Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 12/07/1973 |
Numero: | 91 |
§ 5.4.21 - Decisione 12 luglio 1973, n. 91.
Decisione (CEE) n. 91/73 concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo.
(G.U.C.E. 20 luglio 1974, n. C 86).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. L'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica esclusivamente alle prestazioni il cui importo, determinato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, di detto articolo, è superiore all'importo ottenuto applicando al calcolo di dette prestazioni le norme del paragrafo 2, commi a) e b), dell'articolo medesimo.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed avrà efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento. E' applicabile ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, ai tre nuovi Stati membri a decorrere dal 1 aprile 1973.