Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 22/02/2000 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.3.851 – Direttiva 22 febbraio 2000, n. 3.
Direttiva n. 2000/3/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. L 53).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il progresso tecnico consente di migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per tutti sedili dei veicoli a motore della categoria M1.
(3) Con
(4) Aderendo all'accordo riveduto, la Comunità ha aderito all'elenco ufficiale di regolamenti ECE a norma dell'accordo. Questo elenco comprende il regolamento ECE n. 44, relativo all'omologazione dei dispositivi di ritenuta dei bambini sui veicoli a motore (sistema di ritenuta dei bambini).
(5) È necessario inserire le prescrizioni relativa alla protezione dei bambini e modificare gli allegati della direttiva 77/41/CEE introducendo requisiti specifici per i sistemi di ritenuta dei bambini basati su regolamento ECE n. 44. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati della
1. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per tipo di cintura di sicurezza, di sistema di ritenuta o di sistema di ritenuta dei bambini, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini,
per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni della
2. A decorrere dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri:
- non possono rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione nazionale,
di un tipo di veicolo, se non sono soddisfatte le prescrizioni della
Tuttavia, l'installazione di una cinture a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 è prescritta a decorrere dal 1° aprile 2002. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli dalla categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV della
3. A decorrere dal 1° ottobre 2002 gli Stati membri:
- cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della
- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione di veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non superiore a 3,5 t per quanto riguarda, se sono installati, sistemi di ritenuta dei bambini,
per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se le prescrizioni della
Tuttavia, l'installazione di una cintura a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 è prescritta a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli della categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV della
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO [1]
(Omissis)
[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 26 aprile 2005, n. L 105.