§ 19.2.243 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 806.
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:14/04/2003
Numero:806


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...]
Art. 4.      I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 19.2.243 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 806.

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio recante adeguamento alla decisione n. 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)

(G.U.U.E. 16 maggio 2003, n. L 122).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ha sostituito la decisione 87/373/CEE.

     (2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

     (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l’adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall’atto di base.

     (4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l’adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

     (5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

     (6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

     (7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

     (8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l’allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all’allegato I sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

          Art. 2.

     Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all’allegato II sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

          Art. 3.

     Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all’allegato III sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

          Art. 4.

     I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

     I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

 

     Elenchi degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

     1) Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE

     2) Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     3) Decisione n. 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull’attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia comunitaria di accesso ai mercati.

     L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nell’ambito della realizzazione delle azioni di cui all’articolo 1, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

 

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

 

     Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

     1) Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE.

     Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 18.

     Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno.»

     2) Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

     All’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricultura.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     3) Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola.

     All’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente della ricerca agricola.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     4) Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.

     All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     5) Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

     All’articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     6) Direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     7) Direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     8) Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

     L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

     «Art. 23.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     9) Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     10) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

     L’articolo 36 è sostituito dal seguente:

     «Art. 36.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     11) Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi.

     Gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 22.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 23.

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

     12) Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

     All’articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     13) Regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell’Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997).

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     14) Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative.

     All’articolo 12, i termini «paragrafi 3 e 4» sono soppressi.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     15) Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     16) Regolamento (CE) n. 1526/97 del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE dall’Ucraina nella Comunità europea.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     17) Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     18) Direttiva n. 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

     L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     19) Regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90.

     All’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

     È aggiunto il paragrafo seguente:

     «7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     20) Direttiva n. 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     21) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

     L’articolo 43 è sostituito dal seguente:

     «Art. 43.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione della carne bovina.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     22) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

     L’articolo 42 è sostituito dal seguente:

     «Art. 42.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     23) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

     L’articolo 75 è sostituito dal seguente:

     «Art. 75.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

 

     Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

     1) Decisione n. 80/1096/CEE del Consiglio, dell’11 novembre 1980, che instaura un’azione finanziaria della Comunità in vista dell’eradicazione della peste suina classica.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     2) Direttiva n. 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

     Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     3) Direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     4) Direttiva n. 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

     Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 14.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     5) Direttiva n. 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

     Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 17.

     1. Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     6) Direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

     Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     7) Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a une mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     8) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.

     Il testo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.»

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     9) Decisione n. 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

     Gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 41.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 42.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     10) Direttiva n. 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

     Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 24.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno

     Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     11) Direttiva n. 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

     Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     12) Decisione n. 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità in vista dell’eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     13) Direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

     Gli articoli 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 32.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 33.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     14) Direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

     L’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 bis.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     15) Direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

     Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     16) Direttiva n. 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     17) Direttiva n. 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura.

     Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 26.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano. gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 27.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     18) Direttiva n. 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     19) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     20) Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

     Gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

     21) Direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare a la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     22) Direttiva n. 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     23) Direttiva n. 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     24) Direttiva n. 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     25) Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     26) Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     27) Direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

     L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     28) Direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

     L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

 

     29) Direttiva n. 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

     L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

     30) Direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     31) Direttiva n. 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

     L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     32) Direttiva n. 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

     L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

     «Art. 31.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in seguito denominato “comitato permanente”, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     Quando si tratta di questioni relative alla chimica o alla tecnologia il rappresentante della Commissione, sentito il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dal regolamento (CEE) n. 804/68, sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     33) Decisione n. 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     34) Direttiva n. 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.

     L’articolo 25 è sostituito dal seguente:

     «Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     35) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     36) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

     L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Art. 19.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     37) Direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

     38) Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

     L’articolo 25 è sostituito dal seguente:

     «Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

     39) Direttiva n. 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     40) Direttiva n. 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     41) Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell’8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d’abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili”.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     42) Direttiva n. 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     43) Decisione n. 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi.

     L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     44) Direttiva n. 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

     45) Direttiva n. 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

 

     46) Direttiva n. 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

     L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

     «Art. 33.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     47) Direttiva n. 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     48) Direttiva n. 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

     L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     49) Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     50) Direttiva n. 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     51) Direttiva n. 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     [52) Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

     Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 17.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.] [1]»

 


[1] Punto 52) abrogato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138.