§ 5.4.213 - Regolamento 17 gennaio 2001, n. 89.
Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:17/01/2001
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 5.4.213 - Regolamento 17 gennaio 2001, n. 89.

Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(G.U.C.E. 18 gennaio 2001, n. L 14)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999, e in particolare l'articolo 122,

     considerando quanto segue:

     (1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

     (2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario.

     (3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato 1 è così modificato:

     nella sezione "O. REGNO UNITO":

     i) è aggiunto il seguente punto 1b: "1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra";

     ii) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar";

     iii) il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority".

     2. L'allegato 2 è così modificato:

     a) nella sezione "C. GERMANIA":

     il punto 3 è sostituito dal seguente:

     "Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:

     Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel"

     b) nella sezione "D. SPAGNA":

     il punto 6 è così modificato:

     "a) per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità:

     Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas - Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche - Ministero dell'Economia e del Commercio);

     b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile:

     La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid"

     c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

     al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar".

     3. L'allegato 3 è così modificato:

     a) nella sezione "C. GERMANIA":

     il punto 4 è sostituito dal seguente:

     "Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:

     Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel"

     b) nella sezione "J. PAESI BASSI":

     il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

     "b) Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda"

     c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

     i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     "- Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra"

     ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     "«2. Indennità pecuniarie (eccetto sussidi familiari):

     - Gran Bretagna: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne NE 98 1BA;

     - Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP;

     - Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra"

     iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     "- Gibilterra: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibilterra"

     4. L'allegato 4 è così modificato:

     a) nella sezione "C. GERMANIA":

     i) il seguente punto 5 bis è inserito:

     "5 bis Pensioni per impiegati statali: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ente assicurativo federale per impiegati), Berlino"

     ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltgori), Kassel"

     b) nella sezione "D. SPAGNA":

     il punto 7 è così modificato:

     "a) per le pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità:

     Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas - Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche - Ministero dell'Economia e del commercio);

     b) per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile:

     La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid"

     c) nella sezione "J. PAESI BASSI":

     il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

     "b) Rapporti con il Belgio: Bureau voor Belgische Zaken, Breda"

     d) la sezione "O. REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente:

     "Gran Bretagna:

     a) contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati:

     National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

     b) tutte le altre questioni:

     Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA

     Irlanda del Nord:

     Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP

     Gibilterra:

     Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA"

     5. L'allegato 5 è così modificato:

     a) la sezione "20. DANIMARCA-ITALIA" è sostituita dalla seguente: "a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento];

     b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

     b) la sezione "24. DANIMARCA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

     c) la sezione "45. SPAGNA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

     d) la sezione "50. SPAGNA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

     e) nella sezione "53. FRANCIA-ITALIA", sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione;

     e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato";

     f) la sezione "55. FRANCIA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione;

     b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

     c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

     g) la sezione "57. FRANCIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

     h) la sezione "58. FRANCIA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);

     b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

     i) la sezione "63. GRECIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente: "Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999";

     j) la sezione "94. AUSTRIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura".

     6. L'allegato 10 è così modificato:

     a) la sezione "D. SPAGNA" è così modificata:

     i) è aggiunto il seguente punto 8:

     "8. Regimi speciali per impiegati statali

     Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

     Mutualidaded General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Regime previdenziale generale per gli impiegati statali, servizi centrali), Madrid"

     ii) è aggiunto il seguente punto 9:

     "9. Regime speciale per gli ufficiali delle forze armate

     Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

     Instituto Social de las Fuerzas Armadas Madrid"

     iii) è aggiunto il seguente punto 10:

     "10. Regime speciale per i funzionari del sistema giudiziario

     Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

     Mutualidad General Judicial (Regime previdenziale generale per il settore giuridico), Madrid"

     b) la sezione "J. PAESI BASSI" è così modificata:

     il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     "2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nei confronti del personale ausiliario delle Comunità europee, che non è residente nei Paesi Bassi (solo per le prestazioni in natura):

     l'assicurazione sanitaria a cui l'interessato è affiliato"

     c) la sezione "O. REGNO UNITO" è così modificata:

     i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 14, lettera c), 14, paragrafo 3, lettera d), e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, lettera a), 12, lettera a), e 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento di applicazione:

     Gran Bretagna: National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

     Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP"

     ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

     Gran Bretagna: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 1BA;

     Irlanda del Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP"