Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/02/2003 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.D88 - Decisione 25 febbraio 2003, n. 129.
Decisione n. 2003/129/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).
(G.U.U.E. 26 febbraio 2003, n. L 51).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'allegato IV, parte A, punto 16.2, della
(2) La
(3) La decisione 98/83/CE riconosce talune regioni dell'Argentina come indenni da Xanthomonas campestris. Tuttavia, alla luce delle informazioni fornite dall'Argentina, alcune di queste regioni non possono più essere riconosciute indenni da tale organismo nocivo.
(4) In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti d'America risulta che nuove infestazioni di Xanthomonas campestris sono state riscontrate in diverse contee della Florida. Pertanto, la Florida non dovrebbe più essere riconosciuta indenne da tale organismo nocivo.
(5) Occorre stabilire disposizioni specifiche per gli agrumi in transito per i quali la constatazione ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, della
(6) È necessario modificare di conseguenza la decisione 98/83/CE.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'articolo 2 della decisione 98/83/CE è modificato come segue:
a) il primo trattino è soppresso;
b) il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:
«- negli Stati Uniti d'America: Arizona, California, Guam, Hawaii, Louisiana, Isole Marianne del nord, Portorico, Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;».
La presente decisione non si applica agli agrumi scortati dalla constatazione ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.