§ 1.5.980 - Decisione 15 aprile 2002, n. 280.
Decisione n. 2002/280/CE della Commissione che modifica la decisione n. 98/320/CE relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/04/2002
Numero:280


Sommario
Art. 1.      All’articolo 4 della decisione 98/320/CE la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.980 - Decisione 15 aprile 2002, n. 280.

Decisione n. 2002/280/CE della Commissione che modifica la decisione n. 98/320/CE relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del Consiglio.

(G.U.C.E. 16 aprile 2002, n. L 99).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l’articolo 13 bis,

     vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, in particolare l’articolo 13 bis,

     vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE, in particolare l’articolo 13 bis,

     vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e a fibra, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE in particolare l’articolo 12 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della decisione 98/320/CEdella Commissione, è stato organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario al fine di valutare se un campionamento ed un controllo delle sementi effettuati sotto sorveglianza ufficiale possono costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse.

     (2) La Commissione sta ancora raccogliendo dati intesi ad aggiornare e completare le informazioni già fornite dagli Stati membri partecipanti in merito ai risultati dell’esperimento. Sono ugualmente in fase di raccolta i dati relativi ai campioni forniti dagli Stati membri e controllati mediante prove comparative comunitarie.

     (3) Le pratiche vigenti a livello internazionale, tra cui quelle dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelle dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA), consentono di continuare gli esperimenti temporanei sul campionamento e il controllo delle sementi.

     (4) Occorre pertanto prorogare la durata dell’esperimento temporaneo e modificare la decisione 98/320/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     All’articolo 4 della decisione 98/320/CE la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.