Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.5 cooperazione internazionale |
Data: | 21/09/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Contributi di Stati terzi. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 17.5.54 – Decisione 21 settembre 2004, n. 1.
Decisione BIH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. (2004/732/PESC).
(G.U.U.E. 27 ottobre 2004, n. L 324).
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, concernente la partecipazione di Stati terzi,
considerando quanto segue:
(1) Su richiesta del comitato politico e di sicurezza e conformemente ai compiti del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 15 settembre 2004.
(2) Il 20 settembre 2004, a seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa ai contributi degli Stati terzi, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare tali contributi di Stati terzi.
(3) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato, una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO, accordi bilaterali in materia di sicurezza,
DECIDE:
Art. 1. Contributi di Stati terzi.
A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi degli Stati terzi elencati in allegato sono accettati per l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina.
Art. 2. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
ALLEGATO [1]
ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
— Albania
— Argentina
— Bulgaria
— Canada
— Cile
— Marocco
— Nuova Zelanda
— Norvegia
— Romania
— Svizzera
— Turchia
[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 della