§ 5.4.18 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 83.
Decisione (CEE) n. 83 concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 82 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:22/02/1973
Numero:83

§ 5.4.18 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 83.

Decisione (CEE) n. 83 concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico.

(G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 075).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti,

 

decide:

 

     1. Il rilascio dell'attestato E 302 compilato in data posteriore a quella dell'inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile, non ha per effetto di differire la data di apertura del diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo l'aliquota maggiorata per familiari a carico, che è determinata conformemente alla legislazione del paese competente.

     2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità al trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.