§ 3.3.735 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 31.
Direttiva n. 2001/31/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:08/05/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.      L'allegato III della direttiva 70/387/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, gli Stati membri non possono:
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2001. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.735 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 31.

Direttiva n. 2001/31/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(G.U.C.E. 12 maggio 2001, n. L 130).

 

Art. 1.

     L'allegato III della direttiva 70/387/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, gli Stati membri non possono:

     - rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

     - vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli,

     per motivi riguardanti le porte, se detti veicoli sono conformi alla prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

     2. A decorrere dal 1° dicembre 2001, gli Stati membri:

     - non possono più rilasciare l'omologazione CE,

     - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se le prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

 

     L'allegato III della direttiva 70/387/CEE è modificato come segue:

     1) Al punto 1.2 è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

     2) Il settimo trattino del punto 1.3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) Al punto 2.2.3, l'alinea è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).