Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 11/02/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.3.787 – Direttiva 11 febbraio 2004, n. 11.
Direttiva n. 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
(G.U.U.E. 14 febbraio 2004, n. L 44).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno adottare provvedimenti per assicurare il buon funzionamento del mercato interno.
(2) La direttiva 92/24/CEE è una della direttive particolari nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria introdotta dalla
(3) I dispositivi di limitazione della velocità per i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e di merci di massa massima superiore a 10 tonnellate si sono dimostrati atti a migliorare la sicurezza stradale e hanno ridotto la gravità delle lesioni in caso di incidenti, diminuendo altresì l'inquinamento dell'aria e il consumo di carburante.
(4) La
(5) La direttiva 92/24/CEE andrebbe pertanto modificata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 92/24/CEE è modificata come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Ai fini della presente direttiva s'intende:
— per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell'allegato II della
— per dispositivo di limitazione della velocità, un limitatore di velocità, destinato a essere utilizzato sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi della
2) nell'allegato I, punto 1.1, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 e N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 e M3.»
1. A decorrere dal 17 novembre 2004, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi:
— rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo,
— vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/CEE.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati su veicoli, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni della direttiva 92/24/ CEE.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 novembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 18 novembre 2004.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.