Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 14/04/2003 |
Numero: | 806 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...] |
Art. 4. I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 19.2.243 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 806.
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)
(G.U.U.E. 16 maggio 2003, n. L 122).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla
(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l’adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall’atto di base.
(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l’adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.
(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla
(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla
(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla
(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l’allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.
I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
PROCEDURA CONSULTIVA
Elenchi degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
2)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
3)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nell’ambito della realizzazione delle azioni di cui all’articolo 1, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
ALLEGATO II
PROCEDURA DI GESTIONE
Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 18.
Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno.»
2)
All’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
3)
All’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente della ricerca agricola.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
4)
All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
5)
All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
6)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
7)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
8)
L’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
9)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
10)
L’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Art. 36.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
11)
Gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 22.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 23.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
12)
All’articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. La Commissione è assistita dal comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
13)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
14)
All’articolo 12, i termini «paragrafi 3 e 4» sono soppressi.
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
15)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
16)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
17)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
18)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
19)
All’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
È aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
20)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
21)
L’articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Art. 43.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione della carne bovina.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
22)
L’articolo 42 è sostituito dal seguente:
«Art. 42.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
23)
L’articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
ALLEGATO III
PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE
Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
2)
Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3)
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
4)
Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 14.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
5)
Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17.
1. Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
6)
Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
7)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
8) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
Il testo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.»
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
9)
Gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 41.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 42.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
10)
Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 24.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno
Art. 25.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
11)
Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
12)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
13)
Gli articoli 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 32.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 33.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
14)
L’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:
«Art. 10 bis.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
15)
Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
16)
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
17)
Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 26.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano. gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 27.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
18)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
19) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
20)
Gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 20.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
21)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare a la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
22)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
23)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
24)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
25)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
26)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
27)
L’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
28)
L’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
29)
L’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
30)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
31) Direttiva n. 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
L’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
32)
L’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in seguito denominato “comitato permanente”, istituito dall’articolo 58 del
Quando si tratta di questioni relative alla chimica o alla tecnologia il rappresentante della Commissione, sentito il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dal regolamento (CEE) n. 804/68, sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
33)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
34)
L’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
35)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
36)
L’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
37)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
38)
L’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
39)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
40)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
41)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
42)
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
43)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
44)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
45)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
46)
L’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
47)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
48)
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
49)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
50)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
51)
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
[52)
Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 18.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
[1] Punto 52) abrogato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138.