§ 3.3.851 – Direttiva 22 febbraio 2000, n. 3.
Direttiva n. 2000/3/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/02/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  


§ 3.3.851 – Direttiva 22 febbraio 2000, n. 3.

Direttiva n. 2000/3/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. L 53).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     vista la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CEE della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 77/541/CEE è una delle direttive particolari previste dal sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.

     (2) Il progresso tecnico consente di migliorare la protezione dei passeggeri prescrivendo l'installazione di cinture a tre punti dotate di riavvolgitore per tutti sedili dei veicoli a motore della categoria M1.

     (3) Con decisione 97/836/CE del Consiglio, la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica dell'Europa delle Nazioni Unite (ECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono esse installati e utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958 come riveduto il 16 ottobre 1995.

     (4) Aderendo all'accordo riveduto, la Comunità ha aderito all'elenco ufficiale di regolamenti ECE a norma dell'accordo. Questo elenco comprende il regolamento ECE n. 44, relativo all'omologazione dei dispositivi di ritenuta dei bambini sui veicoli a motore (sistema di ritenuta dei bambini).

     (5) È necessario inserire le prescrizioni relativa alla protezione dei bambini e modificare gli allegati della direttiva 77/41/CEE introducendo requisiti specifici per i sistemi di ritenuta dei bambini basati su regolamento ECE n. 44. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati.

     (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati della direttiva 77/541/CEE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri non possono:

     - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per tipo di cintura di sicurezza, di sistema di ritenuta o di sistema di ritenuta dei bambini, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,

     - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e l'immissione in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta o sistemi di ritenuta dei bambini,

     per motivi riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta o i sistemi di ritenuta per bambini, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri:

     - non possono rilasciare l'omologazione CE,

     - possono rifiutare l'omologazione nazionale,

     di un tipo di veicolo, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva, con riguardo ai sistemi di ritenuta dei bambini e all'installazione delle cinture di sicurezza in tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1, compresi eventualmente i sistemi di ritenuta dei bambini.

     Tuttavia, l'installazione di una cinture a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 è prescritta a decorrere dal 1° aprile 2002. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli dalla categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

     3. A decorrere dal 1° ottobre 2002 gli Stati membri:

     - cessano di considerare validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi della categoria M1 conformemente alla medesima direttiva e rifiutano l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva,

     - possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione di veicoli nuovi delle categorie N1 e M2 di massa non superiore a 3,5 t per quanto riguarda, se sono installati, sistemi di ritenuta dei bambini,

     per motivi concernenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta, se le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

     Tuttavia, l'installazione di una cintura a tre punti su tutti i posti a sedere dei veicoli della categoria M1 è prescritta a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tale data, per l'installazione delle cinture sui sedili dei veicoli della categoria M1 si applicano le prescrizioni dell'allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, si applicano le prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai sistemi integrati di ritenuta dei bambini, laddove montati sul veicolo come dotazione di serie.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [1]

 

     (Omissis)


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 26 aprile 2005, n. L 105.