§ 17.5.54 – Decisione 21 settembre 2004, n. 1.
Decisione BIH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:21/09/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Contributi di Stati terzi.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 17.5.54 – Decisione 21 settembre 2004, n. 1.

Decisione BIH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. (2004/732/PESC).

(G.U.U.E. 27 ottobre 2004, n. L 324).

 

     IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

     visto il trattato dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

     vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, concernente la partecipazione di Stati terzi,

     considerando quanto segue:

     (1) Su richiesta del comitato politico e di sicurezza e conformemente ai compiti del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 15 settembre 2004.

     (2) Il 20 settembre 2004, a seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa ai contributi degli Stati terzi, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare tali contributi di Stati terzi.

     (3) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato, una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO, accordi bilaterali in materia di sicurezza,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1. Contributi di Stati terzi.

     A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi degli Stati terzi elencati in allegato sono accettati per l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

 

          Art. 2. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

     — Albania

     — Argentina

     — Bulgaria

     — Canada

     — Cile

     — Marocco

     — Nuova Zelanda

     — Norvegia

     — Romania

     — Svizzera

     — Turchia


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione BIH/5/2004.