§ 5.4.36 - Decisione 18 novembre 1977, n. 109.
Decisione (CEE) n. 109/77 recante modifica alla decisione n. 92 del 22 novembre 1973 relativa alla nozione di prestazioni in natura [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:18/11/1977
Numero:109

§ 5.4.36 - Decisione 18 novembre 1977, n. 109.

Decisione (CEE) n. 109/77 recante modifica alla decisione n. 92 del 22 novembre 1973 relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in

applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

(G.U.C.E. 30 maggio 1978, n. C 125).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti,

 

decide:

 

     1. Le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità, di cui si deve tener conto per determinare i rimborsi di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, sono quelle considerate tali in forza della legislazione nazionale applicata dall'istituzione che ha assicurato l'erogazione di tali prestazioni, sempreché queste ultime possano essere acquisite ai sensi degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3, 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     2. Le prestazioni la cui concessione è prevista dalla legislazione tedesca all'articolo 185, lettera b), del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Haushaltshilfe) e all'articolo 35 della legge in materia di assicurazione malattia dei coltivatori diretti (Haushaltshilfe), anche se possono essere pagate in denaro, devono essere considerate prestazioni in natura ai sensi degli articoli citati del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tali prestazioni sono da includersi nelle spese di cui al precedente punto 1.

     3. I rimborsi previsti agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono determinati al netto delle spese di amministrazione e delle spese di controllo amministrativo e medico, senza tener conto dell'eventuale partecipazione degli interessati.

     4. Per il calcolo dei costi medi di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, occorre includere nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità le prestazioni supplementari previste dagli statuti o regolamenti interni delle istituzioni.

     5. Le spese effettuate per l'assistenza domestica, la distribuzione a domicilio dei pasti, la fornitura di latte, le spese per il ricovero in istituti per persone anziane, la fluorizzazione dell'acqua potabile, le spese destinate alla ricerca medica e sovvenzioni ad organismi di prevenzione nella misura in cui dette sovvenzioni sono destinate ad un'azione generale per la difesa della salute al di fuori delle istituzioni di sicurezza sociale non vanno incluse nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità.

     6. Le somme rimborsate ad altri Stati membri nel quadro dei regolamenti o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali non sono prese in considerazione per il calcolo del costo medio.

     7. Per il calcolo degli importi da rimborsare, si deve ricorrere - per quanto possibile - alle statistiche ufficiali ed ai documenti contabili delle istituzioni del luogo di dimora o di residenza e, preferibilmente, ai dati ufficiali pubblicati. Devono essere indicate le fonti delle statistiche.

     8. L'importo degli anticipi da versare in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 102 del regolamento (CEE) n. 574/72 è determinato in base al prodotto dell'ultimo costo medio approvato per l'ultimo numero noto di interessati, quale risulta dai calcoli eseguiti dalle istituzioni incaricate della tenuta degli inventari.

     9. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione sostituisce la decisione n. 92 del 22 novembre 1973. Per la determinazione degli importi da rimborsare a norma degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 sarà applicata con decorrenza al 1 gennaio 1974.