Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 20/12/2001 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 70/156/CEE è modificata come segue |
Art. 2. 1. Gli Stati membri applicano la direttiva n. 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, solo per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna |
Art. 3. 1. Il modello esistente di certificato di conformità relativo all'omologazione CE può esser ancora rilasciato fino al 30 giugno 2003 |
Art. 4. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in Kraft |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.669 - Direttiva 20 dicembre 2001, n. 116.
Direttiva n. 2001/116/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(G.U.C.E. 21 gennaio 2002, n. L 18).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La disposizione relativa ai documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi contenuta nei suddetti allegati va applicata ai veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna.
(3) Gli allegati alla detta
(4) Appare inoltre opportuno fornire una sistema uniforme per l'attribuzione dei numeri di omologazione.
(5) La
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla
ha adottato la presente direttiva:
La
1) All'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, la frase "viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII" è soppressa.
2) All'art. 8, paragrafo 2, lettera c), sesto comma, la frase "la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale" è soppressa.
3) Gli allegati della
1. Gli Stati membri applicano la
2. Per l'omologazione di veicoli speciali della categoria M1 gli Stati membri applicano, su richiesta del costruttore, l'art. 4, paragrafo 1, della
3. L'art. 10 della
1. Il modello esistente di certificato di conformità relativo all'omologazione CE può esser ancora rilasciato fino al 30 giugno 2003.
2. La presente direttiva non invalida le omologazioni precedenti alla sua entrata in vigore, né impedisce la loro estensione ai termini della direttiva in virtù della quale sono state concesse originariamente.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in Kraft.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATI
(Omissis).