§ 2.2.392 – Decisione 30 aprile 2004, n. 480/2005.
Decisione n. 2005/480/CE della Commissione relativa alle cause COMP/D2/32448 e 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Seguito alla sentenza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:30/04/2004
Numero:480

§ 2.2.392 – Decisione 30 aprile 2004, n. 480/2005.

Decisione n. 2005/480/CE della Commissione relativa alle cause COMP/D2/32448 e 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2000).

(G.U.U.E. 2 luglio 2005, n. L 171).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

I. INTRODUZIONE

 

     (1) Il 30 aprile 2004, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, che prevedeva l’imposizione di un’ammenda di 3 400 000 EUR alla società marittima di Anversa Compagnie Maritime Belge SA (di seguito «CMB»). In conformità delle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione pubblica con la presente il nome della parte interessata e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede della causa e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito della direzione generale della Concorrenza http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

 

II. PROCEDIMENTO

 

     (2) La decisione costituisce un seguito alla cosiddetta causa Cewal, in cui la Commissione ha inflitto ammende ai membri della conferenza marittima Associated Central West Africa Lines (di seguito «Cewal») per infrazione dell’articolo 86 del trattato CE (attualmente articolo 82, indicato qui di seguito come tale).

     (3) Nella decisione 93/82/CEE della Commissione (di seguito «decisione originale») la Commissione ha stabilito, inter alia, che Cewal e altre due conferenze marittime, Cowac e Ukwal, nonché le imprese ad esse aderenti hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE (attualmente articolo 81 paragrafo 1, indicato qui di seguito come tale). Inoltre, commettendo tre diverse forme di abuso di posizione dominante, le imprese aderenti a Cewal hanno violato anche l’articolo 82 del trattato CE. È stato ordinato alle imprese in oggetto di porre fine alle infrazioni.

     (4) Nella decisione originale, la Commissione ha inflitto ammende per infrazione dell’articolo 82 del trattato CE a quattro delle imprese aderenti a Cewal. Un’ammenda di 9,6 milioni di ECU è stata inflitta a CMB.

     (5) Queste quattro società e CMBT, una controllata di CMB, hanno presentato ricorso per l’annullamento della decisione originale al Tribunale di primo grado (di seguito «Tribunale»). Nella sua sentenza dell’8 ottobre 1996 (di seguito «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha però ridotto le ammende. L’ammenda di CMB è stata ridotta a 8 640 000 ECU.

     (6) CMB, CMBT e una seconda impresa cui era stata inflitta un’ammenda, Dafra-Lines A/S, hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale. Nella sua sentenza del 16 marzo 2000 (di seguito «sentenza della Corte»), la Corte di giustizia europea (di seguito «la Corte») ha respinto tutte le censure addotte quanto al merito della decisione iniziale;

     — ma ha annullato gli articoli della decisione originale che infliggevano le ammende, e

     — ha considerato irricevibile il resto del ricorso.

     (7) L’annullamento è stato giustificato dal fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva indicato chiaramente:

     — che intendeva infliggere ammende a ciascun membro di Cewal, e

     — che gli importi delle ammende sarebbero stati fissati sulla base di una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento che costituiva la presunta infrazione.

     (8) Il 16 aprile 2003, la Commissione ha inviato a CMB una nuova comunicazione degli addebiti in cui la informava della propria intenzione di adottare una nuova decisione con cui si infliggevano ammende per le infrazioni accertate nella decisione originale. In tale comunicazione degli addebiti, la Commissione informava esplicitamente CMB della propria intenzione di infliggerle ammende a titolo individuale e del fatto che l’importo dell’ammenda inflitta sarebbe fissato sulla base di una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento che costituiva l’infrazione.

 

III. LA DECISIONE

 

     (9) La presente decisione si basa sulle conclusioni sostanziali della decisione originale. Vi si dichiara esplicitamente che non è intesa a completare o modificare i fatti presentati o le infrazioni accertate nella suddetta decisione originale. In tale prospettiva, la decisione contiene solo una sintesi descrittiva degli elementi della decisione originale che costituiscono la base delle infrazioni ivi accertate e una descrizione delle modalità di valutazione di tali elementi da parte del Tribunale e della Corte.

