

     un rappresentante del personale autoferrotramviario.

     Due funzionari dell'Ispettorato generale predetto eserciteranno le funzioni di segretari.

     Il Ministro per i trasporti può chiamare a far parte della Commissione due esperti in materia di costruzioni e di esercizio di linee di trasporto, che avranno voto consultivo.

     Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

 

          Art. 14.

     La Commissione si pronuncia:

     1) sulla concessione, sulla misura e sulla revisione dei concorsi di cui alla presente legge e sulla concessione degli acconti;

     2) sulla indispensabilità della riattivazione, in tutto od in parte, delle ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di cui all'art. 5 della presente legge, rimasti inattivi perchè fortemente disastrati, segnalando quelli che potrebbero essere abbandonati definitivamente o per un tempo non breve e sostituiti con pubblici servizi di trasporto meno onerosi per spese di impianti e di esercizio;

     3) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la riattivazione delle linee e tronchi di linee di cui al precedente n. 2) o per la continuità e sicurezza dell'esercizio delle linee che si trovano in condizioni precarie a causa degli eventi bellici e vengano temporaneamente esercitate con speciali limitazioni e cautele;

     4) sui progetti di ripristino o di ricostruzione;

     5) sulle varianti agli impianti ed al materiale rotabile e sulle nuove opere e provviste in sostituzione di quelle disastrate, ritenute necessarie od opportune dal punto di vista tecnico e finanziario salvo, ove occorra, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     6) sulla sostituzione integrale o parziale di una linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema;

     7) sulla precedenza delle opere e provviste da eseguire e sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle stesse opere e provviste;

     8) sull'impiego dei fondi di rinnovo già costituiti;

     9) sui provvedimenti di carattere tariffario e finanziario per le ferrovie pubbliche in regime di concessione e per gli altri servizi pubblici di trasporto di cui all'art. 3 della presente legge;

     10) su ogni altro provvedimento per il quale il Ministro per i trasporti ritenga di sentirne il parere.

 

          Art. 15.

     Per le ferrovie per le quali sia stata decisa la definitiva chiusura o non possa prevedersi la riattivazione a breve scadenza, il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze, può disporre la vendita dei materiali di armamento e delle linee elettriche, degli impianti fissi e dei macchinari, riversibili allo Stato al termine della concessione, salvo la regolazione, di concerto col Ministero del tesoro, dei rapporti col concessionario.

     Per il materiale rotabile delle ferrovie di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 187, comma secondo, del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

 

          Art. 16.

     Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere alla organizzazione centrale e periferica necessaria per la rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per la vigilanza e sindacato sui lavori e le provviste in base alle norme di cui al regolamento 1° approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711.

     A tal fine il Ministro per i trasporti potrà disporre, di concerto con i Ministri competenti, il temporaneo comando, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di personale tecnico di altre Amministrazioni dello Stato, esperto in costruzioni ferroviarie o stradali, nonchè il trasferimento, d'intesa col Ministero del tesoro, previo parere favorevole della Commissione centrale per l'avventiziato, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, di personale statale non di ruolo esperto nelle costruzioni anzidette.

     Con provvedimenti interministeriali, da adottarsi dal Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, sarà determinato il limite numerico del personale occorrente per la organizzazione di cui trattasi e la ripartizione del limite stesso tra personale di ruolo da comandarsi e personale non di ruolo da trasferirsi.

     I posti in soprannumero nel grado 6° del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previsti nella nota c) della tabella I, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono aumentati di due unità da conferirsi, per inquadramento, a funzionari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo stesso, ferme rimanendo tutte le norme contenute nel decreto legislativo medesimo.

     L'onere relativo al personale di cui sopra farà carico al bilancio del Ministro dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 17.

     Alla ferrovia funicolare Vesuviana, danneggiata dall'eruzione del marzo 1944, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 18.

     Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalità della presente legge, esercita la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprietà dei Comuni o delle Provincie, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 19.

     Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.

 

          Art. 20.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.