     (10) Nella decisione originale, la Commissione rilevava che i membri di Cewal detenevano una posizione dominante congiunta sulle rotte fra i porti dello Zaire e quelli del Nord Europa e che, al fine di estromettere altre due società concorrenti, avevano abusato di tale posizione dominante:

     — insistendo sulla attuazione di un accordo di esclusività fra Cewal e un organismo quasi governativo dello Zaire (Ogefrem),

     — utilizzando sistematicamente «navi da combattimento» (fighting ships), e

     — imponendo accordi di fedeltà al 100 % e redigendo liste nere per potere esercitare rappresaglie nei confronti degli utilizzatori che facevano ricorso a imbarcazioni indipendenti.

     (11) Dalla valutazione giuridica emerge che per la Commissione gli elementi della decisione originale, quanto all’esistenza, il carattere e la portata delle infrazioni,

     — sono res judicata, oppure

     — hanno acquisito carattere definitivo in quanto è scaduto ormai da tempo il termine per presentare ricorso contro di essi.

     (12) Per quanto riguarda la valutazione giuridica della situazione dal punto di vista delle ammende, la posizione adottata è che CMB ha avuto la possibilità di presentare una difesa adeguata riguardo all’imposizione dell’ammenda e agli elementi invocati a tale scopo.

     (13) Quanto ai termini di prescrizione, si è stabilito che non è scaduto né il termine di cinque anni né quello di dieci anni previsti dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio e la Commissione ha pertanto facoltà di imporre una nuova ammenda.

 

IV. L’AMMENDA

 

     (14) La Commissione ritiene necessario infliggere a CMB un’ammenda ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio per le infrazioni dell’articolo 82 del trattato CE accertate nella decisione originale.

     (15) La presente decisione si basa sulle considerazioni della decisione originale relative all’imposizione, al livello e alla ripartizione delle ammende, nonché sulle osservazioni formulate in merito dal Tribunale.

     (16) L’ammenda inflitta si basa anche sugli orientamenti del 1998. Per stabilire l’importo corrispondente alla gravità delle infrazioni, si è tenuto conto della loro natura e del loro impatto reale sul mercato, nonché del mercato geografico rilevante.

     (17) Il mercato geografico rilevante è il mercato dei servizi marittimi fra i porti del Nord Europa e dello Zaire.

     (18) Le infrazioni dell’articolo 82 del trattato CE commesse da CMB e dagli altri membri di Cewal sono gravi in quanto hanno consentito a quest’ultima di mantenere un quasi monopolio sulle sue rotte da e verso lo Zaire. Esse inoltre avevano lo scopo di estromettere dal mercato l’unico concorrente.

     (19) Si è tenuto conto anche del fatto che il presidente e il segretario di Cewal erano quadri di CMB e che Cewal aveva il proprio ufficio nella sede di CMB.

     (20) Nella sua sentenza, il Tribunale ha giudicato che, a scopo deterrente, la Commissione era legalmente autorizzata a tenere conto del fatto che le imbarcazioni del gruppo CMB trasportavano, al momento dell’adozione della decisione originale, la quasi totalità dei carichi della conferenza. Poiché tuttavia tale circostanza specifica non si applica al momento dell’adozione della presente decisione, non se ne è tenuto conto in quest’ultima ai fini del calcolo dell’ammenda.

     (21) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ha stabilito un importo base di 1 milione di EUR per ciascuna infrazione.

     (22) Tali importi di base sono stati maggiorati rispettivamente del 20 %, 15 % e 20 % per tenere conto della durata delle infrazioni.

     (23) In considerazione del lasso di tempo trascorso dalla cessazione del comportamento in questione, nonché di quello trascorso fra la sentenza della Corte e la comunicazione degli addebiti nell’aprile 2003, ciascuno dei tre importi suddetti è stato ridotto di 50 000 EUR.

     (24) L’ammenda inflitta dalla Commissione ammonta così a 3,4 milioni di EUR.